CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore-intimato-avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di LATINA n. 2365/2024 cronol.depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva difeso una persona ammessa al pa-trocinio a spese dello Stato in un processo civile di valore pari a €100.000, svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Latina, in appellodinanzi alla Corte d'appello di Roma e in cassazione dinanzi a questa Cor-te, protrattosi con giudizio di rinvio dinanzi al medesimo Tribunale, rias-Numero registro generale 23420/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10154/2026Data pubblicazione 19/04/2026sunto ad opera dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel 2010, proseguito conl’assistenza di altro difensore e definito nel 2013.Nel novembre del 2013 il difensore depositava presso il Tribunale di La-tina una richiesta di liquidazione degli onorari per una serie di sette attivi-tà difensive prestate nel processo presupposto: in appello, nel ricorso percassazione e nella riassunzione in rinvio davanti al Tribunale, con richiestadi € 43.450. Nel 2014 il giudice liquidava € 400 per la sola attività di rias-sunzione in rinvio del processo presupposto, per difetto di prova relativaalle fasi anteriori.Avverso tale provvedimento l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizio-ne, rigettata nel 2017. Il Tribunale di Latina dichiarava la propria incompe-tenza funzionale per la liquidazione dei compensi relativi alla fase di appel-lo e riteneva non assolto l'onere probatorio in ordine all'attività svolta nelgiudizio di cassazione.Avverso l’ordinanza resa nel 2017 l'avvocato proponeva un ricorso percassazione articolato in quattro motivi. Questa Corte, con ordinanza n.22795 del 2019, cassava l'ordinanza impugnata e rinviava la causa al Tri-bunale di Latina. In particolare, era rigettato il primo motivo, accolto il se-condo (fondato sul potere-dovere del giudice dell'opposizione di richiedered'ufficio ex art. 15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011 gli atti e i documenti ne-cessari alla decisione), assorbiti i restanti motivi.Riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Latina, con l’ordinanza inepigrafe il giudice delimitava il thema decidendum alla liquidazione dellespese del processo presupposto relativa ai giudizi di cassazione e a tre at-tività (deposito ricorso in riassunzione, partecipazione ad un’udienza e de-posito ricorso ex art. 700 c.p.c.) svolte fino al 30/11/2010 in sede di rinvionel processo presupposto, mentre riteneva la liquidazione delle spese rela-tiva alla fase di appello coperta da giudicato interno implicito formatosi(sull'incompetenza funzionale del Tribunale) a seguito dell’esito del giudi-zio di cassazione nell’attuale procedimento. Liquidava così € 2.000 perNumero registro generale 23420/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10154/2026Data pubblicazione 19/04/2026onorari e € 1.500 per diritti in relazione al giudizio di legittimità del 2010,nonché € 450 per onorari ed € 310 per diritti in relazione alle tre attivitàsvolte nel giudizio di rinvio.Quanto alle spese relative all’attuale processo, condannava il Ministerodella Giustizia a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio di legittimitàdefinito nel 2019, in € 4.200 oltre esborsi, mentre in sede di rinvio com-pensava integralmente le spese, in forza dell'accoglimento parziale delladomanda con riferimento ad un importo molto inferiore rispetto alla richie-sta originaria.Avverso l'ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazionel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo – che ha ad oggetto la liquidazione delle spesedell’attuale procedimento - si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 111 Cost., degli artt. 132 n. 4 e 394 c.p.c., nonché, in via subor-dinata, degli artt. 2697 c.c., 15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011, 82, 83 e 130del d.P.R. n. 115/2002, del D.M. 8 aprile 2004, del D.M. n. 55/2014 e de-gli artt. 91 e 92 c.p.c., ovvero in via subordinata per omesso esame di fat-to decisivo. Si censurano due profili: (a) la compensazione delle spese delgiudizio di rinvio, disposta dal Tribunale in una fattispecie di accoglimentoparziale di domanda unitaria, deducendo che l'istituto della soccombenzareciproca non si configura nel caso di accoglimento inferiore al richiesto diuna domanda articolata in un unico capo; (b) l'omessa liquidazione dellespese del giudizio di opposizione promosso nel 2014 e definito nel 2017,deducendo che avrebbero dovuto essere poste a carico del Ministero soc-combente.Il primo motivo è rigettato.Il profilo sub (a) non attinge la ratio decidendi. Il Tribunale ha fondatola decisione di compensare le spese non già nell’avere qualificato il caso diNumero registro generale 23420/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10154/2026Data pubblicazione 19/04/2026specie come uno di soccombenza reciproca, bensì nell’«accoglimento par-ziale della domanda con riferimento ad un importo significativamente infe-riore rispetto all’originario petitum». Infatti, non è stata tratta ad oggettodi censure specifiche la valutazione che la sproporzione tra domanda e ac-coglimento costituisca di per sé (e non già perché il Tribunale vi abbiaravvisato un caso di soccombenza reciproca) un elemento idoneo a sor-reggere la compensazione delle spese.Si può peraltro aggiungere, ad abundandiam, che non aiuta il ricorrenteil richiamo a Cass. SU n. 32061/2022: tale pronuncia esclude che l'acco-glimento parziale della domanda unitaria configuri soccombenza reciproca,ma consente in tal caso la compensazione delle spese, in presenza deglialtri presupposti previsti dall'art. 92 co. 2 c.p.c.Il profilo sub (b) è parimenti rigettato.La fase di opposizione definita nel 2017 e la fase di rinvio definita conl’ordinanza in epigrafe non costituiscono due segmenti processuali dotaticiascuno di una statuizione sulle spese che mantenga autonomia in sededi liquidazione delle correlative spese, all’esito dell’intero giudizio. Il rinviodisposto da questa Corte con l'ordinanza n. 22795/2019 ha riattivato l'ori-ginaria causa di opposizione dinanzi al medesimo ufficio giudiziario e laregolazione delle spese in termini di compensazione, adottata dal Tribuna-le nell'ordinanza in epigrafe, copre l'intero giudizio (ancorché il giudice sisia lasciato sfuggire in motivazione un’improprietà terminologica, ove haparlato di «spese del presente giudizio di rinvio»; improprietà peraltro nonripetuta in sede di dispositivo).2. - Con il secondo motivo – che ha ad oggetto la liquidazione delle spe-se del processo presupposto - si denuncia la violazione e falsa applicazionedell'art. 111 Cost., degli artt. 132 n. 4, 394, 395 n. 3 e 360 n. 4 c.p.c.,dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 2697 e 2909 c.c., dell'art.15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011 e del D.M. n. 127/2004. Il ricorrente cen-sura il provvedimento in epigrafe sotto un duplice profilo: da un lato, laNumero registro generale 23420/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10154/2026Data pubblicazione 19/04/2026delimitazione del thema decidendum del rinvio alla liquidazione delle spe-se del giudizio di cassazione del 2010 e delle tre attività svolte dal ricor-rente nel conseguente giudizio di rinvio, con esclusione quindi della fase diappello, per preteso giudicato interno implicito sull'incompetenza del Tri-bunale; dall'altro si censura la liquidazione dei compensi per il giudizio dirinvio in misura inferiore ai minimi tariffari e senza motivazione sulla di-stinta liquidazione per ciascuna fase e per ciascuna voce delle notule de-positate.Il motivo è fondato quanto al primo profilo con conseguente assorbi-mento del secondo profilo.Il Tribunale del rinvio ha ritenuto che la statuizione sull'incompetenzafunzionale del Tribunale relativamente alla fase di appello, contenutanell'ordinanza del 2017, fosse passata in giudicato interno implicito perchénon investita da specifico motivo di ricorso nel giudizio di legittimità, e neha tratto la conseguenza che il thema del rinvio non potesse estendersi aicompensi per la fase di appello.Tale conclusione non regge dinanzi alla ragione dell’accoglimento del ri-corso per cassazione, che si fonda sul potere-dovere del giudice dell'oppo-sizione di richiedere d'ufficio ex art. 15 co. 5 del d.lgs. n. 150/2011 gli attie i documenti necessari alla decisione. Tale ratio investe in sede di ulterio-re rinvio ogni attività per la quale l’avvocato ha richiesto la liquidazione(d’altra parte, il dispositivo del provvedimento di questa Corte reca la cas-sazione sic et simpliciter dell’ordinanza impugnata senza delimitazioni).3. - Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 111 Cost., 115,116, 336 e 354 c.p.c., nonché degli artt. 82, 83 co. 3 e 109 del d.P.R. n.115/2002, in relazione all'art. 360 co. 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per omessamotivazione in ordine alla riduzione globale dei diritti liquidati in misura in-feriore a quelli esposti nelle note specifiche prodotte.Numero registro generale 23420/2024Numero sezionale 894/2026Numero di raccolta generale 10154/2026Data pubblicazione 19/04/2026Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo, giacché la rideter-minazione complessiva della liquidazione demandata al giudice del rinvio,comprensiva delle singole voci e della motivazione sulle eventuali decurta-zioni, esaurirà anche il rilievo qui dedotto.4. - Il primo motivo è rigettato; il secondo motivo è accolto nei terminiindicati nel paragrafo 2; il terzo motivo resta assorbito. L'ordinanza impu-gnata va cassata in relazione al profilo accolto del secondo motivo, conrinvio al Tribunale di Latina, in diversa composizione, che rideterminerà laliquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato anche in rela-zione alla fase di appello e provvederà anche per la liquidazione delle spe-se del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragio-ne e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa l'ordinanza impugnata in re-lazione al profilo accolto del secondo motivo e rinvia al Tribunale di Latina,in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI