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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45542/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chieti, con la quale il predetto era stato condannato per furto di carburante, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod. pen., ha concesso l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con giudizio comparativo in termini di equivalenza, rideterminando la pena.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in ordine alla esclusione della esimente dello stato di necessità, viceversa correttamente argomentata dai giudici del merito (cfr., sul punto, sez. 4 n. 46543 del 4/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230573; cfr. sez. 5 n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.; cfr. sez. 3 n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640; sez. 6 n. 27049 del 19/3/2008, Niang, Rv. 241014; sez. 7 ordinanza n. 26143 del 16/05/2006, Cissé, Rv. 234529).

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella del Tribunale di Chieti, con la quale il predetto era stato condannato per furto di carburante, aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7, cod. pen., ha concesso l'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con giudizio comparativo in termini di equivalenza, rideterminando la pena. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in ordine alla esclusione della esimente dello stato di necessità, viceversa correttamente argomentata dai giudici del merito (cfr., sul punto, sez. 4 n. 46543 del 4/10/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 230573; cfr. sez. 5 n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in fattispecie in tema di furto con strappo di cui all'art. 624-bis cod. pen.; cfr. sez. 3 n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 267640; sez. 6 n. 27049 del 19/3/2008, Niang, Rv. 241014; sez. 7 ordinanza n. 26143 del 16/05/2006, Cissé, Rv. 234529). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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