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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37963/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 14 giugno 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena comples- siva di anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una va- lutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385).

Ai fini del riconoscimento di tale attenuante, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in conside- razione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (Sez. 6, n. 31700 del 19/07/2012, Biasi, Rv. 253381).

Inoltre, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottra- zione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822).

In linea con tali consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale ha logi- camente escluso la sussistenza degli estremi per la configurabilità della circostanza attenuante in questione, sottolineando l'assenza di un reale apporto alle indagini, la mancanza di indicazioni utili ad identificare i fornitori e l'omessa indicazione del luogo di destinazione del viaggio.

Pertanto, la Corte di merito ha implicitamente negato rilievo alle dichiarazioni spontanee rese dal Ceci.2.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450).

In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio dei potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).

Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di confer- mare il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'intervenuta riqualificazione dell'istituto ex art. 99 cod. pen., richiamando correttamente l'orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di mag- gior aggravamento della recidiva, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equiva- lenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805).

Inoltre, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti gene- riche sull'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che il giudizio di equivalenza rappresentava un giusto equilibrio tra la notevole gravità del fatto commesso e la non spiccata capacità criminale dell'imputato.

Il ricorrente si limita a sottolineare l'atteggiamento collaborativo in occasione dell'arresto, dato la cui rilevanza è stata sminuita con argomentazioni lineari ed esau- rienti.

3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma del 14 giugno 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena comples- siva di anni tre di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della circo- stanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una va- lutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). Ai fini del riconoscimento di tale attenuante, che si colloca in uno spazio più avanzato della mera collaborazione informativa, l'operosità da prendere in conside- razione è quella che consente la realizzazione di uno dei risultati concreti previsti dalla citata norma e, specificamente, di interrompere la catena delittuosa in atto o di colpire i mezzi di produzione delle attività criminali (Sez. 6, n. 31700 del 19/07/2012, Biasi, Rv. 253381). Inoltre, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottra- zione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3, n. 21624 del 15/04/2015, R, Rv. 263822). In linea con tali consolidati principi giurisprudenziali, la Corte territoriale ha logi- camente escluso la sussistenza degli estremi per la configurabilità della circostanza attenuante in questione, sottolineando l'assenza di un reale apporto alle indagini, la mancanza di indicazioni utili ad identificare i fornitori e l'omessa indicazione del luogo di destinazione del viaggio. Pertanto, la Corte di merito ha implicitamente negato rilievo alle dichiarazioni spontanee rese dal Ceci.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valuta- zione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio dei potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di confer- mare il giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'intervenuta riqualificazione dell'istituto ex art. 99 cod. pen., richiamando correttamente l'orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che, in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, escluda uno o più connotati di mag- gior aggravamento della recidiva, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equiva- lenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805). Inoltre, la Corte di merito, con motivazione lineare e coerente, ha giustificato il mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti gene- riche sull'aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che il giudizio di equivalenza rappresentava un giusto equilibrio tra la notevole gravità del fatto commesso e la non spiccata capacità criminale dell'imputato. Il ricorrente si limita a sottolineare l'atteggiamento collaborativo in occasione dell'arresto, dato la cui rilevanza è stata sminuita con argomentazioni lineari ed esau- rienti. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammen
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