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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1971

Cassazione n. 41292/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5/RG. 21395 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale verificato la attendibilità della persona offesa nonché il tenore minatorio delle frasi proferire (pag.3 e 4 della sentenza) e correttamente escluso la lieve offensività del fatto ex art. 131 bis cod pen ( v .pag 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 5/RG. 21395 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale verificato la attendibilità della persona offesa nonché il tenore minatorio delle frasi proferire (pag.3 e 4 della sentenza) e correttamente escluso la lieve offensività del fatto ex art. 131 bis cod pen ( v .pag 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;IO ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 41292/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris