CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 29037/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 439 cod. pen., alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un solo motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, perché contesta, tra l'altro con censure del tutto prive di specificità, la dichiarazione di colpevolezza, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599- bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.