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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05499/2025

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A BUCONI.

FATTO 1.ArcangelaLiuzzi, dirigente di I livello sociologo alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], ha adito il Tribunale di Bari chiedendo che le fosse riconosciuta l’attribuzione del parametro retributivo 104 del CCNL Dirigenza medica e del contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza S.P.T.A., spettante ai dirigenti di unità operative semplici,e che la ASL di Bari venisse condannata al pagamento degli emolumenti arretrati e al risarcimento del danno anche esistenziale cagionato dalla mancata attribuzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stata nominata responsabile attività di gestione del sistema informativo del [OSCURATO:PERSONA] (DSM) con deliberazione n. 449 del 24.2.2000; a veva inoltre evidenziato di essere responsabile dell’unità operativa dipartimentale di sistema informativo dal 18.2.1999e che con nota prot. n. 901 del 14.9.2005 il coordinatore del DSM aveva confermato che doveva occuparsi anche della gestione del sistema informatico psichiatrico regionale, precisandoche con deliberazione n. 680 del 22.4.1999 il Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA]/5 aveva approvato l’assetto organizzativo del DSM ed aveva individuato le unità operative semplici (mediante rinvio alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 1, comma 4, legge regionale Puglia n. 30/1998).

Aveva dunque allegato l’esistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità le era stata affidata con atti formali.

2. Il Tribunale di Bari ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Liuzzi, della somma di € 71.223,63 a titolo di differenze retributive.

3. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto avverso tale sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda della Liuzzi.4.

Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale ha rilevato che la delibera n. 680/1999 aveva previsto la costituzione di unità operative semplici in base alle proposte che sarebbero successivamente pervenute dal DSM, ma non le aveva istituite, né tali unità operative erano state istituite nel febbraio 2000 (ha sul punto evidenziato che la delibera n. 449 aveva fatto riferimento ad una futura definizione delle strutture semplici).

5. Hainoltre escluso che la disposizione di servizio n. 901 del 14.9.2005 e la comunicazione n. 903 del 15.9.2005, a firma del Direttore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] di Putignanoavessero dimostrato l’istituzione dell’unità operativa della quale la Liuzzi aveva rivendicato la direzione.

6. In assenza di qualsivoglia atto istitutivo, il giudice di appello non ha , dunque, condiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui il Sistema informativo era stato configurato dai suddetti atti come unità operativa semplice.

7. Richiamato l’art. 2 della legge regionale Puglia n. 30 del 1998, ha osservato che solo il Direttore Generale della ASL poteva stabilire l’organizzazione del D.S.M., ed ha precisato che il Coordinatore del DSM, lungi dal ritenere istituita l’unità operativa, nella nota n. 903 del 15.9.2005 si era limitato a segnalare che la gestione del sistema informativo è configurabile come unità operativa.

8. Ha poi evidenziato che tanto la delibera n. 449 del 24.2.2000, quanto la proposta del Dirigente del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato affidato alla Liuzzi l’incarico di Responsabile dell’attività di gestione del sistema informativo del DSM allegata a tale delibera, avevano espressamente previsto l’attribuzione del parametro 88 della deliberazione n. 2427 del 9.12.1998 senza direzione di struttura e senza affidamento di budget; ha inoltre escluso che la suddetta delibera contrastasse conle previsioni dell’art. 57 del CCNL dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 6.12.1996, riguardanti incarichi non comportanti direzione di struttura ed incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione.

9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

10. La ASL BAha resistito con controricorso.DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia error in iudicando; violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi; violazione dell’art. 1, primo comma, della legge regionale Puglia n. 30 del 16.2.1998 –Principi generali in tema di organizzazione della struttura delle [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.) Addebita alla Corte territoriale una lettura degli atti di causa assolutamente errata, in quanto aveva interpretato gli atti amministrativi considerando solo il dato letterale, senza ricercare la reale volontà dell’Amministrazione e senza effettuareun’interpretazione complessiva.

Critica la sentenza impugnata per non avere considerato il fine che l’Azienda sanitaria intendeva perseguire con la delibera n. 680/1999, da leggersi in stretta correlazione con la proposta di organizzazione di cui alla nota n. 85 del 18.2.1999, che aveva prospettato la configurazione dell’articolazione del [OSCURATO:PERSONA] come unità operativa semplice.

Deduce che la deliberazione n. 680/1999 aveva istituito le [OSCURATO:PERSONA] riconducibili alle lettere a, b, c, d, e, f dell’art. 1, punto 4, legge regionale Puglia n. 30/1998 e che il riferimento a successive proposte, espresso in modo non perspicuo in ragione di una tecnica redazionale non perfetta, riguardava la possibilità di revocare alcune strutture o di prevederne alcune nuove a seconda delle evenienze che avrebbero potuto presentarsi.

Sostiene che la AUSL aveva inteso procedere all’integrale organizzazione del servizio, provvedendo anche all’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] secondo il disegno organizzativo della legge regionale Puglia n. 30/1998.

Evidenzia che la delibera n. 680/1999 era stata adottata in virtù dell’art. 2 della legge regionale Puglia n. 30/1998, che aveva imposto di provvedere all’organizzazione dei DSM nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore; sostiene,pertanto, la scarsa plausibilità della mancata individuazione delle unità operative semplici da parte della medesima deliberazione.

Addebita alla Corte territoriale anche la mancata considerazione del comportamento successivo tenuto dalle parti e la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali aveva ritenuto prevalente la nota n. 903 sulle note nn. 901 e 1178 del 2005, tutte provenienti dal Coordinatore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]/5 (il quale era sicuramente a conoscenza della struttura organizzativa delservizio ed aveva inteso affermare che la gestione del sistema informativo doveva configurarsi come [OSCURATO:PERSONA]).

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia error in iudicando ; violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., violazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale Puglia n. 30 del 16.2.1998 e del DPR 10.11.1999 (Approvazione del progetto obiettivo Tutela della [OSCURATO:PERSONA]) anche in relazione all’art. 1, VII comma, del CCNL dirigenza medica 1994-1997 (art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.); error in iudicandoex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti).

Sostiene che l’istituzione della struttura era dimostrata dalla circostanza che la Liuzzi con deliberazione del Direttore Generale n. 449/2000 era stata effettivamente designata alla direzione della struttura preposta alla gestione del sistema informativo, mentre era ingiusta l’attribuzione del parametro 88 in luogo del parametro 104 spettante.

Evidenzia la contraddittorietà della suddetta deliberazione, che aveva posto la Liuzzi alla direzione di una struttura (evidentemente esistente), attribuendole il parametro 88, riservato ad incarichi di rilievo professionale che non comportano la direzione di strutture in ambito sanitario ex art. 57 CCNL del 5.6.1996.

Deduce che il servizio informativo, collocato in staff alla direzione del Dipartimento, è uno dei servizi strategici ed essenziali del DSM; richiama l’art. 1 del CCNL per l’Area dirigenza medica 1994-1997, secondo cui le [OSCURATO:PERSONA] possono essere istituite direttamente dalle leggi regionali di organizzazione.

Evidenzia che la legge regionale Puglia n. 30/1998 ha previsto l’articolazione minima del servizio, rapportandolo all’unità che il DSM è tenuto a svolgere, mentre la deliberazione n. 680/1999 ha una valenza meramente ricognitiva.

Precisa che l’art. 1, primo comma, della legge regionale Puglia n. 30/1998 va letto unitamente al DPR 10.11.1999 (secondo il cui punto 4 presso la direzione del dipartimento è collocato il servizio informativo dipartimentale, il quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di scrittura, processo ed esito).

3. Il primo motivo è inammissibile.

E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006 ), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014).

Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019;Cass. n. 20634/2018).

Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazionein iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017).

In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, si è inoltre chiarito che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativaalla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017).

La censura, pur prospettando formalmente la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sollecita l’interpretazione diretta della delibera n. 680/1999 e delle note nn. 901 e 1178 del 2005,nonché della nota n. 85 del 18.2.1999.

4. La censura proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.nell’ambito del secondo motivo è inammissibile, in quanto l’omesso esame di una questione non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).

La Corte territoriale hainoltre valutato la delibera n. 449/2000 ed ha ritenuto che abbia attribuito alla Liuzzi la direzione di un servizio, e non di un’unità operativa semplice.

5. Nella restante parte il motivo è infondato.

Lalegge regionale Puglia n. 30/1998 non h a qualifica to il sistema informativo come unità operativa.

L’art. 8della legge regionale Puglia n. 30/1998 dispone infatti : “1.

Il DSM, in quanto struttura operativa della AUSL, è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale.

2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriale, in forma integrata con le altre Unità operative del Dipartimento ”.

Né può addivenirsi a diverse conclusioni leggendo la disposizione unitamente al punto 4 del DPR 10.11.1999, che si limita a prevedere: “presso la direzione del dipartimento è collocato il servizio informativo dipartimentale”.

Inoltre la censura non ricostruisce correttamente il sistema delle fonti che regolano la materia.

Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5, del d. lgs. n. 502/1992 «Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo.

Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è prevista, dall’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1- bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie»; il successivo comma 6 dispone che: «Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3.

Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale…».

Ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bise 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico- professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni; ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell’art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all’art. 67, comma 2 (che rinvia all’allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del Dipartimento).

In linea con tali previsioni normative,l’art. 56 comma 1, del medesimo CCNL prevede che le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all’art. 55 per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti dall’art. 52 e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61 nell’ambitodelle fasce di valori individuate dallo stesso art. 56, mentre l’art. 57 comma 1 del medesimo CCNL prevede che le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all’art. 55 per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti dall’art. 52 e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61 nell’ambito delle fasce di valori individuate dallo successivo comma 3.

L ’art. 27 del CCNL 8.6.2000 prevedea sua volta: “3.

Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie”, mentre il comma 7 stabilisce: “7.

Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.”

6. Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (Cass.n. 91/2019).

Per le aziende sanitarie locali rilevanodunque l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass.n. 91/2019cit. e Cass. n. 27400/2018).

Nel caso di specie deve pertanto ritenersi assorbente il rilievo che la struttura non era stata istituita dal Direttore Generale né dall’atto aziendale (che non era stato ancora adottato).

7. E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in assenza di un atto aziendale istitutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondata la pretesa relativa al parametro 104 della retribuzione di posizione del CCNL dirigenza medica e del contratto collettivo integrativo aziendale SPTA in quanto presuppone la direzione di un’Unità operativa complessa.

Dalla sentenza impugnata risulta peraltro che secondo la delibera n. 449 del 24.2.2000l’incarico conferito alla Liuzzi non comportava affidamento di budget né responsabilità esterna diretta, dovendo la Liuzzi rispondere nei confronti del dirigente di modulo.

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A BUCONI. FATTO 1.ArcangelaLiuzzi, dirigente di I livello sociologo alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA], ha adito il Tribunale di Bari chiedendo che le fosse riconosciuta l’attribuzione del parametro retributivo 104 del CCNL Dirigenza medica e del contratto collettivo integrativo aziendale della dirigenza S.P.T.A., spettante ai dirigenti di unità operative semplici,e che la ASL di Bari venisse condannata al pagamento degli emolumenti arretrati e al risarcimento del danno anche esistenziale cagionato dalla mancata attribuzione. [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di essere stata nominata responsabile attività di gestione del sistema informativo del [OSCURATO:PERSONA] (DSM) con deliberazione n. 449 del 24.2.2000; a veva inoltre evidenziato di essere responsabile dell’unità operativa dipartimentale di sistema informativo dal 18.2.1999e che con nota prot. n. 901 del 14.9.2005 il coordinatore del DSM aveva confermato che doveva occuparsi anche della gestione del sistema informatico psichiatrico regionale, precisandoche con deliberazione n. 680 del 22.4.1999 il Direttore Generale dell’[OSCURATO:PERSONA]/5 aveva approvato l’assetto organizzativo del DSM ed aveva individuato le unità operative semplici (mediante rinvio alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 1, comma 4, legge regionale Puglia n. 30/1998). Aveva dunque allegato l’esistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la cui responsabilità le era stata affidata con atti formali. 2. Il Tribunale di Bari ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Liuzzi, della somma di € 71.223,63 a titolo di differenze retributive. 3. La Corte di Appello di Bari, in accoglimento del gravame proposto avverso tale sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato la domanda della Liuzzi.4. Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale ha rilevato che la delibera n. 680/1999 aveva previsto la costituzione di unità operative semplici in base alle proposte che sarebbero successivamente pervenute dal DSM, ma non le aveva istituite, né tali unità operative erano state istituite nel febbraio 2000 (ha sul punto evidenziato che la delibera n. 449 aveva fatto riferimento ad una futura definizione delle strutture semplici). 5. Hainoltre escluso che la disposizione di servizio n. 901 del 14.9.2005 e la comunicazione n. 903 del 15.9.2005, a firma del Direttore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] di Putignanoavessero dimostrato l’istituzione dell’unità operativa della quale la Liuzzi aveva rivendicato la direzione. 6. In assenza di qualsivoglia atto istitutivo, il giudice di appello non ha , dunque, condiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui il Sistema informativo era stato configurato dai suddetti atti come unità operativa semplice. 7. Richiamato l’art. 2 della legge regionale Puglia n. 30 del 1998, ha osservato che solo il Direttore Generale della ASL poteva stabilire l’organizzazione del D.S.M., ed ha precisato che il Coordinatore del DSM, lungi dal ritenere istituita l’unità operativa, nella nota n. 903 del 15.9.2005 si era limitato a segnalare che la gestione del sistema informativo è configurabile come unità operativa. 8. Ha poi evidenziato che tanto la delibera n. 449 del 24.2.2000, quanto la proposta del Dirigente del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stato affidato alla Liuzzi l’incarico di Responsabile dell’attività di gestione del sistema informativo del DSM allegata a tale delibera, avevano espressamente previsto l’attribuzione del parametro 88 della deliberazione n. 2427 del 9.12.1998 senza direzione di struttura e senza affidamento di budget; ha inoltre escluso che la suddetta delibera contrastasse conle previsioni dell’art. 57 del CCNL dirigenza medica e veterinaria sottoscritto in data 6.12.1996, riguardanti incarichi non comportanti direzione di struttura ed incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione. 9. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 10. La ASL BAha resistito con controricorso.DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia error in iudicando; violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti e degli atti amministrativi; violazione dell’art. 1, primo comma, della legge regionale Puglia n. 30 del 16.2.1998 –Principi generali in tema di organizzazione della struttura delle [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.) Addebita alla Corte territoriale una lettura degli atti di causa assolutamente errata, in quanto aveva interpretato gli atti amministrativi considerando solo il dato letterale, senza ricercare la reale volontà dell’Amministrazione e senza effettuareun’interpretazione complessiva. Critica la sentenza impugnata per non avere considerato il fine che l’Azienda sanitaria intendeva perseguire con la delibera n. 680/1999, da leggersi in stretta correlazione con la proposta di organizzazione di cui alla nota n. 85 del 18.2.1999, che aveva prospettato la configurazione dell’articolazione del [OSCURATO:PERSONA] come unità operativa semplice. Deduce che la deliberazione n. 680/1999 aveva istituito le [OSCURATO:PERSONA] riconducibili alle lettere a, b, c, d, e, f dell’art. 1, punto 4, legge regionale Puglia n. 30/1998 e che il riferimento a successive proposte, espresso in modo non perspicuo in ragione di una tecnica redazionale non perfetta, riguardava la possibilità di revocare alcune strutture o di prevederne alcune nuove a seconda delle evenienze che avrebbero potuto presentarsi. Sostiene che la AUSL aveva inteso procedere all’integrale organizzazione del servizio, provvedendo anche all’istituzione delle [OSCURATO:PERSONA] secondo il disegno organizzativo della legge regionale Puglia n. 30/1998. Evidenzia che la delibera n. 680/1999 era stata adottata in virtù dell’art. 2 della legge regionale Puglia n. 30/1998, che aveva imposto di provvedere all’organizzazione dei DSM nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore; sostiene,pertanto, la scarsa plausibilità della mancata individuazione delle unità operative semplici da parte della medesima deliberazione. Addebita alla Corte territoriale anche la mancata considerazione del comportamento successivo tenuto dalle parti e la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali aveva ritenuto prevalente la nota n. 903 sulle note nn. 901 e 1178 del 2005, tutte provenienti dal Coordinatore del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]/5 (il quale era sicuramente a conoscenza della struttura organizzativa delservizio ed aveva inteso affermare che la gestione del sistema informativo doveva configurarsi come [OSCURATO:PERSONA]). 2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia error in iudicando ; violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., violazione degli artt. 1 e 2 della legge regionale Puglia n. 30 del 16.2.1998 e del DPR 10.11.1999 (Approvazione del progetto obiettivo Tutela della [OSCURATO:PERSONA]) anche in relazione all’art. 1, VII comma, del CCNL dirigenza medica 1994-1997 (art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.); error in iudicandoex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che aveva formato oggetto di discussione tra le parti). Sostiene che l’istituzione della struttura era dimostrata dalla circostanza che la Liuzzi con deliberazione del Direttore Generale n. 449/2000 era stata effettivamente designata alla direzione della struttura preposta alla gestione del sistema informativo, mentre era ingiusta l’attribuzione del parametro 88 in luogo del parametro 104 spettante. Evidenzia la contraddittorietà della suddetta deliberazione, che aveva posto la Liuzzi alla direzione di una struttura (evidentemente esistente), attribuendole il parametro 88, riservato ad incarichi di rilievo professionale che non comportano la direzione di strutture in ambito sanitario ex art. 57 CCNL del 5.6.1996. Deduce che il servizio informativo, collocato in staff alla direzione del Dipartimento, è uno dei servizi strategici ed essenziali del DSM; richiama l’art. 1 del CCNL per l’Area dirigenza medica 1994-1997, secondo cui le [OSCURATO:PERSONA] possono essere istituite direttamente dalle leggi regionali di organizzazione. Evidenzia che la legge regionale Puglia n. 30/1998 ha previsto l’articolazione minima del servizio, rapportandolo all’unità che il DSM è tenuto a svolgere, mentre la deliberazione n. 680/1999 ha una valenza meramente ricognitiva. Precisa che l’art. 1, primo comma, della legge regionale Puglia n. 30/1998 va letto unitamente al DPR 10.11.1999 (secondo il cui punto 4 presso la direzione del dipartimento è collocato il servizio informativo dipartimentale, il quale raccoglie, elabora ed archivia i dati di scrittura, processo ed esito). 3. Il primo motivo è inammissibile. E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui l’esegesi del contratto, dell’atto unilaterale ed anche del provvedimento amministrativo è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006 ), perché la ricerca della volontà delle parti o del dichiarante si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014). Se ne è tratta la conseguenza che le valutazioni espresse al riguardo soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019;Cass. n. 20634/2018). Si è inoltre precisato che la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazionein iure, ossia la precisazione delle ragioni giuridiche, non fattuali, per le quali deve essere ravvisata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 946/2021 e Cass. n. 995/2021 nonché Cass. n. 28319/2017). In tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, si è inoltre chiarito che la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di giudizio di legittimità la scelta alternativaalla propria effettuata dal giudice di merito (Cass. n. 27136/2017). La censura, pur prospettando formalmente la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., sollecita l’interpretazione diretta della delibera n. 680/1999 e delle note nn. 901 e 1178 del 2005,nonché della nota n. 85 del 18.2.1999. 4. La censura proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.nell’ambito del secondo motivo è inammissibile, in quanto l’omesso esame di una questione non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017). La Corte territoriale hainoltre valutato la delibera n. 449/2000 ed ha ritenuto che abbia attribuito alla Liuzzi la direzione di un servizio, e non di un’unità operativa semplice. 5. Nella restante parte il motivo è infondato. Lalegge regionale Puglia n. 30/1998 non h a qualifica to il sistema informativo come unità operativa. L’art. 8della legge regionale Puglia n. 30/1998 dispone infatti : “1. Il DSM, in quanto struttura operativa della AUSL, è centro di attività e di costo e dispone, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, di un budget definito dal Direttore Generale. 2. Il budget del DSM viene ripartito dal Direttore Generale, su proposta del Coordinatore del DSM, tra le Unità operative in base alle attività e ai servizi gestiti da ciascuna di esse, agli specifici obiettivi dell'anno in corso, ai bisogni dell'utenza di ogni ambito territoriale, in forma integrata con le altre Unità operative del Dipartimento ”. Né può addivenirsi a diverse conclusioni leggendo la disposizione unitamente al punto 4 del DPR 10.11.1999, che si limita a prevedere: “presso la direzione del dipartimento è collocato il servizio informativo dipartimentale”. Inoltre la censura non ricostruisce correttamente il sistema delle fonti che regolano la materia. Ai sensi dell’art. 15-quinquies, comma 5, del d. lgs. n. 502/1992 «Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura ai fini del presente decreto, si intende l’articolazione organizzativa alla quale è prevista, dall’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1- bis, responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie»; il successivo comma 6 dispone che: «Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’articolo 8-quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale…». Ai sensi degli artt. 3, comma 1 bis, 15, 15 bise 15 ter del d.lgs. n. 165/2001, l’atto aziendale che regola l’organizzazione ed il funzionamento delle unità operative, individuando quelle dotate di autonomia gestionale o tecnico- professionale, riconducibile all’art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso ed alla graduazione delle funzioni; ciò trova riscontro nella deroga contenuta nell’art. 58, comma 2, del CCNL del 1996, correlata all’art. 67, comma 2 (che rinvia all’allegato 6 punto 1, lett. d) del CCNL 1996, riguardante il responsabile del Dipartimento). In linea con tali previsioni normative,l’art. 56 comma 1, del medesimo CCNL prevede che le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all’art. 55 per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti dall’art. 52 e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61 nell’ambitodelle fasce di valori individuate dallo stesso art. 56, mentre l’art. 57 comma 1 del medesimo CCNL prevede che le aziende ed enti, nel prevedere per le singole strutture organizzative i relativi uffici dirigenziali ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, definiscono la retribuzione di posizione di cui all’art. 55 per i dirigenti ai quali sia affidata la direzione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definiti dall’art. 52 e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui agli artt. 60 e 61 nell’ambito delle fasce di valori individuate dallo successivo comma 3. L ’art. 27 del CCNL 8.6.2000 prevedea sua volta: “3. Per “struttura” si intende l’articolazione interna dell’azienda alla quale è attribuita con l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis del d.lgs. 502 del 1992 la responsabilità di gestione di risorse umane tecniche o finanziarie”, mentre il comma 7 stabilisce: “7. Per struttura semplice si intendono sia le articolazioni interne della struttura complessa sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate della responsabilità ed autonomia di cui al comma 3.” 6. Questa Corte ha da tempo chiarito che la disciplina del d.lgs. n. 502/1992, che si applica ai rapporti di lavoro dei dirigenti delle aree medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, nonché alla dirigenza non medica, impone la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative, provvedimento che costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva di comparto correla alla tipologia dell’incarico stesso e alla graduazione delle funzioni (Cass.n. 91/2019). Per le aziende sanitarie locali rilevanodunque l’atto aziendale di cui all’art. 3 d. lgs. n. 502/1992, nonché l’individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal d. lgs. n. 502/1992 (Cass. n. 26821/2022; v. anche Cass.n. 91/2019cit. e Cass. n. 27400/2018). Nel caso di specie deve pertanto ritenersi assorbente il rilievo che la struttura non era stata istituita dal Direttore Generale né dall’atto aziendale (che non era stato ancora adottato). 7. E’ dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che in assenza di un atto aziendale istitutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto infondata la pretesa relativa al parametro 104 della retribuzione di posizione del CCNL dirigenza medica e del contratto collettivo integrativo aziendale SPTA in quanto presuppone la direzione di un’Unità operativa complessa. Dalla sentenza impugnata risulta peraltro che secondo la delibera n. 449 del 24.2.2000l’incarico conferito alla Liuzzi non comportava affidamento di budget né responsabilità esterna diretta, dovendo la Liuzzi rispondere nei confronti del dirigente di modulo. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di
Sentenza Cassazione n. 05499/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris