CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato, esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen. perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile risolvendosi, al pari della medesima istanza contenuta nel gravame, in una mera richiesta di riduzione della pena non sorretta da alcuna ragione giustificativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11