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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09521/2026

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la seguente SENTENZA Oggi. n 2 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: DoPt lisa? tta Arrabfito 11,9# FIORE Stefano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) 17/1* 993 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina, aveva ritenuto Stefano FIORE colpevole del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR 309 del 1990 e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 600,00 € dì multa.

2. FIORE ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso articolando quattro motivi. t

2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 179, 429, 521 e 522 cod. proc pen. la nullità del capo di imputazione con specifico riguardo alla contestata condotta di cessione di grammi 0,65 di marijuana e grammi 0,16 di hashish, l'insussistenza del fatto e la violazione del principio di offensività.

Si sostiene la nullità, assoluta e insanabile, del capo di imputazione, relativamente alla condotta di cessione, atteso che nell'involucro rinvenuto sulla persona del ricorrente, all'esito della perizia tossicologica, era stata rinvenuta soltanto una modesta quantità di marijuana, in cui il principio attivo era inferiore a una dose drogante per un tossicodipendente di media assuefazione, e nessuna traccia di hashish, peraltro in linea con quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di aver concordato soltanto la cessione, peraltro a titolo gratuito, di una "canna d'erba".

2.1. Col secondo motivo, strettamente collegato al primo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, omessa e illogica, in relazione alla valutazione dell'inesistenza, nell'involucro rinvenuto indosso all'imputato al momento del fermo, di un quantitativo di principio attivo idoneo a costituire una dose drogante.

In specie, si assume, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità in ordine alla cessione a seguito di una ricostruzione dei fatti contrastante con la formulazione del capo d'imputazione, dove si contestava altresì la cessione di 0,16 grammi di hashish, principio attivo del tutto assente nella sostanza in sequestro, e comunque, per quanto riguarda la marijuana, senza valutare il contenuto qualitativo e quantitativo della sostanza ceduta, inferiore a una singola dose media, dunque priva di efficacia drogante (si cita, sezione 6, n. 39.675 del 2024.

2.3. Col terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli èrticoli 127 e 605 cod proc. pen, 73, comma 5 DPR 309 nel 1990, il vizio di motivazione, omessa e illogica, del diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., sollecitata con il secondo motivo d'appello.

La doglianza investe l'omessa considerazione del secondo motivo d'appello, completamente ignorato dalla Corte di merito, nella misura in cui, nonostante la specifica censura, si è omesso di considerare che, esclusa la cessione a terzi penalmente rilevante, il possesso di appena 23 dosi di hashish per verosimile uso personale - attesa l'assenza di prove idonee a riscontrare il fine di spaccio e avuto riguardo alla circostanza che l'imputato svolgeva regolare attività lavorativa per cui aveva le disponibilità per costituirsi una piccola scorta - e avuto riguardo all'assenza - quale acclarata nel verbale di convalida dell'arresto - di abitualità della condotta (peraltro già qualificata lieve entità in sensi dell'articolo 73 comma 5, DPR 309 del 1990) doveva senz'altro ritenersi fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'atto 131 bis cod pen. 2.4.

Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 127 e 605 cod. proc. pen., 73, comma 5, dPR 309 del 1990 e 62,, n. 4, cod. pen., la violazione di legge e il correlato vizio di omessa motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità.

Lamenta il ricorrente di aver domandato alla Corte, in via subordinata, l'applicazione di tutte le attenuanti e la rideterminazione della pena nel minimo edittale, ma nonostante sia stata accertata al più la cessione di una dose di sostanza stupefacente priva di principio attivo dal quale il ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcun guadagno, non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. pur essendo la stessa pienamente compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'articolo 73, comma quinto del DPR 309 del 1990 (si cita SU 24990 del 2020). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo. 2 Il primo e il secondo motivo sono inammissibili.

2.1. Il primo motivo, in relazione alla dedotta nullità del capo di imputazione è manifestamente infondato in quanto l'eventuale insussistenza della condotta di cessione quale conseguenza della minima quantità del principio attivo, con riguardo alla marijuana, ed all'assenza anche di sole tracce di hashish, come accertate all'esito della consulenza chimico-tossicologica - in parte confortata anche dalle dichiarazioni dell'acquirente - è , nell'evidenza, questione che attiene alla sussistenza del fatto non già alla determinatezza dell'imputazione.

2.2. La doglianza, sotto questo profilo sovrapponibile a quella oggetto del secondo motivo, che attiene al vizio di motivazione, omessa e illogica, con riguardo alla medesima circostanza, risulta altresì inammissibile in quanto attiene a una questione di fatto non devoluta con l'atto d'appello.

Le doglianze, per come articolate appaiono tese, in sostanza, a lamentare l'insussistenza di una prova univoca del fatto, peraltro esclusivamente con riferimento alla condotta di cessione - non già alla detenzione delle sostanze stupefacenti, in misura più consistente, rinvenute nell'abitazione - senza che tuttavia sia stata dedotta con l'atto d'appello alcuna specifica censura inerente la questione dell'assenza di principio attivo e della correlata violazione del principio di offensività, ulteriore questione, del tutto nuova, da ultimo genericamente introdotta.

Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631).

In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169).

O ancora non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo (Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01), né lamentarsi l'omessa riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate (.Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01).

2.3. Nel caso di specie la Corte di merito infatti era stata chiamata esclusivamente a pronunciarsi in ordine all'esistenza di una prova univoca dell'attività di cessione, considerato che nessun quantitativo di sostanza stupefacente era stato rinvenuto' indosso al cessionario e che anche l'involucro sequestrato al ricorrente conteneva solo una minima quantità di sostanzak per cui doveva escludersi che lo scambio fosse avvenuto, argomentazioni che erano state superate tenuto conto del fatto che vi era comunque la prova positiva dell'accordo per la cessione, sufficiente a integrare il reato; in alcun modo era stata dedotta la questione dell'irrilevanza penale del fatto o della violazione del principio di offensività in caso di cessione di un quantitativo inferiore alla dose media drogante-

3. Anche il quarto motivo, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen., costituisce una doglianza non devoluta in sede di appello, per cui è inammissibile.

A dispetto della pretesa difensiva non risulta proposto alcun motivo d'appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, nell'atto d'appello — cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - risultando soltanto una inammissibile richiesta conclusiva, peraltro di generica rideterminazione della pena inflitta nel minimo edittale con concessione di ogni beneficio di legge, non accompagnata da alcuna censura specifica in ordine al trattamento sanzionatorio e men che meno dalla allegazione della sussistenza degli elementi fondanti l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen. come di altre attenuanti.4. il terzo motivo è fondato.

4.1. Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. facendo leva sulla "diversa natura dello stupefacente sequestrato" e sul "numero di dosi confezionate", indicative di un'attività non occasionale.

4.2. Si tratta di una motivazione assertiva e solo apparente che, da una parte, si limita ad affermare la diversa natura della sostanza stupefacente sequestrata senza considerare che si tratta esclusivamente di droghe cosiddette leggere (esattamente 0,65 grammi lordi di marijuana, rinvenuti indosso al ricorrente, 2,60 grammi lordi di hashish e ulteriori 0,30 grammi di marijuana rinvenuti all'esito della perquisizione domiciliare), per di più caratterizzate dal medesimo principio attivo (THC), e che il quantitativo di sostanza in sequestro, sulla base dell'esperienza che si trae dalle plurime pronunce di questa Corte può indubbiamente definirsi modesto; dall'altra non risponde alle censure specifiche dell'appellante incentrate proprio sul numero ridottissimo di dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro, condotta certamente modesta tanto più se rapportata allo stato di incensuratezza dell'imputato, anch'esso non considerato dalla Corte di merito, indicativo dell'assenza di abitualità.

5. Stante l'accertato vizio motivazionale, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3 - , Sentenza n. 24326 del 27/02/2024 Ud. , Rv. 286558 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 20884 del 09/02/2023 Ud., Rv. 284703 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud.; Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art 131 bis C.P., con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Oggi. n 2 MAR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: DoPt lisa? tta Arrabfito 11,9# FIORE Stefano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT) 17/1* 993 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 marzo 2025 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Latina, aveva ritenuto Stefano FIORE colpevole del reato di cui all'articolo 73, comma 5, del DPR 309 del 1990 e lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 600,00 € dì multa. 2. FIORE ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso articolando quattro motivi. t 2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 179, 429, 521 e 522 cod. proc pen. la nullità del capo di imputazione con specifico riguardo alla contestata condotta di cessione di grammi 0,65 di marijuana e grammi 0,16 di hashish, l'insussistenza del fatto e la violazione del principio di offensività. Si sostiene la nullità, assoluta e insanabile, del capo di imputazione, relativamente alla condotta di cessione, atteso che nell'involucro rinvenuto sulla persona del ricorrente, all'esito della perizia tossicologica, era stata rinvenuta soltanto una modesta quantità di marijuana, in cui il principio attivo era inferiore a una dose drogante per un tossicodipendente di media assuefazione, e nessuna traccia di hashish, peraltro in linea con quanto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] ha confermato di aver concordato soltanto la cessione, peraltro a titolo gratuito, di una "canna d'erba". 2.1. Col secondo motivo, strettamente collegato al primo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione, omessa e illogica, in relazione alla valutazione dell'inesistenza, nell'involucro rinvenuto indosso all'imputato al momento del fermo, di un quantitativo di principio attivo idoneo a costituire una dose drogante. In specie, si assume, i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di responsabilità in ordine alla cessione a seguito di una ricostruzione dei fatti contrastante con la formulazione del capo d'imputazione, dove si contestava altresì la cessione di 0,16 grammi di hashish, principio attivo del tutto assente nella sostanza in sequestro, e comunque, per quanto riguarda la marijuana, senza valutare il contenuto qualitativo e quantitativo della sostanza ceduta, inferiore a una singola dose media, dunque priva di efficacia drogante (si cita, sezione 6, n. 39.675 del 2024. 2.3. Col terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli èrticoli 127 e 605 cod proc. pen, 73, comma 5 DPR 309 nel 1990, il vizio di motivazione, omessa e illogica, del diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., sollecitata con il secondo motivo d'appello. La doglianza investe l'omessa considerazione del secondo motivo d'appello, completamente ignorato dalla Corte di merito, nella misura in cui, nonostante la specifica censura, si è omesso di considerare che, esclusa la cessione a terzi penalmente rilevante, il possesso di appena 23 dosi di hashish per verosimile uso personale - attesa l'assenza di prove idonee a riscontrare il fine di spaccio e avuto riguardo alla circostanza che l'imputato svolgeva regolare attività lavorativa per cui aveva le disponibilità per costituirsi una piccola scorta - e avuto riguardo all'assenza - quale acclarata nel verbale di convalida dell'arresto - di abitualità della condotta (peraltro già qualificata lieve entità in sensi dell'articolo 73 comma 5, DPR 309 del 1990) doveva senz'altro ritenersi fatto di particolare tenuità, ai sensi dell'atto 131 bis cod pen. 2.4. Col quarto motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 127 e 605 cod. proc. pen., 73, comma 5, dPR 309 del 1990 e 62,, n. 4, cod. pen., la violazione di legge e il correlato vizio di omessa motivazione con riguardo al diniego dell'attenuante del lucro di speciale tenuità. Lamenta il ricorrente di aver domandato alla Corte, in via subordinata, l'applicazione di tutte le attenuanti e la rideterminazione della pena nel minimo edittale, ma nonostante sia stata accertata al più la cessione di una dose di sostanza stupefacente priva di principio attivo dal quale il ricorrente non avrebbe potuto ricavare alcun guadagno, non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod. pen. pur essendo la stessa pienamente compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità prevista dall'articolo 73, comma quinto del DPR 309 del 1990 (si cita SU 24990 del 2020). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al terzo motivo. 2 Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. 2.1. Il primo motivo, in relazione alla dedotta nullità del capo di imputazione è manifestamente infondato in quanto l'eventuale insussistenza della condotta di cessione quale conseguenza della minima quantità del principio attivo, con riguardo alla marijuana, ed all'assenza anche di sole tracce di hashish, come accertate all'esito della consulenza chimico-tossicologica - in parte confortata anche dalle dichiarazioni dell'acquirente - è , nell'evidenza, questione che attiene alla sussistenza del fatto non già alla determinatezza dell'imputazione. 2.2. La doglianza, sotto questo profilo sovrapponibile a quella oggetto del secondo motivo, che attiene al vizio di motivazione, omessa e illogica, con riguardo alla medesima circostanza, risulta altresì inammissibile in quanto attiene a una questione di fatto non devoluta con l'atto d'appello. Le doglianze, per come articolate appaiono tese, in sostanza, a lamentare l'insussistenza di una prova univoca del fatto, peraltro esclusivamente con riferimento alla condotta di cessione - non già alla detenzione delle sostanze stupefacenti, in misura più consistente, rinvenute nell'abitazione - senza che tuttavia sia stata dedotta con l'atto d'appello alcuna specifica censura inerente la questione dell'assenza di principio attivo e della correlata violazione del principio di offensività, ulteriore questione, del tutto nuova, da ultimo genericamente introdotta. Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631). In applicazione di detto principio la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa contestarsi per la prima volta in sede di legittimità la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo qualora in appello sia stato dedotto il difetto dell'elemento psicologico (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202), l'applicazione di criteri di liquidazione del danno diversi da quelli correnti (Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015 , Rv. 263824); ovvero dedursi la pretesa natura pertinenziale di un intervento edilizio (Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008 , Rv. 242169). O ancora non può dedursi la diversa qualificazione del fatto, qualora in appello sia stata contestata la sussistenza della condotta sotto il profilo oggettivo (Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01), né lamentarsi l'omessa riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate (.Sez. 2, Sentenza n. 43849 del 29/09/2023 Ud., Rv. 285313 - 01). 2.3. Nel caso di specie la Corte di merito infatti era stata chiamata esclusivamente a pronunciarsi in ordine all'esistenza di una prova univoca dell'attività di cessione, considerato che nessun quantitativo di sostanza stupefacente era stato rinvenuto' indosso al cessionario e che anche l'involucro sequestrato al ricorrente conteneva solo una minima quantità di sostanzak per cui doveva escludersi che lo scambio fosse avvenuto, argomentazioni che erano state superate tenuto conto del fatto che vi era comunque la prova positiva dell'accordo per la cessione, sufficiente a integrare il reato; in alcun modo era stata dedotta la questione dell'irrilevanza penale del fatto o della violazione del principio di offensività in caso di cessione di un quantitativo inferiore alla dose media drogante- 3. Anche il quarto motivo, con cui si lamenta l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 4 cod.pen., costituisce una doglianza non devoluta in sede di appello, per cui è inammissibile. A dispetto della pretesa difensiva non risulta proposto alcun motivo d'appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, nell'atto d'appello — cui questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto processuale - risultando soltanto una inammissibile richiesta conclusiva, peraltro di generica rideterminazione della pena inflitta nel minimo edittale con concessione di ogni beneficio di legge, non accompagnata da alcuna censura specifica in ordine al trattamento sanzionatorio e men che meno dalla allegazione della sussistenza degli elementi fondanti l'attenuante di cui all'art. 62 numero 4 cod. pen. come di altre attenuanti.4. il terzo motivo è fondato. 4.1. Invero, la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di esclusione della punibilità ex art. 131 cod. pen. facendo leva sulla "diversa natura dello stupefacente sequestrato" e sul "numero di dosi confezionate", indicative di un'attività non occasionale. 4.2. Si tratta di una motivazione assertiva e solo apparente che, da una parte, si limita ad affermare la diversa natura della sostanza stupefacente sequestrata senza considerare che si tratta esclusivamente di droghe cosiddette leggere (esattamente 0,65 grammi lordi di marijuana, rinvenuti indosso al ricorrente, 2,60 grammi lordi di hashish e ulteriori 0,30 grammi di marijuana rinvenuti all'esito della perquisizione domiciliare), per di più caratterizzate dal medesimo principio attivo (THC), e che il quantitativo di sostanza in sequestro, sulla base dell'esperienza che si trae dalle plurime pronunce di questa Corte può indubbiamente definirsi modesto; dall'altra non risponde alle censure specifiche dell'appellante incentrate proprio sul numero ridottissimo di dosi ricavabili dalla sostanza in sequestro, condotta certamente modesta tanto più se rapportata allo stato di incensuratezza dell'imputato, anch'esso non considerato dalla Corte di merito, indicativo dell'assenza di abitualità. 5. Stante l'accertato vizio motivazionale, la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio, sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, ferma restando la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (Sez. 3 - , Sentenza n. 24326 del 27/02/2024 Ud. , Rv. 286558 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 20884 del 09/02/2023 Ud., Rv. 284703 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30383 del 30/03/2016 Ud.; Rv. 267590 - 01; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo e altro, Rv. 264796). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art 131 bis C.P., con rinvio per nuovo giudiz
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