CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 12/5/2024 che, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pavia in data 22/11/2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato al reato di cui all'art. 703 cod. pen. ascrittogli al capo B) perché estinto per prescrizione ed ha confermato, invece, il giudizio di penale responsabilità in relazione ai delitti di tentata rapina aggravata, ricettazione e riciclaggio di cui, rispettivamente, ai capi A), D) ed E) dell'imputazione, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso sono stati dedotti due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo D) della rubrica, per erronea qualificazione del fatto come ricettazione del veicolo marca Merlo, anziché come furto, pur essendo stato questo consumato nella stessa notte e nel medesimo luogo (Cervesina) del reato di tentata rapina per cui lo stesso veicolo venne utilizzato per tentare di sfondare il muro ove era posizionato il bancomat preso di mira dagli autori del fatto. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo E) della rubrica, per erronea qualificazione del fatto come riciclaggio ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen. nonostante non vi sia stata alcuna alterazione degli elementi identificativi della provenienza del bene di cui si tratta, atteso che il telaio del furgone [OSCURATO:PERSONA] non era stato alterato, né si era proceduto ad alcuna sostituzione della targa dello stesso, ancora da immatricolare, ma solo all'applicazione di fogli di plastica riproducenti targhe associate ad altro furgone. 2. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con rito cartolare, in assenza di richieste di trattazione orale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, premesso che dalla sentenza di primo grado emerge che il ricorrente non ha reso dichiarazioni in ordine all'ipotizzato furto, deve rilevarsi che, nel disattendere il motivo di appello con il quale si chiedeva di qualificare le condotte contestate ai capi D) ed E) come furto unicamente sulla base della vicinanza temporale tra la sottrazione dei beni ed il loro illecito utilizzo, la Corte territoriale, constatando che la sottrazione dei veicoli oggetto dei due reati era avvenuta in luoghi e date diverse, per quanto vicine alla rapina di cui al capo A), ha valorizzato l'assenza di elementi ulteriori idonei ad attribuire al Losetto la responsabilità per il furto dei veicoli, così facendo buon governo dei principi riconosciuti da questa Corte di Cassazione in tema di ricettazione, secondo cui dall'ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione (Sez. 1, n. 46006 del 29/10/2004, Di, Rv. 230319). 3.2. Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata correttamente non ha ritenuto determinante la circostanza che il veicolo non era stato ancora immatricolato, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della configurazione del reato contestato, l'apposizione, sul furgone poi utilizzato per la rapina, di fogli plastificati riproducenti targhe associate ad altro furgone: si tratta di valutazione coerente con il principio di diritto riconosciuto da questa Corte di legittimità secondo cui integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa - per il quale è necessaria, ai fini della circolazione, la dotazione della targa indicata dall'art. 97, d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione - vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente. (Sez. 2, Sentenza n. 39702 del 17/05/2018, Rv. 273899). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativannente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazio