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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09531/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/02/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 22/06/2015, con la quale COMPARETTO Davide e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione loro ascritto in concorso al capo a) della rubrica (il COMPARETTO era stato altresì assolto dagli ulteriori reati di furto in abitazione e cessione di stupefacenti, a lui ascritti ai capi d, e, mentre per le residue imputazioni di tentata estorsione e minaccia grave, di cui ai capi b, c, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione).

In particolare, la Corte d'Appello assolveva il [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al COMPARETTO, rideterminava il trattamento sanzionatorio (previa esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione il COMPARETTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Si rileva che al ricorrente era stata contestata una condotta di impossessamento eventualmente riconducibile al delitto di rapina, e non a quello di estorsione, e si censura la sentenza per aver valorizzato quanto emerso in dibattimento in ordine alla spontanea consegna dei beni da parte della persona offesa.

2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle prove dichiarative.

Si evidenziano le discrasie relative alla presenza di SERRA Clelia, allo spintonannento subito da SPINA Rita, all'uso del coltello da parte del COMPARETTO, al contenuto delle frasi minatorie asseritamente pronunciate da quest'ultimo.

2.3. Violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la mancanza di motivazione in ordine al coltello, il cui uso da parte del COMPARETTO era stato confermato dalla SPINA ma negato dal [OSCURATO:PERSONA] (la stessa Corte territoriale, del resto, nel richiamare le dichiarazioni di quest'ultimo ritenute utilizzabili non aveva in effetti fatto alcun cenno al coltello)

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva.

Si n t/ rileva la contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva per il capo a) e l'esclusione della stessa per i capi per i quali era maturata la prescrizione, che il Tribunale aveva dichiarato calcolando un termine massimo incompatibile con la recidiva qualificata.

Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa puntualizza il quarto motivo di ricorso ed i calcoli effettuati a sostegno del suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno qui di seguito indicati.

Nel resto, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Con riferimento al primo ordine di doglianze, viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).Il ricorrente ha infatti in questa sede riproposto doglianze già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che ha condivisibilmente valorizzato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale in ordine alla consegna del computer e della somma contante, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza e ad alcune ore di distanza dall'episodio intimidatorio culminato in gravi minacce ad opera del COMPARETTO.

In altri termini, il riferimento alla condotta di impossessamento risulta superato in termini del tutto congrui dalla Corte d'Appello, rispetto alla contestazione di estorsione (esplicitata, nel capo di accusa, con il riferimento agli artt. 629, secondo comma cod pen. in relazione alle aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen.), attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], esplicite e reiterate nel chiarire di aver egli stesso consegnato volontariamente - rectius per evitare che la situazione degenerasse, dopo le minacce ricevute - sia il computer che la somma contante (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).

D'altra parte, non può essere in alcun modo condivisa la censura difensiva volta a contestare la stessa legittimità della valorizzazione delle predette dichiarazioni, ai fini che qui interessano.

Questa Suprema Corte è infatti costante nell'affermare che «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278).

3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, è opportuno qui richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata resista ai rilievi difensivi.

Deve invero osservarsi che la Corte d'Appello (cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata) ha operato una capillare selezione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], correttamente ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini ma non confermate in dibattimento, pur a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. e pervenendo ad una valutazione di complessiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale - "seppure con una certa ritrosia e con molte difficoltà" - aveva confermato nella sostanza l'ipotesi accusatoria, venendo tra l'altro riscontrato dalle dichiarazioni della madre, che aveva assistito dalla finestra alle minacce subite dal figlio ad opera del COMPARETTO.

In particolare, la Corte territoriale ha posto in rilievo la genuinità della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], anche nella parte in cui egli aveva riferito di non ricordare alcuni particolari evocati nelle domande delle parti, valorizzando al riguardo sia l'ampiezza dell'arco temporale decorso, sia il "vissuto emotivo" della persona offesa, costretta da questa vicenda a trasferirsi in Sardegna (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, che ha tenuto ben presente le criticità conseguenti alla conferma solo parziale del compendio dichiarativo reso nell'immediatezza, ma le ha ritenute non decisive per le ragioni qui appena ricordate, attesa la genuinità della deposizione e l'idoneità delle dichiarazioni confermate a ricostruire, nei tratti essenziali, la vicenda nell'ottica estorsiva ipotizzata dall'accusa : la consegna del computer e del danaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], da porre in stretta correlazione con le minacce ricevute dal COMPARETTO.

In tale contesto, le discrasie richiamate dalla difesa non assumono rilievo dirimente, anche perché relative a passaggi non essenziali della complessiva ricostruzione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445, secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata»).

4. A diverse conclusioni deve peraltro pervenirsi, ad avviso del Collegio, per ciò che riguarda l'aggravante dell'uso del coltello da parte del COMPARETTO nell'esecuzione della condotta minatoria.

Appare dirimente, al riguardo, il fatto che - alla luce della già richiamata "selezione" delle dichiarazioni utilizzabili, operata dalla Corte d'Appello - tale aspetto non risulta confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale (cfr. pag.4 4 della sentenza), ciò che rende insufficiente il più che sintetico accenno della teste SPINA, anche questo emerso a seguito di contestazione (cfr. pag. 5).

In tale contesto, non può che pervenirsi ad una decisione di annullamento in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame della questione, avuto riguardo al complesso delle dichiarazioni utilizzabili e ad ogni altra risultanza utile.

5. Infondato è, infine, il motivo concernente la recidiva.

La Corte d'Appello ha infatti condiviso la valutazione del primo giudice con una motivazione del tutto immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta, imperniata non solo sulla sussistenza di precedenti gravi, reiterati e specifici, ma anche sull'articolazione del percorso criminale del COMPARETTO, avviatosi in epoca risalente e protrattosi fino a circa sei mesi prima dei fatti oggetto del giudizio, con la conseguente insussistenza di una rilevante soluzione di continuità nelle condotte illecite accertate a suo carico (cfr. pag. 7 della sentenza).

Rispetto a tale articolata motivazione - che aveva tra l'altro preso le mosse dalla gravità del fatto, ritenuta preclusiva della concessione delle attenuanti generiche - il rilievo difensivo imperniato sulla prescrizione di altri reati risulta inidoneo a produrre gli effetti auspicati dalla difesa: essendo evidente che, in presenza di una "doppia conforme" sul punto, compiutamente motivata dalla Corte territoriale, un eventuale errore nel calcolo del termine massimo prescrizionale relativo ad altre imputazione non potrebbe in alcun modo determinare l'esclusione della recidiva per il reato di estorsione ascritto al COMPARETTO.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma.

Rigetta nel resto il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 12/02/2020 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in data 22/06/2015, con la quale COMPARETTO Davide e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di estorsione loro ascritto in concorso al capo a) della rubrica (il COMPARETTO era stato altresì assolto dagli ulteriori reati di furto in abitazione e cessione di stupefacenti, a lui ascritti ai capi d, e, mentre per le residue imputazioni di tentata estorsione e minaccia grave, di cui ai capi b, c, il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione). In particolare, la Corte d'Appello assolveva il [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al COMPARETTO, rideterminava il trattamento sanzionatorio (previa esclusione dell'aggravante delle più persone riunite), confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il COMPARETTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Si rileva che al ricorrente era stata contestata una condotta di impossessamento eventualmente riconducibile al delitto di rapina, e non a quello di estorsione, e si censura la sentenza per aver valorizzato quanto emerso in dibattimento in ordine alla spontanea consegna dei beni da parte della persona offesa. 2.2. Vizio di motivazione per travisamento delle prove dichiarative. Si evidenziano le discrasie relative alla presenza di SERRA Clelia, allo spintonannento subito da SPINA Rita, all'uso del coltello da parte del COMPARETTO, al contenuto delle frasi minatorie asseritamente pronunciate da quest'ultimo. 2.3. Violazione di legge con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la mancanza di motivazione in ordine al coltello, il cui uso da parte del COMPARETTO era stato confermato dalla SPINA ma negato dal [OSCURATO:PERSONA] (la stessa Corte territoriale, del resto, nel richiamare le dichiarazioni di quest'ultimo ritenute utilizzabili non aveva in effetti fatto alcun cenno al coltello) 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si n t/ rileva la contraddittorietà tra l'applicazione della recidiva per il capo a) e l'esclusione della stessa per i capi per i quali era maturata la prescrizione, che il Tribunale aveva dichiarato calcolando un termine massimo incompatibile con la recidiva qualificata. Con memoria tempestivamente trasmessa, la difesa puntualizza il quarto motivo di ricorso ed i calcoli effettuati a sostegno del suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno qui di seguito indicati. Nel resto, il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Con riferimento al primo ordine di doglianze, viene in rilievo il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).Il ricorrente ha infatti in questa sede riproposto doglianze già compiutamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che ha condivisibilmente valorizzato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale in ordine alla consegna del computer e della somma contante, da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza e ad alcune ore di distanza dall'episodio intimidatorio culminato in gravi minacce ad opera del COMPARETTO. In altri termini, il riferimento alla condotta di impossessamento risulta superato in termini del tutto congrui dalla Corte d'Appello, rispetto alla contestazione di estorsione (esplicitata, nel capo di accusa, con il riferimento agli artt. 629, secondo comma cod pen. in relazione alle aggravanti di cui all'art. 628, terzo comma n. 1, cod. pen.), attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], esplicite e reiterate nel chiarire di aver egli stesso consegnato volontariamente - rectius per evitare che la situazione degenerasse, dopo le minacce ricevute - sia il computer che la somma contante (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). D'altra parte, non può essere in alcun modo condivisa la censura difensiva volta a contestare la stessa legittimità della valorizzazione delle predette dichiarazioni, ai fini che qui interessano. Questa Suprema Corte è infatti costante nell'affermare che «ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione» (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257278). 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, è opportuno qui richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez. 2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata resista ai rilievi difensivi. Deve invero osservarsi che la Corte d'Appello (cfr. pag. 3 segg. della sentenza impugnata) ha operato una capillare selezione della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], correttamente ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni rese in sede di indagini ma non confermate in dibattimento, pur a seguito di contestazione ex art. 500 cod. proc. pen. e pervenendo ad una valutazione di complessiva attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale - "seppure con una certa ritrosia e con molte difficoltà" - aveva confermato nella sostanza l'ipotesi accusatoria, venendo tra l'altro riscontrato dalle dichiarazioni della madre, che aveva assistito dalla finestra alle minacce subite dal figlio ad opera del COMPARETTO. In particolare, la Corte territoriale ha posto in rilievo la genuinità della deposizione del [OSCURATO:PERSONA], anche nella parte in cui egli aveva riferito di non ricordare alcuni particolari evocati nelle domande delle parti, valorizzando al riguardo sia l'ampiezza dell'arco temporale decorso, sia il "vissuto emotivo" della persona offesa, costretta da questa vicenda a trasferirsi in Sardegna (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure deducibili in questa sede, che ha tenuto ben presente le criticità conseguenti alla conferma solo parziale del compendio dichiarativo reso nell'immediatezza, ma le ha ritenute non decisive per le ragioni qui appena ricordate, attesa la genuinità della deposizione e l'idoneità delle dichiarazioni confermate a ricostruire, nei tratti essenziali, la vicenda nell'ottica estorsiva ipotizzata dall'accusa : la consegna del computer e del danaro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], da porre in stretta correlazione con le minacce ricevute dal COMPARETTO. In tale contesto, le discrasie richiamate dalla difesa non assumono rilievo dirimente, anche perché relative a passaggi non essenziali della complessiva ricostruzione (cfr. Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445, secondo cui «il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata»). 4. A diverse conclusioni deve peraltro pervenirsi, ad avviso del Collegio, per ciò che riguarda l'aggravante dell'uso del coltello da parte del COMPARETTO nell'esecuzione della condotta minatoria. Appare dirimente, al riguardo, il fatto che - alla luce della già richiamata "selezione" delle dichiarazioni utilizzabili, operata dalla Corte d'Appello - tale aspetto non risulta confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale (cfr. pag.4 4 della sentenza), ciò che rende insufficiente il più che sintetico accenno della teste SPINA, anche questo emerso a seguito di contestazione (cfr. pag. 5). In tale contesto, non può che pervenirsi ad una decisione di annullamento in parte qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame della questione, avuto riguardo al complesso delle dichiarazioni utilizzabili e ad ogni altra risultanza utile. 5. Infondato è, infine, il motivo concernente la recidiva. La Corte d'Appello ha infatti condiviso la valutazione del primo giudice con una motivazione del tutto immune da rilievi di contraddittorietà o illogicità manifesta, imperniata non solo sulla sussistenza di precedenti gravi, reiterati e specifici, ma anche sull'articolazione del percorso criminale del COMPARETTO, avviatosi in epoca risalente e protrattosi fino a circa sei mesi prima dei fatti oggetto del giudizio, con la conseguente insussistenza di una rilevante soluzione di continuità nelle condotte illecite accertate a suo carico (cfr. pag. 7 della sentenza). Rispetto a tale articolata motivazione - che aveva tra l'altro preso le mosse dalla gravità del fatto, ritenuta preclusiva della concessione delle attenuanti generiche - il rilievo difensivo imperniato sulla prescrizione di altri reati risulta inidoneo a produrre gli effetti auspicati dalla difesa: essendo evidente che, in presenza di una "doppia conforme" sul punto, compiutamente motivata dalla Corte territoriale, un eventuale errore nel calcolo del termine massimo prescrizionale relativo ad altre imputazione non potrebbe in alcun modo determinare l'esclusione della recidiva per il reato di estorsione ascritto al COMPARETTO. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. Rigetta nel resto il ric
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