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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44895/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Ancona ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda previo riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità.

2. Denunzia, con un unico motivo, yiolazione di legge in relazione all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 rilevando che l'attenuante della lieve entità non è applicabile laddove il porto ingiustificato, come nel caso di specie, abbia ad oggetto coltelli o comunque strumenti da punta e da taglio.

3. Il ricorso è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i dati normativi e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Dopo un iniziale contrasto interpretativo, già da epoca risalente è stato chiarito che la circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 2 n. 47145 del 11/10/2019, Chaabani, Rv. 277778; Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1 n. 32785 del 18/06/2014, Alfano, Rv. 263211; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso p cariera—nna il ricorrente aLpagamento liete) e___uuneirte2121551LaLi=l. e—el"ge-59422423 ~33:=faveferfflEk419=egssz e" r Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] i p Casac [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Ancona propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Ancona ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e lo ha condannato alla pena di euro 1.000,00 di ammenda previo riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità. 2. Denunzia, con un unico motivo, yiolazione di legge in relazione all'art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 rilevando che l'attenuante della lieve entità non è applicabile laddove il porto ingiustificato, come nel caso di specie, abbia ad oggetto coltelli o comunque strumenti da punta e da taglio. 3. Il ricorso è inammissibile perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con i dati normativi e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Dopo un iniziale contrasto interpretativo, già da epoca risalente è stato chiarito che la circostanza del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi (Sez. 2 n. 47145 del 11/10/2019, Chaabani, Rv. 277778; Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016, Pashkaj, Rv. 268102; Sez. 1 n. 32785 del 18/06/2014, Alfano, Rv. 263211; Sez. 1, n. 37080 del 11/10/2011, Scarcella, Rv. 250817; Sez. 1, n. 16767 del 15/04/2010, Catalfamo, Rv. 246931). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso p cariera—nna il ricorrente aLpagamento liete) e___uuneirte2121551LaLi=l. e—el"ge-59422423 ~33:=faveferfflEk419=egssz e" r Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] i p Casac [OSCURATO:PERSONA]