CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 gennaio 2025
Cassazione n. 27584/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari in data 15 ottobre 2024 (dep. il 17 dicembre 2024) che, quale Giudice del rinvio, ha provveduto sull'istanza avanzata ex art. 611 cod. proc. pen. dal medesimo condannato; considerato che: - l'ordinanza impugnata è stata notificata a mani proprie al ricorrente detenuto il 19 dicembre 2024 (ed era già stata notificata a mezzo PEC al suo difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] il 17 dicembre 2024) e non invece il giorno 20 dicembre 2024, come indicato nel ricorso; - il termine per l'impugnazione è pari a quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) decorrenti «dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio» (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.; cfr. Sez. 1, n. 15547 del 10/12/2018 - dep. 2019, Scaffa, Rv. 275668- 01);- ragion per cui esso - che decorreva dalla più recente notifica nei confronti del condannato - spirava il 3 gennaio 2025 e il ricorso, presentato il 4 gennaio 2025 (a mezzo PEC), è inammissibile poiché tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); ritenuto che all'inammissibilità - da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i