CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16985/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ianco-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 365/2020 depositata il18.7.2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], premettendo di aver prestato attività lavorativa infavore dell’associazione [OSCURATO:PERSONA], consistita nella progettazione eNumero registro generale 26986/2020Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 16985/2026Data pubblicazione 30/05/2026realizzazione di un logo e di un sito web, e che nulla gli era statocorrisposto come compenso, domandava al Giudice di pace di Trento dicondannare la predetta associazione al pagamento in suo favore degliimporti dovuti per euro 1.590,88, come da fatture prodotte.Autorizzata a costituirsi personalmente, la [OSCURATO:PERSONA] contestava leavverse pretese e, in particolare, eccepiva la gratuità della prestazioneprofessionale in controversia, rivestendo l’attore la qualità di associato.[OSCURATO:PERSONA] di pace accoglieva la domanda attorea.2. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso tale provvedimento eRocco Fontana si costituiva in giudizio, concludendo per il rigettodell’impugnazione.Il Tribunale di Trento, dopo avere sospeso con ordinanza la provvisoriaesecutività della sentenza di primo grado, con la sentenza n. 365/2020 del16/18.7.2020, in riforma della pronuncia gravata, respingeva la domandadel professionista. [OSCURATO:PERSONA] di seconde cure affermava che l’originarioall’esecuzione di parte della prestazione in controversia, o comunque alsuo completamento, nulla poteva pretendere a titolo di corrispettivo perl’opera prestata, in conformità alla disciplina applicabile ratione temporise, segnatamente, all'art. 2 della L. n. 266/1991, legge quadro sulvolontariato, nonché al D. Lgs. n.117/2017.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questaCorte, sulla scorta di due motivi.[OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato,ha resistito con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n.3)c.p.c., è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 dellaL.n.266/1991 e 17 del D. Lgs. n. 117/2017.Numero registro generale 26986/2020Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 16985/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe rilevato che laviolazione delle disposizioni in rubrica, che pur impongono la gratuità delleprestazioni del volontario di una ONLUS, non renderebbe gratuita laprestazione, ma piuttosto esporrebbe l’associazione alla revoca dellaqualifica non lucrativa ed alla revoca degli sgravi fiscali e tributari dei qualiabbia usufruito.1.1. Il motivo non è fondato.La sentenza impugnata – sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA] eraun'organizzazione di volontariato, in quanto tale soggetta alla leggequadro sul volontariato (L. n. 266/1991), vigente all'epoca del rapportoinstauratosi tra le parti, ed in forza della previsione dell'art. 2 della citatalegge – ha ritenuto applicabile la presunzione di gratuità delle prestazionieseguite dal ricorrente a favore dell'associazione a gennaio e febbraio2017, svolte in parte prima ed in parte dopo la sua adesioneall’Associazione, risalente in modo incontestato al 21.1.2017 e non, comesostenuto dal Fontana, alla successiva data del 30.3.2017.Ha sostenuto, infatti, il giudice di secondo grado che con l’adesioneall’ente di volontariato l’associato abbia accettato la regola della gratuitàdelle attività svolte per l’ente, non potendosi distinguere tra onerositàdella prestazione eseguita prima e gratuità della prestazione eseguitadopo l’adesione nell’ambito dello stesso incarico, ed ha quindi escluso ildiritto del Fontana al compenso di cui alle fatture oggetto di causa. Haanche nel contempo escluso, per difetto di prova, il diritto al rimborsodelle spese del Fontana, il tutto in assenza di prove della conclusione tra leparti di uno specifico contratto d’opera oneroso concluso dalle parti primadell’adesione del Fontana alla [OSCURATO:PERSONA] con determinazione delrelativo compenso, che è risultato solo unilateralmente determinatotramite l’emissione delle fatture da parte del Fontana dopo il suo recessodall’associazione di volontariato.Numero registro generale 26986/2020Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 16985/2026Data pubblicazione 30/05/2026Premesso che la legge quadro sul volontariato n. 266/1991 è stataabrogata il 3.5.2017, in quanto ad essa è subentrato, senza efficaciaretroattiva, il Codice del [OSCURATO:PERSONA] (D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 117), che adifferenza della L. n. 266/1991 ha espressamente previsto la possibilità distipulare contratti di lavoro dipendente, o di lavoro autonomo con leassociazioni di volontariato purché nel rispetto di determinati limiti checonsentano di ritenere non alterato il perseguimento degli scopiistituzionali delle associazioni di volontariato, il rapporto oggetto di causaè sorto e si è esaurito sotto la vigenza della legge n.266/1991.L'art. 2 della L. n. 266/1991 così disponeva:1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deveintendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito,tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini dilucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modonemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltantorimborsate dall'organizzazione di appartenenza le speseeffettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limitipreventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma dirapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapportodi contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.Dal momento che, in base al comma 1 suindicato, l'attività di volontariatosi connota per la spontaneità e gratuità della prestazione personaleeseguita tramite l'organizzazione della quale il volontario faccia parte,l'incompatibilità prevista dal comma 3 dello stesso articolo tra la qualità divolontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo,o di rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui facciaparte, è stata ritenuta sussistente, in assenza di prove specifiche dicontratti onerosi precedenti con pattuizione di corrispettivo delleNumero registro generale 26986/2020Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 16985/2026Data pubblicazione 30/05/2026prestazioni, in quanto esse sono state eseguite, o comunque completatequando il Fontana era già associato all'organizzazione di volontariato. Egli,cioè, aderendo all’associazione, ha accettato di eseguire le prestazioni diprogettazione e realizzazione di un logo e di un sito web in favore dellaTempora Onlus gratuitamente, senza che con ciò vi sia stata violazionedell’art. 2 della L. n. 266/1991.Ed è evidente, dal testo della motivazione dell’impugnata sentenza, chenon ricorrevano, nella specie, le condizioni per ritenere che l’odiernoricorrente fosse stato assunto e retribuito con un compenso che superavail mero rimborso spese (v., in argomento, la sentenza 21 maggio 2008, n.12964).2. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5)c.p.c., il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti, ovverosia della circostanza che l’incarico per laprestazione fatturata nel 2017, sarebbe però risalito al 2016, e dunque adun tempo antecedente al verbale assembleare della [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si sarebbe dato atto della nomina a socio delprofessionista, come asseritamente emergente dalla sua e.mail del15.11.2016.2.1. Il motivo non è fondato.Nel tentativo di avallare la tesi che il contratto di prestazione d’opera fossestato concordato dalle parti con l’individuazione di un corrispettivo primadell’adesione del Fontana all’associazione di volontariato, e di ottenerequindi una diversa ricostruzione in fatto rispetto alla sentenza impugnata,il ricorrente assume che la sua e.mail del 15.11.2016, non valorizzata dalgiudice di secondo grado, avrebbe avuto carattere decisivo, in quantoavrebbe consentito di far risalire il contratto d’opera al 2016, e quindi adun periodo anteriore alla sua adesione all’associazione di volontariato.In disparte l’esame del contenuto contestato del suddetto documento, laCorte rileva che l’omesso esame non può riguardare, per pacificaNumero registro generale 26986/2020Numero sezionale 1208/2026Numero di raccolta generale 16985/2026Data pubblicazione 30/05/2026giurisprudenza, un singolo documento o una singola prova e che,comunque, non risulta dal ricorso che la questione sia stata posta algiudice di merito, il cui accertamento in fatto è comunque insindacabile inquesta sede (senza contare che il contenuto di quel documento ècontestato dalla parte controricorrente).3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributounificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 perspese ed euro 1.200 per compensi.Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificatoa carico del ricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il Presidente