CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 33395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 dl. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dl. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Napoli che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP del Tribunale di Napoli applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90. Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ritualmente impugnazione, ex art. 309 co. 3 cod. proc. pen. e all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente l'indagato, depositava una memoria alla quale si riportava - non contestando i gravi indizi di colpevolezza a carico del suo assistito - e chiedeva che venisse ritenuta l'ipotesi più lieve di cui al V° comma dell'art. 73 D.P.R n. 309/90, con la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello. Il giudice del gravame cautelare, in riforma della impugnata ordinanza, pur non ritenendo sussumibili i fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, Dpr. 309/90, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello. 2. Ricorre il Tassio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 e con un secondo motivo manifesta illogicità della motivazione lad- dove i giudici partenopei avrebbero fatto ricorso a stereotipate formule di stile e al richiamo a pronunce di legittimità non conferenti per negare che i fatti potessero qualificarsi di lieve entità. Ci si duole dell'evocato e generico andirivieni di vetture, che secondo il ricorrente costituirebbe elemento del tutto aspecifico rispetto al fatto oggetto di incolpazione in quanto privo dei connotati di certezza, precisione e univocità, rive- landosi circostanza generica ed in quanto tale suscettibile di diversa Inter realiz- zazione. Analoghi rilievi critici vengono svolti in riferimento agli esiti della perquisi- zione domiciliare, tenuto conto che la stessa ha condotto soprattutto al risultati negativi nel senso del mancato rinvenimento di attrezzature, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento delle singole dosi, quali circostanze che pure deponevano nel senso dell'occasionalità della condotta ascrivibile al ricorrente e comunque di un'attività di spaccio svolta secondo metodiche carenti di qualsivoglia forma di strutturazione. Apoditticamente -secondo la tesi proposta in ricorso- si riterrebbe, poi, che le banconote rinvenute nell'abitazione siano da mettere in relazione ad un'attività di spaccio. In tal senso il tribunale del riesame risponderebbe con mere clausole di stile a quelli che erano i motivi posti a sostegno del riesame ed anche ampia- mente illustrati nella depositata memoria. Diversamente da quanto la stessa afferma, secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata non opererebbe un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità relativa al cosiddetto piccolo spaccio. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Il PG presso questa Corte di legittimità ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 4. Il proposto ricorso è inammissibile per carenza di interesse, concreto e attuale, all'impugnazione. Ed invero, entrambi i profili di doglianza attengono al mancato riconosci- mento da parte dei giudici della cautela, in termini indiziari, dell'ipotesi meno grave di reato di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90. Il ricorso, dunque, non formula alcun rilievo in punto di esigenza cautelari. Orbene, le doglianze sopra ricordate sono prive di interesse in quanto il giudice del gravame cautelare ha disposto, in sostituzione della misura carceraria, quella degli arresti domiciliari. E tale misura, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen. è possibile anche per l'ipotesi di reato meno grave di cui all'art. 73 co. 5 Dpr. 309/90 invocata dal ricorrente. In proposito questa Corte di legittimità ha più volte condivisibilmente chia- rito che, in tema di misure cautelari personali, sussiste l'interesse ad impugnare quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità (così Sez. 6, n. 10941 del 15/2/2017, Leocata, Rv. 269783 in un caso in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del ricorrente all'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve fat- tispecie di cui dell'art.73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, il cui limite edittale di pena avrebbe impedito l'adozione della custodia cautelare in carcere; conf. Sez. 6, n. 41003 del 7/10/2015, Mazzariello, Rv. 264762, in un caso simile a quello che ci occupa in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a richiedere l'inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all'applicazione della misura cautelare impostagli; conf. Sez. 6, n. 48488 del 11/12/2008, Manzi, Rv. 242429). Il principio è stato ribadito anche recentemente laddove si è affermato che in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'in- dagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impu- gnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quo- modo" della misura (così Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 in una fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cau- telare e sulla sua durata; conf. Sez. 3, n. 20891 del 18/6/2020, Piccirillo, Rv. 279508; conf. Sez. 1, n. 20286 del 17/6/2020, Petito, Rv. 280123). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila