CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 12953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6542/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- zio9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] PREFETTIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Ferratella in Laterano, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli av- vocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 369/2020 del TRIBUNALE di MESSINA,de- positata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/3/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] : − in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo – già [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo, un atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 218.784,40, quale importo residuo a lui dovuto in forza di una sentenza pronunciata dal giudice del lavoro; trascorso infruttuosamente il termine prescritto, il Lanza procedeva, quindi, a pignorare presso il terzo –Comune di Messina – le somme da questo dovute alla [OSCURATO:PERSONA]; − la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all ’ esecuzione, contestando il diritto del Lanza di procedere ad esecuzione nei suoi confronti: deduceva di essere entità autonoma e distinta dall’[OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo, nei cui confronti era stata emessa la sentenza costituente titolo esecutivo, e di potere essere convenuta esclusivamente in qualità di erede con beneficio d’inventario di [OSCURATO:PERSONA]; rilevava altresì che dei beni relitti dal de cuiusnon faceva parte l’ immobile i cui canoni di locazione, dovuti dall’amministrazione locale, erano stati sottoposti ad esecuzione; − costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava la fondatezza dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era subentrata non soltanto nella titolarità dei beni immobili facenti capo all’[OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo, ma anche nei servizi e nelle attività dallo stesso espletati, svolgendoli senza soluzione di continuità; in subordine e in via riconvenzionale, spiegava domanda revocatoria al fine di sentir dichiarare l’inefficacia del conferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di beni immobili da parte di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di atto in frode ai creditori; − con la sentenza del 24/4/2008 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava la nullità dell’atto di pignoramento e di tutti gli atti conseguenti e successivi; − impugnava detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e questa Corte – Cass., Sez.3, Sentenza n. 14821 del 04/09/2012 – cassava con rinvio la pronuncia del giudice di merito; con la menzionata decisione si statuiva che «l’errore giuridico di fondo in cui è incorso il Tribunale è che, per quanto qui interessa, del tutto irrilevante è stabilire da quale sfera giuridica provenga la posizione debitoria nei confronti del Lanza, di cui l’opponente è stata chiamata a rispondere: e invero, sia che si consideri la [OSCURATO:PERSONA] come Ente in cui si è trasformato l’[OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo o nel quale questo, già dotato di personalità giuridica, è rimasto assorbito; sia che la si consideri come erede, ancorché beneficiato, di [OSCURATO:PERSONA], tenuto a rispondere personalmente e solidalmente insieme con l’Istituto delle obbligazioni dallo stesso assunte nei confronti dei terzi, exart. 38 cod. civ., il titolo costituito dalla sentenza n. 274 del 2004, del Tribunale di Messina resta, in ogni caso, azionabile nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]»; in particolare, la menzionata sentenza rinviava la causa al giudice di merito sottolineando la necessità di riesaminare la posizione, rispetto al debito nei confronti del Lanza, della [OSCURATO:PERSONA], che, ove riconducibile a successione con beneficio di inventario al defunto [OSCURATO:PERSONA], avrebbe comportato «la restrizione della responsabilità dell’erede intra vires hereditatis», mentre, in caso di qualificazione come trasferimento d’azienda (in ragione della «non negata identità tra l’attività svolta dall’Istituto e quella svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]»), «avrebbe imposto al decidente un ben più attento approccio con il contesto probatorio di riferimento; nonché un serrato confronto con il contenuto normativo dell’art. 2112 cod. civ.»; − nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 369 del 17/2/2020, sull’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] dichiarava il diritto del Lanza di procedere ad esecuzione forzata aggredendo i beni oggetto di lascito ereditario di [OSCURATO:PERSONA], ma pure l ’ improcedibilità del processo esecutivo a norma dell’art. 16 disp. att. cod. civ.; − per quanto qui rileva, il giudice del rinvio, dopo aver menzionato diversi precedenti inter partes del medesimo ufficio giudiziario, dichiarava il diritto del Lanza di agire in executivis nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], la quale, in quanto erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], non era estranea al titolo esecutivo ed aveva assunto responsabilità per i debiti del de cuius, pur se intra vires hereditatis (stante l ’ accettazione con beneficio d’inventario); poi, pur essendosi verificato, tra l’[OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo e la [OSCURATO:PERSONA] opponente, un trasferimento d’azienda (non una trasformazione dello stesso ente), con conseguente astratta applicabilità dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., la responsabilità solidale del cessionario doveva essere in concreto esclusa, perché il riconoscimento del credito del Lanza era avvenuto in un momento successivo alla cessione (in proposito si richiamava Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32134 del 10/12/2019, Rv. 656505-01); infine, rilevava la sopravvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale della fondazione e, richiamando il combinato disposto degli artt. 16 disp. att. cod. civ. (nel testo ratione temporis applicabile), 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 legge fall., il giudice dichiarava l’improcedibilità dell’azione esecutiva promossa dal Lanza, essendo vietate dalle citate norme le azioni esecutive individuali; − a vverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Ragazzo, che depositava anche memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; − all’ esito della camera di consiglio del 7 marzo 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. C [OSCURATO:PERSONA] : − preliminarmente, si rileva l ’ ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza de qua, resa dal Tribunale quale giudice del rinvio dalla cassazione di una sentenza resa in una controversia di opposizione all’esecuzioneda qualificarsi inappellabile (siccome resa nel 2008), in base al principio espresso da Cass., Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016, Rv. 639945-01; − con l ’ unico motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 384 cod. civ., 2012 (rectius, 2112) e 2560 cod. civ., per avere il giudice del rinvio reso una sentenza difforme rispetto alle statuizioni rese dalla Corte di legittimità nella sentenza n. 14821 del 2012 e, in particolare, per avere escluso l’applicabilità in concreto delle disposizioni riguardanti la solidarietà del cessionario d’azienda e, conseguentemente, limitato la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] a quella di erede beneficiato; − come risulta da quanto sopra esposto, non è stata fatta oggetto d’impugnazione la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato improseguibile il processo esecutivo; − in via meramente ipotetica, tale pronuncia non impedirebbe l’esame del motivo, perché il creditore mantiene l’interesse ad accertare il proprio diritto di agire in executivis ; infatti, nonostante l’improcedibilità della specifica procedura da cui ha tratto origine la controversia, il Lanza potrebbe giovarsi, per altre azioni esecutive, di una decisione che gli riconosca il diritto di aggredire il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] non soltanto nella sua qualità di erede beneficiata, ma anche come cessionaria d’azienda; − tuttavia, a fondamento della menzionata statuizione – che, indipendentemente dalla sua correttezza, in nessun modo è scalfita dal ricorso– è stato posto il divieto del Lanza di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], posta in liquidazione; − d eve ritenersi passat a in giudicato quest ’ ultima affermazione, il che rende inammissibile il ricorso per difetto di interesse all’impugnazione, dato che il suo ipotetico accoglimento non potrebbe in ogni caso superare il sancito divieto di agire in executivis;− la circostanza s opravvenuta della liquidazione della [OSCURATO:PERSONA] – ritenuta dal giudice del rinvio dirimente e determinante il rilievo di improseguibilità – e le alterne vicende processuali costituisc ono giusta ragione per la compensazione delle spese di questo giudizio; − s i deve dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p.q . m . la Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a n