CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03967/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice; letta la memoria di replica del difensore di ufficio dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, con sentenza del 17.4.2025, in sede di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui all'art. 7 D.L. 4/2019 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ritenendo che la norma italiana relativa alla previsione della condotta di reato contestata debba essere disapplicata in quanto contraria alla direttiva comunitaria 2003/109. 2. Avverso la predetta sentenza, il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 7 D.L. 4/19, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la norma italiana in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE - come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza 29/7/2024 nelle cause riunite C-112/22 C.U. e C-223722 N.D. — e quindi disapplicabile ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Il ricorso evidenzia che la sentenza impugnata è invece in contrasto con l'interpretazione della relativa normativa - nazionale ed europea - operata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 12/02/25. Il Procuratore Generale ha quindi osservato che all'imputata è stato contestato di aver falsamente dichiarato, nella domanda per l'erogazione del reddito di cittadinanza, presentata il 16.10.2020, di risiedere in Italia da almeno dieci anni, mentre è risultato che la stessa era immigrata in Italia dal 29.5.2018, con la conseguenza che il fatto ascritto all'imputata è ancora previsto dalla legge come reato in quanto non aveva maturato il requisito per ottenere il beneficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Come è noto, con la sentenza n. 31 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 2 d.l. n. 4 del 2019 (conv. dalla I. n. 26 del 2019) «nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia 'per almeno 10 anni', anziché prevedere 'per almeno 5 anni'». La Corte costituzionale ha ribadito, in linea con precedenti pronunce, la natura peculiare del reddito di cittadinanza, sottolineando come la componente economica sia strettamente legata a finalità di inserimento lavorativo e inclusione sociale, che richiedono il coinvolgimento attivo del beneficiario. In tale prospettiva, la sentenza n. 31 del 2025 ha richiamato le disposizioni che impongono ai beneficiari maggiorenni la dichiarazione di disponibilità al lavoro, la partecipazione a percorsi di accompagnamento, l'obbligo di ricerca attiva di un impiego e l'accettazione di offerte congrue. All'esito di tale analisi, la Corte ha osservato che il reddito di cittadinanza non si configura come un mero sussidio assistenziale, ma come una misura complessa, fondata su una logica di inclusione attiva e responsabilizzazione del beneficiario, finalizzata al superamento della condizione di povertà. In tale ottica, la Consulta ha ritenuto non irragionevoli non solo l'interruzione del beneficio in caso di inadempimento degli obblighi previsti, ma anche le ulteriori condizioni e preclusioni normative (quali l'assenza di condanne o misure cautelari nel decennio precedente, o il divieto di utilizzo del beneficio per giochi con vincite in denaro), nonché la stessa temporaneità della misura. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, un requisito di radicamento territoriale non è di per sé implausibile, in quanto non è irragionevole, nel contesto di risorse finanziarie comunque non illimitate, che il legislatore valorizzi la posizione di chi rispetto al territorio già vanti un legame duraturo. 2. Questa sentenza era stata preceduta da una pronuncia della Corte di giustizia U.E. (si tratta precisamente di Corte di giustizia U.E., Grande Sezione, 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22), la quale aveva affermato: «L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, letto alla luce dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che subordina l'accesso dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, e che punisce con sanzione penale qualsiasi falsa dichiarazione relativa a tale requisito di residenza». L'intervento della Corte costituzionale ha fatto chiarezza in proposito. Invero, la sentenza della Corte U.E. poteva ingenerare incertezze, perché poteva essere letta anche come affermativa dell'assoluta incompatibilità con il diritto eurounitario della previsione del requisito della cittadinanza in Italia, in qualunque limite temporale fissato, come presupposto necessario per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza. La sentenza della Corte costituzione, però, ha precisato che il requisito della residenza in Italia resta un elemento necessario per ottenere la corresponsione del reddito di cittadinanza, ma assume un diverso contenuto, perché non occorre che la durata di tale residenza sia pari ad almeno dieci anni, essendo sufficiente che la stessa sia pari ad almeno cinque anni. (cfr. Sez. 3, n. 37936 del 30/09/2025). 3. Nel caso in esame, dalla sentenza impugnata emerge che l'imputata aveva falsamente dichiarato nella domanda del 16.10.2020 di risiedere nel nostro paese da dieci anni (cfr. sentenza in atti), mentre dal certificato storico del Comune di Bergamo, invece, risultava che l'imputata era entrata in Italia il 29.5.2018. L'imputata, dunque, non aveva maturato il requisito della residenza quinquennale in Italia, termine ritenuto coerente dalla Corte Costituzionale nella lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza. Quindi, il fatto così come allo stato accertato è ancora previsto dalla legge come reato. 4. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Brescia. Così è deciso, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]