CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22579/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del :2.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ca; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile dei delitti di rapina aggravata e porto abusivo di arma comune da sparo (per i fatti commessi in Schio in data 24.3.2014 in concorso con altri due coimputati e con altro coindagato separatamente giudicato), del delitto di cessione di sostanza stupefacente (in concorso), di tentata rapina pluriaggravata (per fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile del 2014 in concorso con altri), del delitto di associazione a delinquere, della tentata rapina pluriaggravata di cui al capo g) (per i fatti commessi in Vicenza in data 24.3.20'14 in concorso) e, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge e le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 14.000 di mutla; 2. la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 73 DPR 309 del 1990, avendo ritenuto il fatto riconducibile nel delitto di cui al comma 5 della norma predetta, in quanto estinto per intervenuta prescrizione; ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo e) perché il fatto non sussiste e, ha rideterminato la pena per il Grendene in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.200 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 3.1 inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità; violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione alla legge 176 del 2020: rileva che alla difesa, cui pure era stato notificato il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sono mai state comunicate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero né, rileva, siffatta nullità, da lesione del contraddittorio cartolare, era stata sanata dal loro deposito in udienza ove il difensore di fiducia era stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; segnala che, in tal modo, alla difesa non è stato consentito di replicare alle considerazioni della pubblica accusa risultando integrata una nullità di ordine generale tale da riflettersi sulla sentenza; 3.2 mancanza, illogicità, insufficienza della motivazione; erronea interpretazione o applicazione dell'art. 110 cod. pen.; erronea interpretazione ed applicazione degli 2..At. 56, 59 e 623, comma 3, cod. pen.: sul capo A): segnala che la sentenza di appello ha replicato l'errore in cui era caduto il primo giudice nel non considerare che le propalazioni del coimputato non soltanto debbono essere confermate da elementi di riscontro ma, per altro verso, dalla verificata attendibilità del dichiarante che, nel caso in esame, in persona del Comuniello, era stato "costretto" alla collaborazione dalla certezza acquisita in ordine al suo ruolo; segnala che nulla risulta circa l'effettivo utilizzo della utenza telefonica da parte del ricorrente in occasione della rapina a Schio e, dunque, sulla sua presenza in zona; analoghe considerazioni svolge con riguardo all'informatore Fabrello, con la conseguenza, secondo la difesa, della erroneità delle conclusioni cui i giudici di merito sono pervenuti sul capo A) della rubrica e sulla responsabilità concorsuale dell'odierno ricorrente; segnala che, qualora l'appellante abbai contestato la sua responsabilità concorsuale, certamente la censura può dirsi estesa alla esclusione della aggravante dell'uso dell'arma di cui non può predicarsi la consapevolezza in capo al ricorrente e che fonda, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio e orienta la fase esecutiva; aggiunge che, una volta divenuto il capo A) quello su cui computare la pena-base, quella complessiva residua è in realtà fondata su un titolo ostativo, con conseguente sostanziale reformatio in pejus; sul capo B): richiama le considerazioni svolte per il capo A) con riguardo alla assenza di elementi idonei a radicare la diagnosi di responsabilità in capo al ricorrente il cui ruolo di organizzatore si fonda sulle dichiarazioni di chi, invece, aveva tutto l'interesse a sminuire la propria posizione processuale; sul capo C): rileva, in primo luogo, come detto capo non fosse stato interessato da alcuna rinuncia al motivo di gravame atteso che la indifferenziata detenzione dello stupefacente in capo a tutti gli imputati era frutto della acritica impostazione accusatoria secondo cui le rapine erano funzionali a procurarsi fondi per lo spaccio di droga; sottolinea, a tal proposito, come nessun elemento obiettivo fosse stato mai acquisito a carico del ricorrente; sul capo D): sottolinea come, su tale capo, risulti ancor più evidente la strumentalità delle dichiarazioni del Puppolo, arrestato in flagranza e che non aveva altre strade se non quella della collaborazione; segnala che i riscontri, anche a volerli individuare nei contatti telefonici, dimostrano semmai il tentativo del Grendene di dissuadere gli altri; sul capo G). rileva che, su tale imputazione, la prova è del tutto inesistente non essendo la condotta assurta nemmeno al rango di tentativo punibile; a prescindere, comunque, dalla estraneità del ricorrente; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio: rileva, infatti, la fondatezza del primo motivo, da ritenersi assorbente rispetto agli altri; richiama la giurisprudenza di questa Corte circa la mancata trasmissione, alla difesa, delle conclusioni della Procura Generale, come idoneo a configurare una nullità a regime intermedio suscettibile di essere dedotta con il ricorso per cassazione; segnala che, dall'esame del fascicolo processuale emerge che all'udienza dell'8 novembre 2021, irritualmente convocata a trattazione orale, la Corte territoriale, su conforme richiesta delle parti presenti, aveva rinviato al 2 dicembre 2021 per procedere con rito cartolare, dando atto dell'avvenuto deposito delle conclusioni scritte della difesa e del deposito in udienza delle conclusioni del Pubblico ministero che parrebbero allegate al verbale di udienza che veniva notificato alle parti private in data 9 novembre 2021 senza, tuttavia, indicare anche l'avvenuta notifica delle conclusioni del PG, atto diverso dal verbale; 5. la difesa del Grendene ha trasmesso le proprie conclusioni scritte riportandosi al motivo di ricorso e, in via subordinata, in caso di conferma della affermazione di responsabilità, chiedendo sin d'ora che il ricorrente sia ammesso alle pene sostitutive ove ne sussistano le condizioni al momento della decisione, disponendo semmai il rinvio al giudice del merito ovvero demandando la decisione al giudice dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo risultando conseguentemente precluso l'esame degli altri. 1. Dallo scrutinio degli atti del giudizio di appello, celebrato in forma scritta ai sensi dell'art. 23-bis del DL 176 del 2020, consentito ed anzi imposto alla Corte dalla natura processuale del rilievo formulato con il primo motivo del ricorso, risulta che il giudizio di appello si era concluso con l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] quando la Corte territoriale ha emesso la sentenza qui impugnata ed a cui si era pervenuti dopo una prima udienza in cui il collegio si era limitato a rilevare che, solo per errore, essa era stata fissata in forma partecipata, non avendo nessuna delle parti chiesto la trattazione orale; il processo era stato perciò differito all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere celebrato in forma scritta ma alla difesa non risulta fossero state comunicate le conclusioni scritte del PG che, pure, erano state rassegnate e trasmesse all'ufficio. Tanto premesso in fatto, rileva il collegio che, secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio c:artolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 5 - , n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Pv. 283901 - 01; Sez. 5 - , n. 29852 del 24/06/2022, V. Rv. 283532: 01; Sez. 5 - , n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - 01). Né può rilevare che, all'udienza erroneamente fissata in forma partecipata, fosse presente un difensore di ufficio dal momento che la nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è volta a consentire l'assistenza temporanea all'imputato in assenza del suo difensore, di fiducia, non rinunciante, o d'ufficio ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., impedito a partecipare, e non comporta la costituzione di un rapporto difensivo con lo stesso imputato (cfr., Sez. 4 - , n. 26348 del 04/06/2021, D'Angelo, Rv. 281498 - 01); in realtà, anche a voler opinare nel senso che il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. sia tenuto ad esercitare i diritti e ad assumere i doveri del difensore che sostituisce, essendo tenuto, perciò, a verificare l'eventuale sussistenza di nullità da eccepire tempestivamente, che risultano altriment; sanate (cfr., Sez. 2 - , n. 15892 del 17/02/2022, Cioata, Rv. 283095 - 01), resta il fatto che, nel caso di specie, l'omissione si è verificata successivamente all'intervento del medesimo difensore di ufficio il quale, pertanto, non poteva eccepire una nullità non ancora verificatasi. 2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia, per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione