CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2025
Cassazione n. 33836/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27438/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- NIO; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n.1110/2022, pubblicata i l 2 2 /09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria di parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] A seguito della contestazione di tre violazioni del codice della strada commesse nell'arco di dodici mesi, che comportavano la decurtazione di puntidalla patente di guida, l'Assessorato alle infra- strutture e alla mobilità della Regione Siciliana notificavail 6.12.2019 a [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento di revisione della patente di guida, imponendogli di sottoporsi a visita medica entro trenta giorni. Poiché eglinon si sottoponeva alla visita, l'Amministra- zione, con provvedimento notificato al destinatario il 4 maggio 2021, disponeva la sospensione a tempo indeterminato della sua patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ec- cependo, tra l'altro, la tardività del provvedimento di sospensione. Secondo l’opponente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto adottare il provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida nel termine di 90 giorni ai sensi dell’art 2 della legge 241 del 1990 e del d.P.R. 225/2011. [OSCURATO:PERSONA] di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della l. 689/1981. A seguito di appello dell’opponente soccombente, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto riforma va la decisione di primo grado , annullandoil provvedimento di sospensione della patente, con la se- guente motivazione: il provvedimento di revisione della patente ex art. 126 bis, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 è stato notificato all’appellante il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che, a fronte dell’inu- tile decorso del termine di trenta giorni fissato per sottoporsi all’esame di idoneità tecnica, il terminedi 12 0 giorni posto dal l’ art. 204 codice della strada ( c.d.s. ) a partire dal quale poteva essere adottato il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente di guida erarappresentato dal giorno 5 gennaio 2020. Pertanto, tenuto conto della sospensione dei termini legata all’emer- genza sanitaria COVID-19, il termine perentorio di 120 giorni posto dal suindicato art. 204 era destinato a scadere, al più tardi, il 9 luglio 2020(nel mentre il provvedimento impugnato era stato adottato il successivo 28 aprile 2021, perciò tardivamente). Ha proposto ricorsoin cassazione l'Assessorato alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana sulla base diun motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controri- corso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In via preliminare è da rigettare l’eccezione proposta dal con- troricorrente di asseritaimprocedibilità del ricorso , formulata sotto plurimi profili. Quanto alla lamentata mancanzadella attestazione di conformità, essa è insufficiente poiché non è accompagnata dall’espresso disconoscimento della conformità Cass SU n. 8312/2019). Quanto alla lamentata omessa menzione della notifica- zione della sentenza, essa è priva del requisito di specificità. Quanto all’errore materiale nell’indicazione delnumero della sentenza, è at- testata in epigrafe la presenza in atti della sentenza impugnata con il numero corretto. 2. -L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa appli- cazione degli artt. 126-bis e 204 del codice della strada con la se- guente motivazione. IlTribunale ha errato nel ritenere applicabile al provvedimento di sospensione della patente a tempo indeterminato il termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall'art. 204 c.d.s. per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, in luogo dell’art 28 della legge 689/1981. La procedura che conduce alla sospensione della patente per mancata revisione non prevede, a differenza di quella sanzionatoria, la contestazione di un illecito e la possibilità di un ricorso al prefetto, con la conseguenza che l'ap- plicazione analogica dell'art. 204 c.d.s. risulta incongrua. In assenza di una previsione normativa specifica sul termine per l'adozione del provvedimento, si deve fare riferimento alla norma generale in ma- teria di sanzioni amministrative, ossia l'art. 28 della l. 689/1981, che stabilisce il termine di prescrizione quinquennale. Il provvedimento impugnato, adottato a circa due anni e cinque mesi dalla comunica- zione di avvio del procedimento,non si sarebbe dovuto, quindi, rite- neretardivo. Il controricorrente sostiene che il provvedimento di sospensione della patente ha natura afflittiva e sanzionatoria, poiché consegue a condotte illecite (le violazioni del codice della strada) e limita un di- ritto fondamentale del cittadino. Di fronte al silenzio della legge sul termine per la conclusione del procedimento, il ricorso all'interpreta- zione analogica è necessario per garantire i principi di certezza del diritto, di buon andamento della pubblica amministrazione e di ra- gionevolezza, tutelando l'affidamento del privato. L'applicazione del termine di centoventi giorni, previsto dall'art. 204 c.d.s. per un altro procedimento di natura sanzionatoria all'interno dello stesso corpus normativo, rappresenta la soluzione ermeneutica più coerente con il sistema. 3. -Il motivo è fondato . Il provvedimento di sospensione della patente previsto dall'art. 126-bis,co. 6, c.d.s. non ha natura afflittiva , ma costituisce una mi- sura di carattere cautelare. Esso non sanziona una condotta illecita, ma consegue alla mancata verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, requisiti il cui accertamento si è reso necessario – nel caso di specie - a seguito della perdita totale del punteggio sulla patente. La funzione del provvedimento è, dunque, quella di impedire la circolazione a soggetti potenzialmente privi dell'idoneità richiesta, a tutela della sicurezza pubblica. Tale natura esclude la possibilità di applicarein via analogica la disciplina dettata per il procedimento sanzionatorio, inclusi i termini di decadenza pre- visti dall'art. 204 c.d.s. per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Quest'ultima, infatti, conclude un procedimento che presuppone la contestazione di una violazione, l'accertamento di una responsabilità e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, elementi estranei alla fat- tispecie in esame. In assenza di un termine di decadenza specificamente previsto dalla legge per l'adozione della misura in questione, trova applicazione il termine generale di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 28 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (per un’analoga soluzionev. Cass. 15694/2020 con cui, i n un caso di revoca della patente quale sanzione accessoria per la quale la legge parimenti non prevede alcun termine, si èstatuito che la san- zione può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quin- quennale). A tale principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Pertanto, il Tribunale ha errato nell'annullare il provvedimento di sospensione per tardività, avendo applicato una norma, l'art. 204 c.d.s., non pertinente alla fattispecie, in luogo dell'art. 28 della l. 689/1981, nel cui rispetto il provvedimento era stato emesso. 4. –Pertanto, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnataed il derivante rinvio della causa al Tribu- naledi [OSCURATO:PERSONA] d i Gotto , in persona di diverso magistrato, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in persona di diverso ma- gistrato, an