CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 20 / 06/2025 C . C . dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e R.G. n. 12123 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 12123del ruolo generale dell’anno 2023, proposto SORU Renato (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 57M06 H974L) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MCCGPP 58P30 B354V ) -ricorrenteprincipale- -controricorrente al ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Silvio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 36P29 F205W) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64T10 H501J) -ricorrente incidentale- -controricorrente al ricorso principale- per la cassazione della sentenzadella Corted’appello di Cagliari n. 496/2022, pubblicatain data 22 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 20 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- sconiper ottenere il risarcimento dei danni che assume subiti in conseguenza di condotte diffamatorie da quest’ultimo poste in essere nei suoi confronti, nel periodo dal 7 aprile 2008 al 24 gennaio 2009. Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di Ca- gliari, che ha condannato il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, a solo titolo di danno non patrimoniale, dell’importo di € 40.000,00, nonché alla pubblicazione integrale,a sua cura e spese,della sentenza su cinque quotidiani . [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto l’importo del risarcimento ad € 31.000,00, condannando il Soru a restituire la differenza frat- tanto percepita. Ricorronosia il Soru, sulla base di un unico motiv o, sia il Ber- lusconi, sulla base di due motivi. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] va dato atto che il ricorso del Soru è stato no- tificato prima di quello del [OSCURATO:PERSONA]: il primo va, pertanto, qualificato come ricorso principale, mentre il secondo come ri- corso incidentale. 2.Ricorso principale Con l’unico motivo del suo ricorso, il Soru denunzia «Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c. – nella specie violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e art.595 c.p. nell’interpretazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA]- sazione in tema di verità sottesa alla manifestazione della cri- tica nonché in tema di incontinenza delle espressioni da inten- dersi quale attacco ad hominem». Ilricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha escluso il rilievo diffamatorio delle d ichia- razionirese dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 febbraio 2009, nel corso di una intervista televisiva (nel corso della trasmissione “ [OSCURATO:PERSONA]. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 Aperto”).A suo avviso, infatti, la Corte d’a ppello avrebbe « del tutto travisato – applicando falsamente i principi in materia – la critica soggettiva con il fatto sotteso», in quanto «appare del tutto evidente come l’utilizzo di espressioni quali “ha fallito in tutto” e “come imprenditore ha fallito”, “con il suo carattere torvo e iroso ha distrutto la stessa coalizione che lo sosteneva” travalicano l’esercizio del diritto di critica politica e del diritto di satira, consistendo in espressioni gratuitamente lesive dell’onore e della reputazione dell’interessato, specie con rife- rimento all’accusa di essere un “fallito”, con il conseguente di- scredito che ne può derivare alla persona nella sua duplice ve- ste di politico e di imprenditore». Il motivo è inammissibile. Esso si risolve, infatti, nella sostanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa (ovvero del mezzo televisivo),«la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezza- mento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esi- mente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costitui- scono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di meritoed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argo- mentata motivazione» (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 18631 del 9/06/2022; Sez. 3, ordinanzan. 5811 del 28/02/2019; Sez. 3, ordinanzan. 6133 del 14/03/2018; Sez. 3, sentenza n. 80 del 10/01/2012; Sez. 3, sentenzan. 20138 del 18/10/2005). Nella specie, la Corte d’appello: in primo luogo, ha affermato che «le espressioni utilizzate, seppure caratterizzate da toni ac- cesi, forti e veementi, non paiono esorbitare dai limiti del re- quisito della continenza espositiva, considerato che la natura Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 politica della critica può consentire di valutare con minore rigore detto requisito giacché alcune espressioni perdono la loro carica offensiva se pronunciate in un contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati (cfr. Cass. pen. sez. V n. 8/2020)»; ha rilevato, poi, che «sebbene sia vero che molti dei documenti prodotti dall’appellante per comprovare la situazione di crisi dell’azienda Tiscali, hanno data successiva alle sue di- chiarazioni, è anche vero che essi documentano una situazione non florida dell’azienda del [OSCURATO:PERSONA] nel periodo antece- dente alle dichiarazioni per cui è causa; parimenti è incontesta- bile che il Soru abbia rassegnato le sue dimissioni, stante la mancanza della fiducia necessaria con la sua maggioranza»; ha precisato, infine, che le espressioni utilizzate dal convenuto, «sicuramente aspre e pungenti», erano comunque «finalizzate a denunciare l’incapacità gestionale di [OSCURATO:PERSONA] sia come imprenditore che come politico, per esprimere evidentemente una propria negativa valutazione, necessariamente soggettiva, della sua idoneità a ricoprire la carica di Governatore di una regione afflitta da una grave crisi economica, talché si ritiene che esse fossero rispettose della continenza espositiva, da in- tendersi come correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto strettamente necessario al pubblico interesse (Cass., n. 11.767/2022; n. 841/2015)». Gli indicati accertamenti di fatto in ordine alla verità dei fatti sottesi all’esercizio del diritto di critica politica, nonché in ordine alla continenza delle espressioni utilizzate al fine di operare tale critica risultano sostenuti da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contradittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Sulla base dei predetti accertamenti di fatto, la decisione deve, d’altra parte, senz’altro ritenersi esente dalle censure in diritto formulate da parte ricorrente, in quanto conforme ai consolidati (e, in effetti, non specificamente contestati neanche dallo Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 stesso ricorrente) indirizzi di questa Corte, secondo i quali «in tema didiffamazione con il mezzo televisivo, l’esercizio del di- rittodi critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa, a condizione però che siano rispettatii limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuitialla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica » (per tutte: Cass., Sez. 1, ordinanzan. 21651 del 20/07/2023; Sez. 3, ordinanzan. 11767 del 12/04/2022), con la precisazione che «il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il qualeè richiesta la conti- nenza dei fatti narrati tanto in senso formalequanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti,ma nell’espressione di un giudizio – necessariamente soggettivo – rispetto ai fatti stessi; perciò, non può pretendersi chel’opinione sia assoluta- mente obiettiva, potendo essere la stessaesternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente,purché non leda l’in- tegrità morale del soggetto» (Cass., Sez. 3, ordinanzan. 4955 del 23/02/2024; Sez. 3, sentenza n. 23576 del 17/10/2013 , con specifico riguardo alla critica politica in occasione di com- petizionielettorali). 3.Ricorso incidentale 3.1Con il primo motivo del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 c.p., 2043 e 2059 c.c. e 21 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la Corte d’Appello ha erroneamente applicato il limite della verità valido in tema di diritto di critica, riferendolo non solo ai dati fattuali di partenza ma anche alla parte valutativa delle dichiarazioni rese». Ilricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corted’appello ha confermato il rilievo diffamatorio (già rite- nuto dal giudice di primo grado)delle dichiarazioni da lui rese Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 durante un comizio tenutosi in [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2009 (del seguente tenore: «Ha fallito, si presentava come mo- ralizzatore, e adesso sta per andare, sembra, sotto processo, perché ha dato un contratto della Sardegna alla [OSCURATO:PERSONA], azienda di pubblicità, e si è fatto dare dalla [OSCURATO:PERSONA] un contratto di 30 milioni per la sua azienda, conte- stualmente»). Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, affermato che «Seppure, come evidenziato nell’atto di appello, il [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato il termine “corruzione”, non può revocarsi in dubbio che la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], di aver scambiato l’ag- giudicazione di un contratto pubblico per la stipula di un con- tratto di natura privatistica del valore di € 30.000,00, contrap- posta al fatto che si presentava “come moralizzatore”, descrive una ipotesi di un accordo corruttivo, non ravvisandosi alcun tra- visamentoda parte del Tribunale del significato delle frasi va- lutate», precisando che «le dichiarazioni screditano l’offeso, in- dividuandolo come un soggetto che aveva fatto mercimonio della propria funzione pubblica, in una forma apparentemente ipotetica e dubitativa, ma avente un contenuto dotato di un’in- discutibile direzione ed attitudine offensiva». Ha, poi, condiviso «la decisione del Tribunale di non ritenere ricorrente l’esimente del diritto di critica politica, in quanto do- veva ritenersi assente il requisito della verità del fatto affer- mato» … … «non potendo ritenersi vero quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] solo per il fatto che era di dominio pubblico la notizia che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato rinviato a giudizio» (ma per fattispecie di reato diverse dalla corruzione), atteso che «la mo- difica in senso peggiorativo del contenuto dell’accusa conte- stata a [OSCURATO:PERSONA] di cui alla dichiarazione valutata, che pure contiene un nucleo di verità, con l’attribuzione allo stesso di un infamante accordo corruttivo, stravolge il fatto inteso come Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 accadimento di vita puntualmente determinato, assumendo un contenuto diffamatorio». Ha confermato, altresì, la valutazione del Tribunale sulla più grave «dannosità dell’affermazione» per «il fatto che essa sia stata resa nell’ambito di un comizio nel corso della campagna elettorale per il rinnovo della [OSCURATO:PERSONA] in Sardegna (15 e 16 febbraio 2009) e, specificamente, di un intervento a favore del candidato della propria area politica», in quanto «adombrare la partecipazione ad accordi corruttivi di [OSCURATO:PERSONA] in tale sede ha assunto un connotato particolarmente dan- noso per l’attenzione dell’opinione pubblica sui profili dei candi- dati, incidendo grandemente sulla valutazione della sua ido- neità a ricoprire la funzione pubblica alla quale ambiva». Anche il motivo di ricorso in esame(analogamente a quanto già osservato con riguardo al ricorso principale)si risolve nella so- stanziale richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità: è suf- ficiente, in proposito, rinviare ai medesimi consolidati principi di diritto affermati da questa Cortein materia di accertamento dei presupposti della diffamazione e dei requisiti della eventuale esimente del diritto di critica politica, esposti in relazione al ri- corso principale. La Corte d’appello ha escluso la sussistenza sia del requisito della verità dei fatti esposti, sia del requisito del la cd. conti- nenza espositiva, in base ad accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contradittoria sul piano logico, come tale non sinda- cabile nella presente sede. Sulla base dei predetti accertamenti di fatto, la decisione impu- gnata deve senz’altro ritenersi esente dalle censure in diritto formulate dal ricorrente(analogamente a quanto affermato con riguardo alle censure, di tenore esattamente contrario, formu- late dall’altro ricorrente, a proposito delle dichiarazioni di cui è Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 stata invece esclusa la natura diffamatoria), in quanto con- forme ai consolidati (e, in effetti, non specificamente contestati) indirizzi di questa Corte già esposti nel precedente paragrafo , nonché a quelli per cui, in particolare, «il legittimo esercizio deldiritto di critica – anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati –è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell’esposi- zione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente neces- sario per il pubblico interesse» (ex multis: Cass., Sez. 3, ordi- nanzan. 11767 del 12/04/2022 ; Sez. 3, s entenza n. 841 del 20/01/2015) e «il requisito dellaverità oggettiva della notizia, anche soltanto putativa, richiede che la notizia sia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o an- che soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecita- zioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà ogget- tiva false, dovendo in definitiva l’esercizio deldiritto di cri- ticaessere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di maliziose am- biguità e di espressioni potenzialmente fuorvianti» (Cass., Sez. 1, ordinanzan. 21651 del 20/07/2023; in senso analogo: Sez. 3, sentenzan. 27592 del 29/10/2019). 3.2Con il secondo motivo del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] denun- zia «Nullità della sentenza in relazione agli artt. 120 c.p.c. e 360 n. 4 c.p.c., per quanto riguarda l’ordine di pubblicazione della decisione e la conferma di quello disposto in primo grado». Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 Anche questo motivo è inammissibile. In primo luogo, risulta assorbente il rilievo per cui l’ordine di pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 120 c.p.c., non- ché le modalità con le quali esso deve essere eseguito, costi- tuisce una misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito (Cass., Sez. 1, sentenzan. 5722 del 12/03/2014). In ogni caso,e diversamente da quanto pare (almeno indiret- tamente) sostenere il ricorrente, da una parte, l’entità del danno risarcibile non può essere automaticamente ridotta per effetto della pubblicazione della sentenza«costituendo tale mi- sura, oggetto di un potere discrezionale del giudice, una san- zione autonoma che, grazie alla conoscenza da parte della col- lettività della reintegrazione del diritto offeso, assolve ad una funzione riparatoria in via preventiva rispetto all’ulteriore pro- pagazione deglieffetti dannosi dell’illecito, diversamente dal ri- sarcimento del danno per equivalente che mira al ristoro di un pregiudizio già verificatosi» (Cass., Sez. 1, sentenza n. 1091 del 21/01/2016) e, dall’altra parte, la sentenzadi condanna per diffamazione è sempre passibile di pubblicazione, a prescindere dal maggiore o minore lasso di tempo trascorso rispetto all’epoca dei fatti, purché l’offesa alla personasia suscettibile di riparazione mercè la detta pubblicazione (Cass., Sez. 3, s en- tenzan. 16078 del 20/12/2001). [OSCURATO:PERSONA] ha, nella specie, accertato in fatto, sulla base di motivazione adeguata, non meramente apparente, né insa- nabilmente contradittoria sul piano logico, come tale non sin- dacabile nella presente sede, che la pubblicazione della sen- tenzanon era “priva di attualità” in quanto essa era comunque daritenersi dotata di efficacia “riparativa del discredito causato a [OSCURATO:PERSONA]”, nonché che la pubblicazione disposta su cinque quotidiani (tre nazionali e due locali) era congrua, in quanto rispondevapienamente alla diffusione della dichiarazione diffa- matoria avutanella stampa locale e nazionale, tenendo anche Ric. n. 12123/2023 –Sez. 3 – A d. 20 giugno 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 conto della notorietà del diffamante e del diffamato in campo nazionale. Le censure del ricorrente finiscono, pertanto, sotto tale profilo, per risolversi sostanzialmente (anche) nella inammissibile con- testazione di tali accertamenti di fatto e/o nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove in relazione agli stessi, il che certamente non è consentito nel giudizio di legittimità. 4. [OSCURATO:PERSONA] dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che quello incidentale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca soccombenza di esse, in tale fase. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione, sia principale che incidentale) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento, da parte del ricorrentein via principale e di