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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1975

Cassazione n. 04889/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per più fatti di bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito ne ha confermato il giudizio di equivalenza indicando in maniera congrua e logica gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare facendo riferimento alla grave negligenza dell'imputato, l'ingente danno cagionato, la capacità a delinquere (tratta dai suoi numerosi precedenti); e il ricorso si affida a enunciati assertivi, limitando a un generico rimando all'atto di appello ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per più fatti di bancarotta semplice; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in relazione al bilanciamento delle circostanze - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di merito ne ha confermato il giudizio di equivalenza indicando in maniera congrua e logica gli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), in particolare facendo riferimento alla grave negligenza dell'imputato, l'ingente danno cagionato, la capacità a delinquere (tratta dai suoi numerosi precedenti); e il ricorso si affida a enunciati assertivi, limitando a un generico rimando all'atto di appello ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dello ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04889/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris