CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 16781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2264/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno dato, infatti, conto, rispondendo allo specifico motivo, di come non ci fossero le condizioni per mitigare il trattamento sanzionatorio e per sostituire la pena detentiva irrogata in ragione delle modalità di detenzione della marjuana, ritenute tali da dimostrare che l'imputato abbia col- legamenti con il narcotraffico che non ha affatto reciso, in assenza di alcuna di- chiarazione di presa di distanza. Per il giudice del gravame del merito, dunque, la possibilità per il Mallaly di riprendere contatto con l'ambiente dello spaccio di sostanze stupefacenti, e dun- que la capaciedelinquere dimostrata, rende del tutto inadeguata la sanzione so- stitutiva invocata. La Corte territoriale, perciò, non è incorsa in vizio di motivazione; come detto, l'art.58 della legge n.689/1981 regola il potere discrezionale del giudice nella so- stituzione della pena detentiva, imponendogli di attenersi ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. e la Corte ha fornito una motivazione che esplicita le ragioni dell'omessa conversione. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .N. 2264/2022 R.G. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C sigli