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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47078/2023

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a seguente ORDINANZA SUI ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1..971 avverso la sentenza del 1.9/01/2.023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25214/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna per il reato di bancarotta preferenziale; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, — che lamentano, rispettivamente, violazione di legge quanto ai reati ex art. 216, 219 e 223 rd 16/03/1942 n. 267 e violazione delle norme «sul processo penale riguardanti il capo di imputazione» — sono fatti di proposizioni disorganiche, versate in fatto e portatrici di una propria ricostruzione del quadro probatorio che non può trovare sede nel giudizio di legittimità; riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giLdizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA SUI ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1..971 avverso la sentenza del 1.9/01/2.023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25214/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone di condanna per il reato di bancarotta preferenziale; Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, — che lamentano, rispettivamente, violazione di legge quanto ai reati ex art. 216, 219 e 223 rd 16/03/1942 n. 267 e violazione delle norme «sul processo penale riguardanti il capo di imputazione» — sono fatti di proposizioni disorganiche, versate in fatto e portatrici di una propria ricostruzione del quadro probatorio che non può trovare sede nel giudizio di legittimità; riguardo all'approccio nella valutazione del ricorso, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giLdizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2
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