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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04808/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione e, il primo motivo, anche la mancata assunzione di una, peraltro non specificata, prova decisiva, con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di truffa in concorso, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sicché non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della truffa e al consapevole concorso del ricorrente nella consumazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 ge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono il vizio di violazione di legge e di motivazione e, il primo motivo, anche la mancata assunzione di una, peraltro non specificata, prova decisiva, con riguardo al giudizio di responsabilità per il reato di truffa in concorso, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, sicché non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha invece esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, le pagg. 2-4 della sentenza impugnata con riferimento alla configurabilità della truffa e al consapevole concorso del ricorrente nella consumazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 ge
Sentenza Cassazione n. 04808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris