CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15314/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 nn. 4) e 5) cod.pen. (capo 1) e di cui agli artt. 81 cpv e 110 cod.pen. e art. 55 comma 9 d.lgs. n. 231 del 2007 (capo 2) (fatti commessi in Capannori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in data 23, 24 e 25 gennaio 2018); rilevato che il ricorrente si duole dell'affermazione di responsabilità in relazione ai reati indicati, lamentando il difetto di motivazione sul punto deducendo che la Corte territoriale ha omesso di affrontare le molteplici prospettazioni difensive riportandosi tout court alle medesime considerazioni svolte dal giudice di primo grado; considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo ed al contrario la doglianza difensiva risulta del tutto generica, in quanto manchevole di una critica argomentata alle ragioni espresse in motivazione; ritenuto, invero, che é inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, Rv. 264879); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor