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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 14602/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 19.9.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando, con riferimento al delitto di furto aggravato in concorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di revoca parziale dei testi ammessi da parte del giudice di primo grado; di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di appello; di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in R nna il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] ore Il r idente DEPOSlTATO 1N CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Monza, in data 19.9.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica a lei ascritti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando, con riferimento al delitto di furto aggravato in concorso, violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di revoca parziale dei testi ammessi da parte del giudice di primo grado; di inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dal giudice di appello; di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione la ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R nna il 19.11.2021. [OSCURATO:PERSONA] ore Il r idente DEPOSlTATO 1N CANCELLERIA