CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • -a visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si contesta la disposta confisca, insieme allo stupefacente, anche di una «mannaia 12X7"» è manifestamente infondato tenuto conto che il Tribunale, in merito al provvedimento ablativo con distruzione di quanto in sequestro ha evidenziato che lo stesso fosse stato utilizzato per commettere il reato e riutilizzabile per le medesime attività delittuose; che, invero, le dimensioni dell'oggetto (12 per 17 centimetri), a prescindere dal nome assegnato "mannaia" (in concreto evocativo di strumento eccentrico rispetto alla suddivisione in dosi della sostanza detenuta) depongono per una compatibilità dello stesso rispetto alla motivazione del Tribunale, dovendosi ritenere invece generica la censura rivolta nel motivo di ricorso che, di fatto, esaurendosi in una critica meramente lessicale, non argomenta con la necessaria specificità per quale motivo lo strumento, che si afferma essere stato utilizzato per la commissione del reato (lo stesso ricorso evidenzia che fosse nella busta con all'interno il materiale pertinenziale all'attività di spaccio), non fosse funzionale all'attività illecita contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso