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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 35643/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 21/5/2019, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17/2/2020, divenuta irrevocabile il 18/2/2022.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 13 luglio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina il 21/5/2019, confermata dalla Corte di appello di Messina con sentenza del 17/2/2020, divenuta irrevocabile il 18/2/2022. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano. 1.1 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 13 luglio 2023.