CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia haconfermato, nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del Tribunale diVenezia, con la quale veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti ai capiD) ed E) dell'imputazione, previa riqualificazione dei fatti di cui al capo D) a nellafattispecie di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 e di tutti gli altri fatti nellafattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo condannava alla pena digiustizia, con interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendol’annullamento della sentenza impugnata, deducendo tre motivi di ricorso, diseguito riassunti nei limiti funzionali alla trattazione del procedimento.2.1 Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/90, nonché manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod. proc. pen. in punto di mancata riqualificazione del fatto di cui al capoD) a) dell'imputazione nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. in punto di riqualificazione del fatto, conriferimento a quanto statuito con sentenza emessa dal Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Venezia in data 09 luglio 2021, riformata parzialmentedalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 30 gennaio 2024 -irrevocabilein data 16 aprile 2024-nell'ambito del procedimento penale a carico di AchrefAmaidi, coimputato nel medesimo reato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito adeguata rispostaalle specifiche censure sollevate nel primo motivo d'appello proposto nell'interessedel ricorrente, limitandosi a fondare la propria decisione su affermazioni genericheo congetturali; i giudici di appello hanno del tutto disatteso il motivo propostonell'interesse dell'odierno ricorrente, con il quale si invocava la riqualificazioneanche del delitto contestato sub D)a ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90,così come avvenuto in relazione alle ulteriori contestazione sub capi D) ed E),fondando la valutazione essenzialmente ed esclusivamente sulla scorta dellacaptazione progressiva n. 445, nella quale si sarebbe fatto riferimento ad unasomma pari a 5.000,00 euro, senza offrire una motivazione su come, pochi giornidopo l'asserita cessione, il [OSCURATO:PERSONA] non solo avrebbe avuto bisogno di una singoladose di sostanza stupefacente ma non sarebbe stato in grado di far fronte ad unrichiesto corrispettivo pari ad 50,00 euro: la Corte d'appello si è limitata adaffermare che ‘potrebbe dipendere da infinite motivazioni’.Sotto distinto ma collegato profilo, la difesa rileva come, nel corso delprocedimento, sia stata prodotta la sentenza pronunciata nei confronti di AchrefAmaidi per il medesimo fatto (cessione di circa mezzo chilogrammo di sostanzastupefacente del tipo eroina per il prezzo di 5.000,00 € in favore di [OSCURATO:PERSONA]),fatto che il Giudice dell'udienza preliminare di Venezia aveva qualificato ex art. 73,comma 5, d.P.R. 309/90, affermando che ‘oltre alla mancanza di univocità inordine al dato quantitativo, nulla è dato sapere in ordine alla qualità e al principiocontestazioni da parte dei clienti come emerge chiaramente dalle intercettazioni,[…] si osserva in diritto che i fatti in contestazione rientrano tra i casi di cosiddettadroga parlata, che si verificano quando il compendio probatorio si fonda sulcontenuto di intercettazione telefoniche ambientali cui poi non abbia fatto seguitoalcuna concreta visione o sequestro dello stupefacente’.La sentenza acquisita non esercita un'efficacia automatica , ma costituisce unelemento di prova dei fatti in essi accertati rilevanti nel nuovo giudizio, mentre laCorte di appello di Venezia non si è adeguatamente confrontata con il tenore delladecisione irrevocabile acquisita agli atti, giungendo così a un giudiziomanifestamente inconciliabile con quello espresso dalla sentenza irrevocabileprodotta, finendo per ritenere il soggetto fornitore della partita di drogaresponsabile per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e il cessionarioresponsabile ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.2.2 Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ex art. 606,comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen., ritenendola valutazione espressa dalla Corte d'appello insufficiente rispetto ad un giudiziodi maggiore colpevolezza o più elevata pericolosità sociale dell'imputato, peravere, nel disattendere il motivo d'appello proposto, offerto una motivazionemeramente apparente e illogica, limitandosi ad osservare il mancato effettodeterrente esercitato dalla carcerazione patita dall'imputato prima dellacommissione dei fatti in esame, e omettendo del tutto di analizzare gli indiciafferenti la condotta, limitando il proprio giudizio alla presenza di precedenticondanne.2.3 Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 62 bis cod.pen, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., essendostato rigettato il motivo di appello senza prendere posizione sulle specifichedoglianze avanzate, con le quali si chiedeva l'applicazione delle circostanzedella condotta; erroneamente la Corte di Appello ha valorizzato la presenza diprecedenti penali, applicando una sorta di duplicazione della motivazione sottesaall'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., senza confrontarsi conil lunghissimo periodo di astensione della commissione di ulteriori reati da partedell’ imputato, di circa nove anni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Va premesso che la sentenza impugnata va considerata come una "doppiaconforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo argomentativo.Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità,ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudicidell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogeneia quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logicogiuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595).Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudicedell’impugnazione di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita ditutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte lerisultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Rv. 254107).Quanto al controllo sulla motivazione che l'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. demanda a questa Corte, va, inoltre, rammentato che la mancanza,l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sededi legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili ictu oculi,dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi dimacroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze econsiderandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamenteconfutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché sianospiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizigiuridici (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n, 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv.226074).Infine, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi cheriproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiuntadi espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale alprovvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o indiritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono statiaccolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 – 01).I rilievi formulati da ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare unadiversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentitecensure in punto di fatto all'iter argomentativo seguito dalle sentenze di merito,nei cui passaggi motivazionali è rinvenibile ampia e puntuale risposta allecorrelative doglianze.3. In tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo nell’ipotesi diminima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo equantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione(mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con una valutazione che deve esserecomplessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla leggerisulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione restando priva diincidenza sul giudizio (Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076).Per l'accertamento della minore gravità del fatto, è necessario fareriferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma(Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Rv. 284319 - 01) e decisiva, ai fini dellavalutazione che sul punto deve compiere il giudice di merito, è l'esattacomprensione del contesto in cui viene svolta l'attività di illecito commercio dellasostanza stupefacente, dovendosi escludere il riconoscimento dell’ipotesi di lieveentità nel caso in cui l'attività di spaccio è svolta in un contesto organizzato le cuicaratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego dimezzi funzionali a tale scopo, l'accertata reiterazione delle condotte e ladisponibilità di tipologie differenziate di sostanze, pur se in quantitativi nonrilevanti, sono sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere inmodo sistematico lo stupefacente (Sez. 2, n. 5869 del 28/11/2023 Rv. 285997);ovvero, anche in mancanza del sequestro della sostanza stupefacente, si pervengaper via indiretta, sulla base di elementi di prova certi (quali l'accertata fornitura disostanze stupefacenti in modo continuativo, professionale ed economicamenteconsistente), alla individuazione di un significativo dato ponderale (cfr. Sez. 6, n.46607 del 01/12/2021, Rv. 282391); ed, inoltre, ogniqualvolta si esuli dall'ipotesidi c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portatadell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridottacircolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, chericomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque,non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad unnumero indiscriminato di soggetti (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv.284149).4. Nel caso in esame i Giudici di merito, con valutazione conforme hannoescluso la riconducibilità dell’episodio di cui al capo D) a allo spaccio di lieve entità,quantitativo non qualificabile come di lieve entità, quale si evince dalle captazioniin cui si contratta la partita di stupefacente in questione.L’inequivoca rilevanza dell’importo a cui si fa riferimento, pari a circa 5000,00euro, espressamente indicato come metà del prezzo concordato, per la fornituradi una partita di stupefacente all’ingrosso, che si inserisce in un contesto di attivitàcontinua di cessione di stupefacente; la indubbia natura stupefacente dellasostanza oggetto di contrattazione; i ripetuti contatti tra il ricorrente e l’Amaidiche riguardavano sempre e solo cessioni di sostanza stupefacente, fondano lacongrua argomentazione dei Giudici di merito, in adesione ai principi in precedenzarichiamati, espressi dalla giurisprudenza di legittimità, essendo statocorrettamente valutato sia il valore, sia il dato quantitativo, sia l'inserimento delfatto all'interno di un'attività di spaccio di stupefacenti svolta in maniera nonoccasionale.La sentenza irrevocabile intervenuta in relazione allo stesso capo nei confrontidel coimputato [OSCURATO:PERSONA], acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.,costituisce prova documentale liberamente valutabile, che consente valutazionedifforme, nel rispetto del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimitàsecondo cui dette sentenze possono essere utilizzate in relazione al fatto storicodell'intervenuta condanna o assoluzione ed anche ai fini della prova dei fatti inessa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenutiunitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapportoall'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 5, Sentenza n. 10645del 2026).5. Il secondo motivo di ricorso è da rigettare, in quanto il riconoscimento dellarecidiva effettuato dai Giudici di merito è fondato sulla riscontrata insensibilità delsoggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo; in particolare il periododetentivo intercorso non ha svolto alcuna efficacia deterrente per il ricorrente,rispetto alla ripetizione di condotte in materia di stupefacenti; le pregresse condottecriminose sono state ritenute indicative di una perdurante inclinazione al delitto,che ha influito - quale fattore criminogeno - sulla successiva commissione dei reati(Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419), in termini di concreta prosecuzionedi un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv.274782).L’onere motivazionale imposto al giudice risulta, dunque, assolto, alla luce deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto è stato specificato il rapporto esistentetra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, che, in quanto indicative diuna perdurante inclinazione al delitto, diventano espressione di una maggiorepericolosità sociale (Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878; Sez.3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419).6. Il terzo motivo è infondato, in quanto le circostanze attenuanti generichenecessitano, in positivo, della sussistenza di elementi ritenuti idonei a giustificarela mitigazione del trattamento sanzionatorio alla concreta gravità del fatto.Ne consegue che l’esclusione risulta adeguatamente motivata, in quanto,nell'applicazione di un criterio discrezionale, come quello concernente ladeterminazione della riduzione della pena conseguente alla concessione di unacircostanza attenuante, è sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che ilgiudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e diproporzione (Sez. 5, n. 699 del 08/05/1967, Amadei, Rv. 104781) e di ciò la Corted'appello ha dato atto evidenziando l’assenza di elementi positivi da valorizzare,l’irrilevanza del mero decorso del tempo, la negativa personalità dell'imputato,gravato da innumerevoli precedenti anche specifici.7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]