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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 03534/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 maggio 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, come invece previsto nell'accordo raggiunto tra le parti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato.

Dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, non si evince la ricorrenza del dedotto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, risultando raggiunto un ultimo accordo tra le parti, all'udienza del 7 maggio 2024, in cui non era stata subordinata l'applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2024 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, per non essere stata concessa la sospensione condizionale della pena, come invece previsto nell'accordo raggiunto tra le parti. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato. Dalla lettura del provvedimento impugnato, infatti, non si evince la ricorrenza del dedotto difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, risultando raggiunto un ultimo accordo tra le parti, all'udienza del 7 maggio 2024, in cui non era stata subordinata l'applicazione della pena alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 03534/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris