CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14979/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40876/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo, attinente alla mancata esclusione della recidiva contestata, è aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta. La Corte d'Appello, infatti, richiama, condividendole, le valutazioni formulate nella sentenza di primo grado, nella quale il giudice ha individuato puntualmente i criteri alla luce dei quali ha ritenuto di confermare l'applicazione della recidiva contestata, ricavando dai precedenti penali recenti dell'imputato, nonostante la sua giovane età, un giudizio di particolare dedizione al crimine (v. pag. 6 sentenza di primo grado); Ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso, attinente all'eccessività della pena irrogata, è anch'esso riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dalla Corte territoriale, nonché privo di specificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni del giudice di merito, che ha ritenuto, con valutazione corretta e non illogica e, pertanto, rientrante nella sua esclusiva discrezionalità, di non ridurre ulteriormente la pena applicata dal primo giudice, ritenendola complessivamente proporzionata al disvalore del fatto e alla personalità dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec