CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], libero in relazione al titolo in esecuzione per la residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventidue di reclusione, concedendo all'istante per detta pena il beneficio della detenzione domiciliare, e fondando il suo convincimento su una valutazione prognostica che, in base ai dati disponibili, non ha consentito di ritenere la chiesta più ampia misura idonea a contenere la pur sussistente pericolosità sociale; Ritenuto che il ricorso, con cui si denuncia l'incorso vizio della motivazione, sviluppa censure che, del tutto infondatamente censurando l'opposto diniego dell'affidamento, inammissibilmente invocano - nel contrapporre, in punto di meritevolezza di detto beneficio, una nuova analisi degli aspetti attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli elementi valorizzati - un rinnovato apprezzamento di merito, già plausibilmente e coerentemente espresso nella pertinente ottica in relazione al fondamento degli istituti considerati e ai conseguendi obiettivi, e, pertanto, sottratto a sindacato in questa sede di legittimità; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de