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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 31538/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 (capo A), da escludere, con rinvio alla Corte d'appello per rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la declaratoria di inammissibilità nel resto.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Attilio era stato condannato per furto aggravato dalla destrezza, con la recidiva qualificata e per abusivo utilizzo di tessera bancomat (in Avezzano, il 17/1/2017), ha rideterminato la pena, confermando nel resto.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla rilevanza penale dell'utilizzo della carta bancomat, atteso che, pur essendo la fattispecie di cui all'art. 493, cod. pen., reato di mero pericolo, il solo inserimento della carta nell'ATM senza conoscenza del PIN sarebbe condotta inoffensiva.

Con il secondo, si è dedotto vizio di apparenza della motivazione, quanto alla ritenuta aggravante della destrezza, non avendo la condotta del [OSCURATO:PERSONA] presentato i connotati della scaltrezza e abilità, avendo l'agente approfittato della distrazione del proprietario, recatosi sul retro dell'esercizio commerciale.

3. Il procedimento è stato assegnato, all'esito dell'esame preliminare, alla Settima sezione penale di questa Corte che l'ha esaminato all'udienza del 20 aprile 2023, rimettendolo alla Quarta sezione.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., da escludere, con rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la inammissibilità nel resto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va accolto, limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza e dichiarato inammissibile nel resto.

2. La Corte d'appello ha ricostruito i fatti anche alla stregua del contenuto della querela, rilevando che la persona offesa aveva visto l'imputato nel suo negozio e che la stessa, dopo averlo lasciato a visionare, come richiesto, delle porcellane, si era per qualche istante recata nel retro bottega.

Il giovane, dopo aver visto quanto richiesto, si era allontanato frettolosamente e la querelante, dopo aver controllato la borsa che teneva dietro al bancone della cassa, si era accorta della sottrazione del portafogli tenuto all'interno della borsa stessa.

A seguito della segnalazione, la polizia aveva riconosciuto il giovane descritto dalla persona offesa, intento a prelevare denaro da uno sportello bancomat.

Il giovane era stato identificato e si era anche accertato che lo sportello aveva trattenuto la carta per digitazione di un codice errato, la carta essendo risultata quella prelevata dal portafogli della persona offesa che, in ogni caso, aveva anche riconosciuto il giovane entrato nel suo negozio.

Nel rispondere alle doglianze veicolate con il gravame, la Corte territoriale ha intanto escluso la inoffensività della condotta di cui al capo b), vale a dire quella di cui all'art. 55, comma 9, d.

Igs. n. 231/2007, atteso che il reato del quale si discute è integrato dall'uso indebito delle carte di credito o di pagamento posto in essere al fine di trarne profitto, con la conseguenza che lo stesso è consumato a prescindere dal conseguimento dell'arricchimento in denaro o dal verificarsi di un danno per il titolare.

Per quanto riguarda, invece, la aggravante della destrezza, la Corte territoriale ha ritenuto che l'agente non avesse semplicemente approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, atteso che, nella specie, non vi era stata, poiché la persona offesa si era assentata per pochi secondi lasciando la borsa dietro al bancone, il [OSCURATO:PERSONA] avendo approfittato di tale movimento.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Intanto, va premesso che, in tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493 ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis (sez. 4, n. 13492 del 21/1/2021, Anselmo, Rv. 279002-02).

Ciò posto, deve rilevarsi che la doglianza formulata dalla difesa è ripropositiva di un tema esaminato debitamente dalla Corte territoriale che, nel rigettarla, ha spiegato le ragioni della decisione in maniera coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello (sez. 5, n. 17923 del 12/1/2018, Pasquale, Rv. 273033-01; n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109-01, in fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza; sez. 5, n. 5692 del 2019, Stramandino, in motivazione; sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358; n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004).

Pertanto il ricorso è in parte qua inammissibile, atteso che il relativo motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici del merito hanno giustificato l'offensività del reato di cui al capo b) della rubrica.

4. Il secondo motivo è, invece, fondato.

Dalla descrizione rinvenibile nella sentenza censurata, non si ricava che l'imputato abbia agito con modalità esecutive accentuanti il disvalore del fatto, non essendo il ragionamento dei giudici territoriali coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con il diritto vivente. [OSCURATO:PERSONA] organo di nomofilachia ha già precisato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione).

Nella specie, i giudici territoriali hanno affidato la propria valutazione al fatto che l'agente non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione, ma aveva posto in essere una manovra repentina, nel momento in cui la persona offesa si era allontanata.

Il ragionamento, oltre ad apparire intrinsecamente contraddittorio, elude il principio in base al quale il mero approfittamento del momentaneo allontanamento della persona offesa non costituisce il maggior disvalore del fatto, essendo necessario che la situazione della quale l'agente approfitta sia dallo stesso causata, nulla emergendo sul punto specifico dal ragionamento svolto dai giudici del gravame.

5. Ne discende l'annullamento della sentenza limitatamente alla aggravante della destrezza, con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4 (capo A), da escludere, con rinvio alla Corte d'appello per rideterminazione del trattamento sanzionatorio e per la declaratoria di inammissibilità nel resto. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Attilio era stato condannato per furto aggravato dalla destrezza, con la recidiva qualificata e per abusivo utilizzo di tessera bancomat (in Avezzano, il 17/1/2017), ha rideterminato la pena, confermando nel resto. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, quanto alla rilevanza penale dell'utilizzo della carta bancomat, atteso che, pur essendo la fattispecie di cui all'art. 493, cod. pen., reato di mero pericolo, il solo inserimento della carta nell'ATM senza conoscenza del PIN sarebbe condotta inoffensiva. Con il secondo, si è dedotto vizio di apparenza della motivazione, quanto alla ritenuta aggravante della destrezza, non avendo la condotta del [OSCURATO:PERSONA] presentato i connotati della scaltrezza e abilità, avendo l'agente approfittato della distrazione del proprietario, recatosi sul retro dell'esercizio commerciale. 3. Il procedimento è stato assegnato, all'esito dell'esame preliminare, alla Settima sezione penale di questa Corte che l'ha esaminato all'udienza del 20 aprile 2023, rimettendolo alla Quarta sezione. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 4, cod. pen., da escludere, con rinvio alla Corte d'appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e la inammissibilità nel resto. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto, limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza e dichiarato inammissibile nel resto. 2. La Corte d'appello ha ricostruito i fatti anche alla stregua del contenuto della querela, rilevando che la persona offesa aveva visto l'imputato nel suo negozio e che la stessa, dopo averlo lasciato a visionare, come richiesto, delle porcellane, si era per qualche istante recata nel retro bottega. Il giovane, dopo aver visto quanto richiesto, si era allontanato frettolosamente e la querelante, dopo aver controllato la borsa che teneva dietro al bancone della cassa, si era accorta della sottrazione del portafogli tenuto all'interno della borsa stessa. A seguito della segnalazione, la polizia aveva riconosciuto il giovane descritto dalla persona offesa, intento a prelevare denaro da uno sportello bancomat. Il giovane era stato identificato e si era anche accertato che lo sportello aveva trattenuto la carta per digitazione di un codice errato, la carta essendo risultata quella prelevata dal portafogli della persona offesa che, in ogni caso, aveva anche riconosciuto il giovane entrato nel suo negozio. Nel rispondere alle doglianze veicolate con il gravame, la Corte territoriale ha intanto escluso la inoffensività della condotta di cui al capo b), vale a dire quella di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007, atteso che il reato del quale si discute è integrato dall'uso indebito delle carte di credito o di pagamento posto in essere al fine di trarne profitto, con la conseguenza che lo stesso è consumato a prescindere dal conseguimento dell'arricchimento in denaro o dal verificarsi di un danno per il titolare. Per quanto riguarda, invece, la aggravante della destrezza, la Corte territoriale ha ritenuto che l'agente non avesse semplicemente approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, atteso che, nella specie, non vi era stata, poiché la persona offesa si era assentata per pochi secondi lasciando la borsa dietro al bancone, il [OSCURATO:PERSONA] avendo approfittato di tale movimento. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Intanto, va premesso che, in tema di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, l'abrogazione dell'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ad opera del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, con la contestuale introduzione dell'art. 493 ter cod. pen., integra un'ipotesi di continuità normativa che non comporta alcuna abolitio criminis (sez. 4, n. 13492 del 21/1/2021, Anselmo, Rv. 279002-02). Ciò posto, deve rilevarsi che la doglianza formulata dalla difesa è ripropositiva di un tema esaminato debitamente dalla Corte territoriale che, nel rigettarla, ha spiegato le ragioni della decisione in maniera coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito che il reato di indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 si consuma anche nell'ipotesi in cui l'utilizzazione di una carta 'bancomat', di provenienza furtiva da parte di chi non è in possesso del codice PIN, sia effettuata mediante digitazione casuale di sequenze numeriche presso uno sportello (sez. 5, n. 17923 del 12/1/2018, Pasquale, Rv. 273033-01; n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109-01, in fattispecie nella quale l'imputato aveva introdotto la carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza digitare il PIN di cui non era a conoscenza; sez. 5, n. 5692 del 2019, Stramandino, in motivazione; sez. 2, n. 45901 del 15/11/2012, Tracogna, Rv. 254358; n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004). Pertanto il ricorso è in parte qua inammissibile, atteso che il relativo motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), con le quali i giudici del merito hanno giustificato l'offensività del reato di cui al capo b) della rubrica. 4. Il secondo motivo è, invece, fondato. Dalla descrizione rinvenibile nella sentenza censurata, non si ricava che l'imputato abbia agito con modalità esecutive accentuanti il disvalore del fatto, non essendo il ragionamento dei giudici territoriali coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità e con il diritto vivente. [OSCURATO:PERSONA] organo di nomofilachia ha già precisato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/4/2017, Quarticelli, Rv. 270088-01; sez. 4, n. 12176 del 27/2/2020, Tripolone, in motivazione). Nella specie, i giudici territoriali hanno affidato la propria valutazione al fatto che l'agente non aveva semplicemente approfittato di un momento di distrazione, ma aveva posto in essere una manovra repentina, nel momento in cui la persona offesa si era allontanata. Il ragionamento, oltre ad apparire intrinsecamente contraddittorio, elude il principio in base al quale il mero approfittamento del momentaneo allontanamento della persona offesa non costituisce il maggior disvalore del fatto, essendo necessario che la situazione della quale l'agente approfitta sia dallo stesso causata, nulla emergendo sul punto specifico dal ragionamento svolto dai giudici del gravame. 5. Ne discende l'annullamento della sentenza limitatamente alla aggravante della destrezza, con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante della destrezza con rinvio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il
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