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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18072/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tale doglianza appare finalizzata ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputata (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'attribuibilità alla prevenuta della carta prepagata sulla quale era confluita la somma oggetto della condotta decettiva non risultasse esclusa dalla denuncia di smarrimento presentata il giorno successivo all'accredito ricevuto, essendo tale circostanza rimasta priva di alcun riscontro effettivo); ritenuto che anche con riguardo all'ulteriore censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi come la motivazione offerta dai giudici di appello risulti esente da evidenti illogicità (si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i numerosi e gravi precedenti, anche specifici, dell'imputata), in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rnperiali t.)Pos!-T-ATis, IN cto,2o A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, tale doglianza appare finalizzata ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputata (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'attribuibilità alla prevenuta della carta prepagata sulla quale era confluita la somma oggetto della condotta decettiva non risultasse esclusa dalla denuncia di smarrimento presentata il giorno successivo all'accredito ricevuto, essendo tale circostanza rimasta priva di alcun riscontro effettivo); ritenuto che anche con riguardo all'ulteriore censura contenuta nel secondo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi come la motivazione offerta dai giudici di appello risulti esente da evidenti illogicità (si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenziano i numerosi e gravi precedenti, anche specifici, dell'imputata), in considerazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rnperiali t.)Pos!-T-ATis, IN cto,2o A
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