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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 43665/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP), il 9 luglio 1932; avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate il 12 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il 25 settembre 2018, la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Trapani il 26 novembre 2014, rilevando come la documentazione a supporto dell'istanza di revocazione fosse stata rilasciata il 28 gennaio e il 15 febbraio 2016, mentre l'istanza di revocazione era stata presentata il 28 marzo 2017, dunque oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla conoscenza della documentazione.

2. Il 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva incidente di esecuzione al fine di dimostrare la tempestività della revocazione proposta e, quindi, che la documentazione "nuova" inviata dalle [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente consegnata solo il 21 aprile 2017.

La corte d'appello, tuttavia, rigettava l'istanza.

3. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione la Ferro, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., 28 d.

Igs. 159/2011 e 111 della Costituzione.

La corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe infatti erroneamente ritenuto che l'istante fosse stata a conoscenza della documentazione prodotta fin dal febbraio 2016, quando nel 2016, invece, le Poste avrebbero comunicato solo l'esistenza di libretti postali accesi a suo nome: l'estratto conto esplicativo delle date degli investimenti (unico documento dal quale si sarebbe potuto evincere la loro anteriorità rispetto al sequestro) sarebbe stato effettivamente comunicato solo il 21 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

La corte d'appello, infatti, non ha rilevato (solo) la tardività dell'istanza (in ragione della ritenuta pregressa conoscenza della documentazione), ma l'assenza del presupposto prescritto dall'art. 28 del citato decreto legislativo, ossia l'inesistenza di una prova che potesse qualificarsi come effettivamente prova nuova.

In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (informazione provvisoria Sez.

U, ud. 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]) Ebbene, la ricorrente pone a fondamento dell'istanza di revocazione la documentazione rilasciata dalle [OSCURATO:PERSONA], relativa ad una pluralità di buoni postali accessi tra il 1990 ed il 1991 ed intestati (anche) all'istante.

Intrinsecamente, quindi, si tratta di una documentazione che poteva e doveva essere dedotta nell'iniziale procedimento di prevenzione, proprio perché meramente certificativa di un dato conosciuto dallo stesso ricorrente, rispetto al quale la data di comunicazione delle [OSCURATO:PERSONA] diventa irrilevante, se non accompagnata da una parallela indicazione di un'eventuale richiesta anteriore (convergente con l'originario procedimento di prevenzione) e la prova di una non tempestiva evasione della stessa, per fatto non imputabile all'istante.

In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TP), il 9 luglio 1932; avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021, emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate il 12 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il 25 settembre 2018, la Corte d'appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Trapani il 26 novembre 2014, rilevando come la documentazione a supporto dell'istanza di revocazione fosse stata rilasciata il 28 gennaio e il 15 febbraio 2016, mentre l'istanza di revocazione era stata presentata il 28 marzo 2017, dunque oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla conoscenza della documentazione. 2. Il 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] proponeva incidente di esecuzione al fine di dimostrare la tempestività della revocazione proposta e, quindi, che la documentazione "nuova" inviata dalle [OSCURATO:PERSONA] fosse stata effettivamente consegnata solo il 21 aprile 2017. La corte d'appello, tuttavia, rigettava l'istanza. 3. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione la Ferro, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., 28 d. Igs. 159/2011 e 111 della Costituzione. La corte territoriale, sostiene la difesa, avrebbe infatti erroneamente ritenuto che l'istante fosse stata a conoscenza della documentazione prodotta fin dal febbraio 2016, quando nel 2016, invece, le Poste avrebbero comunicato solo l'esistenza di libretti postali accesi a suo nome: l'estratto conto esplicativo delle date degli investimenti (unico documento dal quale si sarebbe potuto evincere la loro anteriorità rispetto al sequestro) sarebbe stato effettivamente comunicato solo il 21 aprile 2017. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. La corte d'appello, infatti, non ha rilevato (solo) la tardività dell'istanza (in ragione della ritenuta pregressa conoscenza della documentazione), ma l'assenza del presupposto prescritto dall'art. 28 del citato decreto legislativo, ossia l'inesistenza di una prova che potesse qualificarsi come effettivamente prova nuova. In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (informazione provvisoria Sez. U, ud. 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA]) Ebbene, la ricorrente pone a fondamento dell'istanza di revocazione la documentazione rilasciata dalle [OSCURATO:PERSONA], relativa ad una pluralità di buoni postali accessi tra il 1990 ed il 1991 ed intestati (anche) all'istante. Intrinsecamente, quindi, si tratta di una documentazione che poteva e doveva essere dedotta nell'iniziale procedimento di prevenzione, proprio perché meramente certificativa di un dato conosciuto dallo stesso ricorrente, rispetto al quale la data di comunicazione delle [OSCURATO:PERSONA] diventa irrilevante, se non accompagnata da una parallela indicazione di un'eventuale richiesta anteriore (convergente con l'originario procedimento di prevenzione) e la prova di una non tempestiva evasione della stessa, per fatto non imputabile all'istante. In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa