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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 06882/2022

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Letta la richiesta di rimessione del processo, presentata nel corso dell'udienza preliminare da [OSCURATO:PERSONA]. imputato nel procedimento n. 11506/2020 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma per reati di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. di [OSCURATO:PERSONA], Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dei sostituti Procuratori della Repubblica di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: rilevato che già in data 9 luglio 2021 il VaiTiale aveva depositato memoria difensiva con contestuale istanza di rimessione del processo dalla sede di Roma a quella di Perugia in ragione dello stretto collegamento tra le sedi giudiziarie di Napoli e di Roma al punto da doversi considerare la stessa sede; considerato che la richiesta di rimessione del processo per incompatibilità ambientale è stata ribadita ed integrata in data 14 ottobre 2021 con produzione documentale, anche alla luce delle denunce depositate dal Varriale presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, in particolare. dei dr.

Prestipino.

Deodato, Cirielli, Villani e Barba nonché nei confronti di altri magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo e trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi degli art. 45 e 47 cod. proc. pen.; letta la memoria depositata il 21 gennaio 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore dell'istante in questo procedimento, con documentazione allegata, osserva.

La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata.

Va premesso che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii.

Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez.

6. n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366; Sez.3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116) e che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa ...(in termini tali che).., la situazione (deve) investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007.

Rienzi, Rv. 238 l 54).

Alla luce di tali principi deve escludersi che nella fattispecie ricorrano i presupposti per il trasferimento del processo in altra sede giudiziaria, risultando le ragioni esposte dall'istante attinenti al merito del giudizio ed al presupposto delle calunnie ascrittegli, dolendosi l'istante della non terzietà del P.m., adducendo a sospetto la tempistica dei provvedimenti di archiviazione di tre denunce da lui sporte e la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento in oggetto nonché l'infondatezza delle accuse.

Va, infatti, ribadito che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.m. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo - ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Cass. Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte.

Rv. 255844).

Né può integrare la grave situazione locale, intesa nel senso prima indicato, il presunto asse tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e l'omologo ufficio romano, individuato dall'istante in ragione dei rapporti e dei collegamenti tra i vertici delle due Procure, coalizzatesi, secondo la sua prospettazione, nei suoi confronti al punto da doversi considerare un'unica sede.

Neppure può integrare la grave situazione locale, nei termini suddetti, la circostanza che l'istante abbia depositato 30 denunce presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a carico di magistrati della procura della Repubblica di Napoli e di Roma, tra cui il P.m. titolare del procedimento in oggetto, trattandosi della Procura funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti coinvolgenti magistrati romani, ma individuata dall'istante quale sede giudiziaria ove trasferire il processo sempre sul presupposto dell'esistenza di una Procura unificata, di cui si è appena detto.

In tal modo l'istante sovrappone istituti differenti ed ipotizza una situazione di incompatibilità ambientale, idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, fondata sul denunciato asse esistente tra i due uffici di Procura, ma tale ricostruzione non può integrare la grave situazione locale idonea a configurare causa di rimessione del processo ad altra sede, che deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile.

Tale presupposto insuperabile non può essere integrato dalla prospettazione del ricorrente. di cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'ufficio giudiziario nel suo complesso, oltre a doversi ribadire che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata non possono di per sé fondare un'istanza di rimessione.

All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.. la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Letta la richiesta di rimessione del processo, presentata nel corso dell'udienza preliminare da [OSCURATO:PERSONA]. imputato nel procedimento n. 11506/2020 [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma per reati di calunnia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. di [OSCURATO:PERSONA], Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e dei sostituti Procuratori della Repubblica di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: rilevato che già in data 9 luglio 2021 il VaiTiale aveva depositato memoria difensiva con contestuale istanza di rimessione del processo dalla sede di Roma a quella di Perugia in ragione dello stretto collegamento tra le sedi giudiziarie di Napoli e di Roma al punto da doversi considerare la stessa sede; considerato che la richiesta di rimessione del processo per incompatibilità ambientale è stata ribadita ed integrata in data 14 ottobre 2021 con produzione documentale, anche alla luce delle denunce depositate dal Varriale presso la Procura della Repubblica di Perugia nei confronti di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e, in particolare. dei dr. Prestipino. Deodato, Cirielli, Villani e Barba nonché nei confronti di altri magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Roma ha disposto la sospensione del processo e trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi degli art. 45 e 47 cod. proc. pen.; letta la memoria depositata il 21 gennaio 2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], unico difensore dell'istante in questo procedimento, con documentazione allegata, osserva. La richiesta è inammissibile perché manifestamente infondata. Va premesso che l'istituto della rimessione ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge e, come tale, comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii. Ne consegue che, da un lato, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 6. n. 13419 del 05/03/2019, Rv. 275366; Sez.3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273116) e che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale e come conseguenza di essa ...(in termini tali che).., la situazione (deve) investire l'ufficio giudiziario nel suo complesso, e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché in quest'ultima eventualità l'osservanza della regola del giusto processo potrebbe essere assicurata mediante rimedi diversi, quali l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 35779 del 05/06/2007. Rienzi, Rv. 238 l 54). Alla luce di tali principi deve escludersi che nella fattispecie ricorrano i presupposti per il trasferimento del processo in altra sede giudiziaria, risultando le ragioni esposte dall'istante attinenti al merito del giudizio ed al presupposto delle calunnie ascrittegli, dolendosi l'istante della non terzietà del P.m., adducendo a sospetto la tempistica dei provvedimenti di archiviazione di tre denunce da lui sporte e la richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento in oggetto nonché l'infondatezza delle accuse. Va, infatti, ribadito che «i comportamenti e i provvedimenti endoprocessuali del P.m. e del giudice possono costituire motivo di rimessione del processo solo - ove sintomatici di una mancanza di imparzialità dell'ufficio giudicante nella sede di svolgimento del processo e collegati da un nesso di causalità ad una grave situazione locale, da intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale» (Cass. Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte. Rv. 255844). Né può integrare la grave situazione locale, intesa nel senso prima indicato, il presunto asse tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e l'omologo ufficio romano, individuato dall'istante in ragione dei rapporti e dei collegamenti tra i vertici delle due Procure, coalizzatesi, secondo la sua prospettazione, nei suoi confronti al punto da doversi considerare un'unica sede. Neppure può integrare la grave situazione locale, nei termini suddetti, la circostanza che l'istante abbia depositato 30 denunce presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia a carico di magistrati della procura della Repubblica di Napoli e di Roma, tra cui il P.m. titolare del procedimento in oggetto, trattandosi della Procura funzionalmente competente ex art. 11 cod. proc. pen. per i procedimenti coinvolgenti magistrati romani, ma individuata dall'istante quale sede giudiziaria ove trasferire il processo sempre sul presupposto dell'esistenza di una Procura unificata, di cui si è appena detto. In tal modo l'istante sovrappone istituti differenti ed ipotizza una situazione di incompatibilità ambientale, idonea a menomare l'imparzialità del giudizio e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo, fondata sul denunciato asse esistente tra i due uffici di Procura, ma tale ricostruzione non può integrare la grave situazione locale idonea a configurare causa di rimessione del processo ad altra sede, che deve essere, oltre che concreta, effettiva e non opinabile. Tale presupposto insuperabile non può essere integrato dalla prospettazione del ricorrente. di cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'ufficio giudiziario nel suo complesso, oltre a doversi ribadire che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata non possono di per sé fondare un'istanza di rimessione. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.. la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro, oltre al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 feb