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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39110/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 23/09/2020, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Catania in data 02/07/2012 appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. d)

I. 1941/633 per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione al residuo reato di ricettazione, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa.

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato (primo motivo); -violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

In relazione al primo motivo, va evidenziato in premessa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Nella fattispecie si è in presenza di doglianza in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate.

Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci.

E tale termine, essendo stato il reato accertato in data 14/10/2010, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 23/09/2020, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Catania in data 02/07/2012 appellata da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti del sunnominato in relazione al reato di cui all'art. 171 ter comma 1 lett. d) I. 1941/633 per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in relazione al residuo reato di ricettazione, previo riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato (primo motivo); -violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo, va evidenziato in premessa che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo ed altri, non mass. sul punto), il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Nella fattispecie si è in presenza di doglianza in fatto prive di specificità in tutte le loro articolazioni in quanto meramente reiterative di censure già proposte e sulle quali la Corte territoriale ha fornito ampia ed adeguata risposta, doglianze che, in ogni caso, appaiono manifestamente infondate. Costituisce pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Il secondo motivo è manifestamente infondato. Secondo la nuova formulazione dell'art. 157 cod. pen., come modificato dalla legge 251/2005, "per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti"; considerato che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad euro 10.329, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni dieci. E tale termine, essendo stato il reato accertato in data 14/10/2010, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22 novembre 2000, Rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in