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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03405/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del dolo specifico, posto che l'imputato apriva e chiudeva le società, tutte aventi la medesima ragione sociale, in tempi rapidi, ciò che è stato ritenuto indicativo, in maniera non implausibile sul piano logico, della volontà di creare una confusione contabile, amministrativa e finanziaria funzionale alla commissione di illeciti tributaria, come confermato dalla realizzazione dei fatti di cui ai capi 10) e 11), non oggetto di contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, il reato si è prescritto il 29 aprile 2025, ossia dopo la deliberazione della sentenza impugnata, avvenuta 1117 aprile 2025, dovendosi ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, come nella specie, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato che il terzo motivo, che censura la determinazione della pena base, è inammissibile, avendo la Corte di merito stimata "equa" la pena di un anno di reclusione - di poco superiore al minino, fissato in sei mesi, e di gran lunga inferiore al massimo, pari a cinque anni - locuzione che, in casi del genere, in cui la sanzione è inferiore al medio edittale, soddisfa il prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché reitera censure di contenuto fattuale, peraltro già rigettate con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito ribadito la sussistenza del dolo specifico, posto che l'imputato apriva e chiudeva le società, tutte aventi la medesima ragione sociale, in tempi rapidi, ciò che è stato ritenuto indicativo, in maniera non implausibile sul piano logico, della volontà di creare una confusione contabile, amministrativa e finanziaria funzionale alla commissione di illeciti tributaria, come confermato dalla realizzazione dei fatti di cui ai capi 10) e 11), non oggetto di contestazione; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato, è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto, per stessa ammissione del ricorrente, il reato si è prescritto il 29 aprile 2025, ossia dopo la deliberazione della sentenza impugnata, avvenuta 1117 aprile 2025, dovendosi ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, come nella specie, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato che il terzo motivo, che censura la determinazione della pena base, è inammissibile, avendo la Corte di merito stimata "equa" la pena di un anno di reclusione - di poco superiore al minino, fissato in sei mesi, e di gran lunga inferiore al massimo, pari a cinque anni - locuzione che, in casi del genere, in cui la sanzione è inferiore al medio edittale, soddisfa il prescritto onere motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre
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