CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 05890/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ain sensi dell'art. 23 co. 8 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 1/10/2020, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ROMA in data 7/01/2020 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Khalid, unitamente ad altro imputato non ricorrente, a pena di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata, commesso a ROMA il 19/06/2019, nel senso che riconosceva le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti contestate, e rideterminava la pena, riducendola. La condotta a lui contestata era consistita nell'avere, in concorso con altri, in tempo di notte, tale da ostacolare la pubblica e la privata difesa, immobilizzato REZAEI Alireza e nell'avergli tolto dalle tasche il portafoglio, al cui interno vi era del denaro, rivolgendogli poi delle minacce.2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, il vizio di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, che sarebbe inficiata dall'aver riferito di essersi portato verso l'ingresso della metropolitana alle 3.30, quando è noto che a ROMA nei giorni feriali l'ultima corsa della metro è alle 23.30; - come secondo, il mancato giudizio di prevalenza, piuttosto che si equivalenza, delle pur concesse attenuanti generiche. Il PROCURATORE GENERALE della CASSAZIONE presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. È manifestamente infondato il primo motivo poiché, articolato in fatto, è stato proposto oltre i limiti del giudizio di legittimità, rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). A fronte di una censura del tutto generica, contenente affermazioni di principio più che la contestazione della motivazione della sentenza impugnata, la CORTE di APPELLO ha fornito ampia e logica ricostruzione della vicenda, in ogni sua fase, e ha dato conto delle ragioni di attendibilità della vittima della rapina, non soltanto alla stregua della sua dimostrata intrinseca attendibilità, bensì pure delle dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria intervenuta per le immediate indagini, delle lesioni riscontrate sul collo di REZAEI e del riconoscimento dell'imputato sia nell'immediatezza del fatto che in dibattimento. L'unico dato non generico contenuto nel ricorso, e cioè l'indicazione dell'orario della rapina alle 3.30, non si è confrontato col passaggio della sentenza che illustra, anche in tal caso con argomentazione congrua e coerente, che in realtà l'ora doveva collocarsi alle 1.30, per le ragioni ivi indicate, fra cui la chiusura dei ristoranti, e che l'iniziale prospettazione delle 3.30 da parte della vittima era dipesa dalla concitazione del momento e da una non perfetta padronanza della lingua italiana.4. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo, che sollecita il giudizio di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., riconosciute equivalenti dalla CORTE territoriale. Quest'ultima, a differenza del TRIBUNALE, pur prendendo atto del precedente penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e pur non ravvisando le condizioni per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., tuttavia ha ritenuto il primo non ostativo alla concessione delle generiche e ha considerato 'ridotto' il pregiudizio economico arrecato: ciò senza tuttavia trascurare la gravità e le modalità del fatto. In presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati I profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensore dente