CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2019
Cassazione n. 27027/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38716/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] di Trastevere 209 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 3780/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIApubblicata il 24.9.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal cons.DANILO SESTINIRilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di una rata del prezzo della quota di un immobile che le era stata venduta dall’opposto(pari a 28.500,00 euro); la Quesito chiese che fosse accertato ch e il Lazzari non aveva diritto ad agire in esecuzione o che le somme precettate venissero ridotte; chiese, altresì, che fosse accertato l'inadempimento dell’oppostoper non aver consegnato l'immobile nei termini concordati (costringendo l’acquirente a procedere alla liberazione coattiva) e per averlo rilasciato privodi arredi e corredi e, infine , che venisse accertato l’inadempimento del Lazzari per non aver provveduto a cedere alla Quesito i crediti per tariffe incentivanti erogati da GSE s.p.a. in relazione ad un impianto fotovoltaico; chiese, pertanto, la condanna dell’opposto al pagamento dei conseguenti importidovuti per penale e restituzioni; il Lazzari resistette e chiese, in via riconvenzionale , la condanna della Quesito al pagamento della penale dovuta per l’inadempimento e dell'ulteriore somma di 1.500,00 euro a titolo di definitivo saldo del prezzo; il Tribunale di Padova accertò che la Quesito era tenut a a pagare l'importo precettato, detratta la somma di euro 4.548,40 per le rate di mutuo nel frattempo versate, nonché a pagare la penale contrattuale per inadempimento, ridotta equitativamente a 5.000,00euro; pronunciando sul gravame della Q uesito, la Corte di A ppello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado dichiarando che il Lazzari non aveva diritto di agire in esecuzione e che la Quesito era creditrice del Lazzari di somme (euro 4.548,40 per rat e i di mutuo pagati dalla Quesito da aprile 2013 a gennaio 2014; euro 7200, 00 , maggiorati degli interessi, a titolo di penale ; euro 2.185,90 per contributi erogati dalla GSE s.p.a. e in cassati dal Lazzari ; euro 19.008,35 per mancata cessione del contratto GSE s.p.a. in favore dell’acquirente) che andavano post e in compensazione con il debito della Quesito per il saldo del prezzo ( ammonta n te a 30.000 ,00 euro oltre interessi maturati); per l'effetto, ha condannato il Lazzari a restituire alla Quesito quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado e a pagare all'appellante la differenza fra le rispettive ragioni di debito; ha infine condannato l’appellato al pagamento delle spese di primo e secondo grado; ha proposto ricorso per cassazione il Lazzari, affidandosi a otto motivi; ha resistito la Quesitocon controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto per mancata e/oerronea applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova ex articolo 2697 c.c. nel giudizio di opposizione all'esecuzione: lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che fosse il creditore procedente ad essere gravato dell'onere probatorio relativo alla sussistenza del proprio diritto azionato e , al contempo, della prova della infondatezza delle eccezioni mosse dall'opponente; col secondo motivo, il Lazza ri lamenta la violazione degli art t. 1498, comma 1 e 1184 c.c., assumendo che il pagamento del saldo prezzo era legato al rilascio dell'immobile (da intendersi avvenuto il 2.7.2013) enon alla presa in consegna da parte dell’acquirente» ; con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1176 e 1460 c.c., assumendo che la buona fede contrattuale impone di non considerare giustificata l'eccezione di inadempimento per inadempimenti di modicovalore o di scarsa importanza; col quarto motivo, il Lazzari lamenta la violazione degli articoli 1498 e 1219 c.c. per « mancata prova dell'offerta di pagamento al domicilio del creditore»; col quinto motivo(violazione degli artt. 1208 e 1209 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione al «difetto di offerta formale o informale dell'acquirente»), il Lazzari lamenta che la Corte territoriale non ha valutato l'incidenza dell'obbligo assunto dalla acquirente di offrire seriamente il pagamento della somma cui era tenuta per contratto; col sesto motivo , il ricorrente denuncia l'omesso esame di fatti/documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'avvenuta offerta di adempimento da parte del venditore e alle lettere di richiesta di ricevere l'immobile; col settimo motivo, il Lazzari lamentala violazione degli artt.1382 e 1383 c.c. per «inesigibilità della penale a favore dell'acquirente» ; e ciò sull’assunto che il venditore aveva «adempiuto quantomeno all’obbligo principale rappresentato dal trasferimento della proprietà, per cui la condizione posta a fondamento della penale (l’inadempimento congiunto di tutti gli obblighi) non si e[ra] realizzata»; con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt.1382 e 1321 c.c., assumendo la «debenza della penale a favore del venditore», a fronte del mancato saldo del prezzo finale, il cui incasso costituiva il principale interesse per il venditore; il ricorso risulta inammissibile in relazione a tutti i motivi, in quanto: tutte le censure, esaminate singolarmente e nel loro complesso, appaiono volte a una rivalutazione del merito della controversia, in funzione dell’affermazione dell’inadempimento della Quesito agli obblighi contrattuali e dell’esclusione di qualsiasi inadempienza a carico del Lazzari; a fronte di tale impostazione del ricorso, le denunciate violazioni di norme di diritto non evidenziano effettivi errores in iure, ma li postulano sul mero assunto della erroneità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dalla Corte, così andando ad investire -nella sostanza-il merito delle valutazioni compiute dal giudice di appello; il richiamo ai documenti ritenuti rilevanti rispetto alle censure viene effettuato, per lo più, senza osservare i necessari requisiti di specificità (ex art. 366, n. 6 c.p.c.) quanto alla riproduzione o, quantomeno, alla adeguata indicazione del loro contenuto e, altresì, alla loro localizzazionenell’ambito del presente giudizio; come rilevato dalla controricorrente, sussistono plurimi profili di novità delle questioni sollevate col ricorso, il quale investe (segnatamente in relazione ai motivi nn. 2, 4, 5 e 7) tematiche non affrontate dalla sentenza impugnata senza indicare se e come lestesse fossero stateintrodotte nei gradi di merito; a prescindere da tali assorbenti ragioni di inammissibilità, va ulteriormente considerato, quanto al primo motivo, che la censura di erroneo riparto dell’onere della prova non tiene conto del fatto che la causa aveva un oggetto che non era circoscritto alla opposizione a precetto rispetto alla pretesa azionata dal venditore, ma era esteso all’accertamento di inadempimenti del Lazzari (che la Quesito aveva dedotto sia a giustificazione dell’opposizione, sia a fondamento di autonome domande di condanna nei confronti del medesimo opposto) rispetto ai quali l’onere probatorio non poteva che essere regolato secondo i noti principi individuati da Cass., S.U. n. 13533/2001; quanto, poi, al settimo motivo, la censura non considera che la Corte ha notevolmente ridotto l’importo della penale, in tal modo tenendo conto del fatto che l’inadempimento non riguardava tutto quanto previsto dal contratto; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r