Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12042/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'oggetto della richiesta disattesa dalla Corte di appello partenopea afferisce all'applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; che ineludibile presupposto dell'intervento in fase esecutiva è, dunque, che la sanzione sia stata determinata dal giudice della cognizione nella vigenza di una cornice edittale che fissava in otto, anziché sei, anni di reclusione, il minimo della pena detentiva; che tale presupposto non sussiste nel caso in esame, giacché i reati dei quali si discute sono stati commessi, rispettivamente, nel 2009 e nel 2013, ovvero prima che la Corte costituzionale dichiarasse, con sentenza n. 32 del 2014, l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo introdotto dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 — che puniva con la reclusione da sei a venti anni, oltre che con la multa, «Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14»; che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma testé citata ha provocato la reviviscenza delle disposizioni che regolavano la materia in epoca anteriore alla sua introduzione che, per le sostanze stupefacenti cc.dd.

«pesanti», contemplavano il minimo editale di otto anni di reclusione, rimasto in vigore, dunque, nell'intervallo tra la pubblicazione delle due pronunzie — la n. 32 del 2014 e la n. 40 del 2019 — della Corte costituzionale; che, rebus sic stantibus, è evidente che le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA] sono state determinate, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., con riferimento ad una cornice edittale incentrata, tra l'altro, sul minimo edittale di sei anni di reclusione, identico a quello conseguente al più recente intervento della Corte costituzionale; che, di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 si palesa, pertanto priva di incidenza sulla fattispecie in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi, al contrario, escludere, in considerazione della astratta plausibilità della doglianza articolata con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'oggetto della richiesta disattesa dalla Corte di appello partenopea afferisce all'applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; che ineludibile presupposto dell'intervento in fase esecutiva è, dunque, che la sanzione sia stata determinata dal giudice della cognizione nella vigenza di una cornice edittale che fissava in otto, anziché sei, anni di reclusione, il minimo della pena detentiva; che tale presupposto non sussiste nel caso in esame, giacché i reati dei quali si discute sono stati commessi, rispettivamente, nel 2009 e nel 2013, ovvero prima che la Corte costituzionale dichiarasse, con sentenza n. 32 del 2014, l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo introdotto dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 — che puniva con la reclusione da sei a venti anni, oltre che con la multa, «Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14»; che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma testé citata ha provocato la reviviscenza delle disposizioni che regolavano la materia in epoca anteriore alla sua introduzione che, per le sostanze stupefacenti cc.dd. «pesanti», contemplavano il minimo editale di otto anni di reclusione, rimasto in vigore, dunque, nell'intervallo tra la pubblicazione delle due pronunzie — la n. 32 del 2014 e la n. 40 del 2019 — della Corte costituzionale; che, rebus sic stantibus, è evidente che le pene applicate a [OSCURATO:PERSONA] sono state determinate, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., con riferimento ad una cornice edittale incentrata, tra l'altro, sul minimo edittale di sei anni di reclusione, identico a quello conseguente al più recente intervento della Corte costituzionale; che, di conseguenza, la dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunziata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019 si palesa, pertanto priva di incidenza sulla fattispecie in esame; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, dovendosi, al contrario, escludere, in considerazione della astratta plausibilità della doglianza articolata con riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore