Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 22681/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione;Lette le conclusioni scritte depositate in data 3/03/2026 dal difensore delricorrenteRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, a seguito diappello dell’imputata, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bari nella parte in cui, all’esito di giudizio abbreviato,riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti,applicata la diminuente per il rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica qualeamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito anche soltantoRoad [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza del 29/09/2014.La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha inoltreapplicato all'imputata le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio diun'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per due anni.2.

Ha proposto ricorso l’imputata, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Ronsisvalle, articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si duole di vizio di motivazione in ordine alladimostrazione della qualità di amministratrice di fatto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in capo alla ricorrente.

Deduce che: a) la dimostrazione del ruolo inoggetto era basata sulle dichiarazioni rese dall’amministratore di diritto, Iderdell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.le dichiarazioni rese dal medesimo Fantinuoliagli organi di indagine; c) le restanti dichiarazioni rese dallo stesso al Curatoreerano inidonee ad offrire una adeguata piattaforma accusatoria; d) il Fantinuoliera comunque mosso da interesse personale ad accusare i coimputati [OSCURATO:PERSONA]; e) le dichiarazioni del Fantinuoli erano prive di riscontri, in tal sensonon essendo significative le fonti richiamate dalla sentenza che avevano adoggetto il fatto, in sé non dirimente, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse in talune occasioniconsegnato stipendi ai dipendenti, partecipato a colloqui di assunzione, detenutobloc notes e quaderni di appunti inerenti alla [OSCURATO:PERSONA]; f) la stessa Corte avevaindicato che il ruolo preminente spettava al [OSCURATO:PERSONA], con ciò ponendoaffermazione in contrasto con l’attribuzione del ruolo gestionale alla [OSCURATO:PERSONA]; g)la Corte aveva tratto elementi di prova dal fatto che la l’imputata non si era resadisponibile per portare elementi idonei a provare la propria innocenza, con ciòviolando le prerogative connesse alle libere scelte difensive.2.2.

Con il secondo motivo prospetta l’inosservanza di norma processuale, inrelazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per violazione del divieto direformatio in peius in caso di appello dell’imputato, violazione derivante dallasentenza di secondo grado laddove aveva applicato le sanzioni accessorie dispostedal giudice di primo grado.3.

Il PG ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.4.

La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso, aggiungendo che la sentenza impugnata non si eraconfrontata con il tema, introdotto in appello con le conclusioni, della sentenza1173/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara che aveva assolto l’imputata da reatifiscali in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in quanto non era dimostrato il ruolo diamministratrice di fatto della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato.2.

Il primo motivo, che contesta la motivazione con cui la sentenza impugnata haargomentato l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della fallita allaricorrente, è infondato.2.1.

La doppia conforme affermazione di responsabilità posta in modo convergentedalle due sentenze di merito ha delineato il ruolo della ricorrente nel quadro diprime risultanze oggettive emerse nel corso di una verifica fiscale sulla ditta Eurotirs.r.l. di cui la [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano individuati qualiamministratori di fatto.

Gli sviluppi della verifica, riportati nel [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], accertavano che «nelladisponibilità dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta un'ampia evariegata documentazione rappresentata da blocchetti di assegni riportanti lafirma della [OSCURATO:PERSONA] necessari per il pagamento dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] ServiceSrl, bonifici effettuati per conto della società, lettere inviate dalla Cassa diRisparmio di Ferrara al Fantinuoli, copie fotostatiche di assegni recanti la firma delpredetto Fantinuoli, appunti inerenti alla gestione della [OSCURATO:PERSONA],comunicazioni riguardanti contestazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per tributi noncorrisposti allo Stato, contestazioni di fornitori per fatture insolute» (sentenza delTribunale, pp. 2 e s).Secondo i giudici di merito, entro la cornice così delineata assumevano credibilitàle dichiarazioni rese al curatore dal Fantinuoli che, risultando amministratore didiritto della fallita, aveva riferito di: a) non essere a conoscenza delle vicendesocietarie essendo stato chiamato a ricoprire il ruolo di legale rappresentante daManfredini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dietro la promessa di un compenso; b)essersi recato presso la società a Bari solo due volte per apporre alcune firme,aggiungendo che poi le predette persone che l’avevano ingaggiato erano sparite.Le due sentenze conformi, infine, valorizzavano quanto dichiarato da autisti e altradipendente della fallita che riferivano alla [OSCURATO:PERSONA] la gestione di alcuni profili deirapporti con gli addetti interni e con i fornitori nonché la tenuta della contabilità.2.2.

La motivazione sulla ricostruzione così operata si sottrae alle censure dimanifesta illogicità e contraddittorietà articolate dalla difesa.2.3.

Assolutamente generica è, al riguardo, la censura indirizzata dalla difesaall’utilizzo delle dichiarazioni del Fantinuoli.2.3.1.

La Corte, escluse per inutilizzabilità, le dichiarazioni offerte dal Fantinuoliagli organi di indagine tributaria quando già erano emersi segni del suocoinvolgimento nelle vicende, ha preso in considerazione esclusivamente quellerese dal medesimo al Curatore.

Dichiarazioni, queste ultime, la cui utilizzabilità è,invece, incontroversa.

Secondo la difesa, peraltro, si trattava di propalazioni la cuiinattendibilità discendeva dal loro carattere interessato e strumentale adalleggerire la posizione dello stesso dichiarante.2.3.2.

È dato peraltro evidenziare che la Corte territoriale ha preso inconsiderazione l’attendibilità sotto il profilo intrinseco ed estrinseco osservandorispettivamente come il Fantinuoli avesse comunque ammesso di avere accettatol’incarico a pagamento e come le sue dichiarazioni si inserissero in un ampioapparato che riscontravano, da un lato, il ruolo preminente della [OSCURATO:PERSONA] e delManfredini, dall’altro, la carenza di effettivi rapporti con la società da parte deldichiarante del cui ruolo e della cui stessa esistenza i dipendenti si mostravanocompletamente ignari.2.3.3.

La valutazione di attendibilità si mostra quindi operata in coerenza con iprincipi posti dalla giurisprudenza nella applicazione del canone di cui all’art. 192comma 2 cod. proc. pen., senza che constino i vizi di logicità e contraddittorietàprospettati dalla difesa.Del resto, in generale, l’interesse versato dal coimputato nel proprio raccontoprocessuale è elemento pressoché naturale nelle vicende dichiarative regolatedalla richiamata disposizione del codice di rito che ne governa la portata propriomediante le corroborazioni valutative ivi specificate.Nel caso concretamente in esame, tra l’altro, l’apporto informativo offerto dalledichiarazioni oggetto di vaglio è pressoché autonomamente replicato, primaancora che riscontrato, dalle fonti esterne, in particolare risultando dai testiindifferenti che il Fantinuoli era rimasto estraneo alla gestione la quale, invece, erain mano alla [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA].2.4.

La motivazione delle due sentenze conformi evidenzia, appunto, come glielementi esterni non solo riscontrino la dichiarazione, ma ne amplino la portata.2.4.1.

In primo luogo la linea difensiva trascura completamente il saliente datoche, secondo quanto puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata, ilprocedimento ha preso le mosse da un controllo sulla ditta [OSCURATO:SOCIETA]., al cuiinterno operavano l'imputata e [OSCURATO:PERSONA], controllo che aveva portato arinvenire la varia documentazione sopra specificata tra cui spiccavano blocchettidi assegni riportanti la firma della [OSCURATO:PERSONA] necessari per il pagamento deidipendenti della [OSCURATO:PERSONA], bonifici effettuati per conto della società, lettereinviate dalla Cassa di Risparmio di Ferrara al Fantinuoli, copie fotostatiche diassegni recanti la firma del predetto Fantinuoli.

Ancor più specificamentesignificativo è il rilievo che «la parte più importante della documentazione dellaRoad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era rinvenuta proprio nell’ufficio nella disponibilitàdell’imputata: blocchetti di assegni. emessi e da emettere relativi a pagamenti infavore di dipendenti e fornitori: carta bancomat con relativo codice PIN: ricevutedi bonifici; distinte di versamenti e prelevamenti su conti intestati al Fantinuoli oalla società direttamente; password di accesso ad un conto on line; bloc notes equaderno di appunti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. in particolare l'allegaton. 10 con i chiari riferimenti alla gestione finanziaria, amministrativa ecommerciale; contestazione di enti pubblici per tributi non pagati e di fornitoriper fatture non pagate; atti attestanti l'uso strumentale della firma del Fantinuoli(pag. 15 del P.v. ed allegati 16 e 17)» (sentenza impugnata, pp. 3 e s.).2.4.2.

Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, poi, la sentenza impugnataaveva correttamente valorizzato le dichiarazioni dei testi quali riscontri especificazioni del ruolo della imputata.La Corte di appello, nella indicata prospettiva, ha congruamente considerato comeBaraldi Alessandra avesse indicato la [OSCURATO:PERSONA] come persona che gestiva leproblematiche della società, ne aveva la gestione amministrativa, indicava qualifornitori pagare ed in quale misura.

Nello stesso senso è stato speso il contenutodelle dichiarazioni degli autisti impiegati dalla società i quali hanno riferito che laricorrente provvedeva ai pagamenti degli stipendi e delle ricariche delle cartecarburante, anche falsificando la firma del Fantinuoli.2.5.

La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, ha composto unquadro che descrive compiutamente lo svolgimento di ruoli gestori da parte dellaCalligaro idonei a qualificarla come amministratore di fatto secondo i tratticaratterizzanti che merita di seguito specificare.2.5.1.

In applicazione del più generale principio di effettività (cfr. art. 299 D. Lgs.81/2008; art. 136 D. Lgs. 385/1993; art. 5 D. Lgs. 231/2001), consolidatoorientamento giurisprudenziale ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta,i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuatisulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle merequalifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimentodella qualifica ricoperta” (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497–

01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv.280550 - 03).Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativodei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v.

Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep.2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez.5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteridell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).2.5.2.

Coerente alle premesse così poste è il predicato che la presenza di unamministratore di diritto, dotato di poteri effettivi corrispondenti alla caricaformale, non impedisce di riconoscere la esistenza di un amministratore di fatto.Ed, invero, è dato osservare che, per un verso, ciò che è determinante è lacorrispondenza del potere esercitato dal soggetto al contenuto dei poteri gestoripropri dell’amministratore, e che, per altro verso, la coesistenza di plurimiamministratori in nessun modo contraddice i modelli di governance societaria chel’ordinamento riconosce.

In tale linea è stato affermato che in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'eserciziodei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi inconcomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - intempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativoe significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (v.

Sez. 5 Sent.,06/02/2020, n. 12912, rv. 279040-01.

Cfr. già Sez. 5, Sentenza n. 46962 del22/11/2007, Rv. 238893 – 01).2.5.3.

In generale, secondo quanto discende dall’elaborazione della dottrina egiurisprudenza civilistiche, il potere-dovere dell’amministratore si articola in: 1)potere di promuovere l'attività dell'assemblea (potere di iniziativa); 2) di eseguirele relative deliberazioni (potere di esecuzione); 3) di decidere sugli atti di gestionedell'impresa sociale (potere di gestione in senso stretto: cfr. art. 2364 n. 5 c.c.);4) di manifestare all'esterno la volontà della società (potere di rappresentanza:cfr. art. 2384 comma 1° c.c.); 5) di tenuta delle scritture contabili.È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è volta a non manifestare formalmente il proprio ruoloeffettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori.

In tal senso, gli attidi gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi(criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale).

La dottrina indica come requisito significativo, ove pure nonessenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.Per converso, con riguardo alla figura dell’amministratore indiretto, spessocostituita dal socio di maggioranza: a) non è sufficiente l’esercizio dei dirittispettanti per legge alla maggioranza assembleare; b) neppure basta la semplicefissazione (anche extra-assembleare) di direttive di massima o di risultato.

Sirichiede, invece, che il soggetto indirizzi in modo puntuale e pervasivo l'attivitàdegli amministratori formali.2.5.4.

Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, sono statiad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività diimpresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costanteassenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo daparte dei dipendenti (Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 –01);3) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).2.6.

Come premesso, la verifica operata dalle due sentenze conformi sostanzial’attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della fallita.2.6.1.

In tal senso, le sentenze hanno in primo luogo valorizzato il fatto stesso chela [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ha individuato l’amministratore di diritto, difatto poi relegato nel ruolo formale di testa di legno.

Circostanza che, oltre chedalle dichiarazioni del Fantinuoli, è risultata supportata dal rinvenimento nelladisponibilità dell’imputata di documentazione e di «atti attestanti l'uso strumentaledella firma del Fantinuoli».

Il ritrovamento di documenti e strumenti funzionali allagestione finanziaria della società integravano il quadro.Il dato documentale rinveniva completamento e chiarimento nelle dichiarazionitestimoniali degli autisti i quali hanno rappresentato come la ricorrenteprovvedesse ai pagamenti degli stipendi e delle ricariche delle carte carburante,anche falsificando la firma del Fantinuoli.Contrariamente all’assunto difensivo, significativo era il contributo offerto dalladipendente Baraldi che, oltre ad indicare la [OSCURATO:PERSONA] come persona che in generalegestiva le problematiche della società avendone la gestione amministrativa,l’aveva individuata come il soggetto che stabiliva quali fornitori pagare ed in qualemisura, così esercitando uno dei più caratteristici compiti di governo della direzionecommerciale dell’impresa.In sintesi, la sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, fondal’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto in capo alla ricorrente su uncompendio di elementi enucleato e valutato senza illogicità ed incoerenze con lerisultanze processuali nonché vagliato alla stregua di corretti canoni giuridici.2.7.

La conclusione così assunta non è contraddetta dalle allegazioni difensive.2.7.1.

La difesa assume che la soluzione adottata dalla Corte di appello si pone incontrasto con il riconoscimento di un ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA] desumibiledalle sentenze di merito.

In particolare, tale preminenza, ad avviso del ricorrente,dovrebbe desumersi dal passaggio motivazionale che, all’esito dell’esame deltestimoniale degli autisti, osserva che «dalle dichiarazioni degli stessi emerge unruolo più marcato del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle direttive e agli ordini ricevuti»(sentenza impugnata, p. 4).Si tratta, peraltro, di argomento inconsistente, frutto di una lettura parcellizzatadegli atti.

Ed, invero, già nello specifico, il passaggio citato è completato dallaconstatazione che, al più penetrante ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in quel compito specifico,ne corrispondevano altri, indicati dagli stessi autisti (gestione ferie, permessi,riposi e periodi di malattia) ovvero dalla Baraldi (tenuta della contabilità, gestionedei rapporti con fornitori) in cui la preminenza spettava alla [OSCURATO:PERSONA].

Sicché leindicazioni parcellizzate si ricompongono in un quadro di insieme che riconoscenelle specifiche risultanze il mero riflesso di un riparto di competenze tra duesoggetti di valenza essenzialmente paritaria.Conclusione, questa, che è l’unica che si ricava dalle due sentenze conformi, latematica essendo stata a più riprese risolta dalla pronuncia di primo grado che, intermini validati dalla Corte territoriale, ha, al riguardo, affermato che «la tesidifensiva mirata a conferire alla condotta dell'odierna imputata una connotazione"ancillare" rispetto a quella principale del [OSCURATO:PERSONA] risulta(va) smentita daltenore univoco di tutte le sopradescritte risultanze probatorie in atti»,specificando, anzi, che «le risultanze probatorie sopra descritte permettono diritenere che l'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] srl fosse concentrata nella manidella [OSCURATO:PERSONA] (e del coimputato [OSCURATO:PERSONA])».

Premesse, queste, da cui era trattala conclusione secondo cui «le risultanze probatorie in atti dimostr(avano) che laRoad [OSCURATO:PERSONA] fosse gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in modoparitario, con una precisa ripartizione di competenze».È appena il caso di rimarcare che, alla stregua dei criteri generali sopra enunciati,nulla osta a che gli amministratori di fatto possano essere più di uno, secondoquanto del resto è coerente alla emulazione dei sistemi di governance formali chepossono articolarsi secondo il paradigma monocratico o collegiale.2.7.2.

Non coglie nel segno la censura secondo cui la sentenza avrebbe valorizzatoil silenzio e l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva risposto alle convocazioni delCuratore), così assegnando valenza probatoria negativa all’esercizio della facoltàdifensiva di non offrire informazioni.In primo luogo, la Corte di appello ha, al riguardo, osservato che, a fronte dellaconvocazione da parte della Guardia di Finanza a seguito del compendio dielementi posti a suo carico, la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a trasmettere un fax in cuicontestava il ruolo attribuitole di amministratore di fatto senza mai, peraltro,essersi presentata né alla [OSCURATO:PERSONA] né nel corso del processo per offrireallegazioni di segno differente da quelle acquisite dal procedimento.La sentenza impugnata, al riguardo, si è, pertanto, in sostanza limitata adaffermare che, a fronte della valenza accusatoria degli elementi acquisiti,l’imputata non aveva portato allegazioni di segno opposto per falsificarne ilsignificato.

Il che, lungi dal comportare una violazione delle prerogative difensiveo un’inversione dell’onere della prova, corrisponde al portato logico della dialetticaprocessuale in ordine alla quale, secondo consolidato insegnamento,«nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dallapubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spettaall'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d."vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione,tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 - ,Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373 –

01. Cfr. Sez. 5, Sentenza n.32937 del 19/05/2014, Rv. 261657 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 35024 del09/10/2020, Rv. 280304 – 01).Da ultimo, è comunque dirimente constatare che al corretto enunciato la sentenzaimpugnata non ha fatto seguire altre conseguenze se non quella dellaconstatazione che le informazioni tratte dalle fonti prodotte dall’accusa nonavevano trovato smentita nelle allegazioni difensive.2.8.

Deve essere disatteso l’argomento che la difesa ha preteso di addurre in forzadella sentenza 1173/2021, emessa in data 30/09/2021 dal Tribunale di Ferrarache ha assolto l’attuale ricorrente dai reati di omesse dichiarazioni IRES e IVAquale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2.8.1.

Il tema e la produzione si mostrano tardive, in quanto introdotte soltantocon le memorie di conclusione.2.8.2.

La questione è, comunque, infondata.Sotto un primo profilo, dovendosi osservare che la rilevanza della sentenza deveessere scrutinata secondo i canoni dell’art. 238-bis cod. proc. pen., appare di persé dirimente il rilievo che non è dimostrata la irrevocabilità della sentenza prodottaposto che il documento in atti è privo di qualsiasi attestazione al riguardo.È comunque assorbente la constatazione che la sentenza in oggetto risulta basatasu un ridotto compendio probatorio, in particolare non essendo entrate nella suacognizione, oltre alle risultanze offerte dal Curatore, quelle costituite dalledichiarazioni del Fantinuoli di cui, comunque, risulta attestato il ruolo di “testa dilegno”.

Si tratta, pertanto, di sentenza fondata su una base cognitiva più ristrettail cui contenuto, anche per tale ragione, non è destinato ad imporsi nella presentesede.2.9.

Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo risulta infondato.3.

Manifestamente infondato è il secondo motivo.3.1.

E’ consolidato l’orientamento secondo cui “è legittima l'applicazione d'ufficio,da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado,ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con ilgravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, commaterzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quandoappellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi,inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art.20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. (Sez.5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474.

Cfr. Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Rv.287589).3.2.

Secondo il ricorrente il principio richiamato non può più trovare applicazionenella presente sede in quanto le pene accessorie, a seguito della pronuncia dellaCorte Costituzionale n. 222/2018, sono divenute oggetto di modulazionediscrezionale.L’assunto, peraltro, è manifestamente infondato in quanto la discrezionalitàevocata sussiste nel quantum non anche nell’an e, pertanto, non inficia lapremessa secondo cui le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna peri reati in rilievo come effetti penali di essa (Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv.239474).Ancor più specificamente, in nessun modo l’argomento speso vale a ricondurre lospecifico effetto penale nell’alveo del divieto di reformatio in peius previsto dall’art.597 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv.287589 – 01)4.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente allespese.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione;Lette le conclusioni scritte depositate in data 3/03/2026 dal difensore delricorrenteRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari, a seguito diappello dell’imputata, ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Bari nella parte in cui, all’esito di giudizio abbreviato,riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti,applicata la diminuente per il rito, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati dibancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica qualeamministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito anche soltantoRoad [OSCURATO:PERSONA]), dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza del 29/09/2014.La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha inoltreapplicato all'imputata le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio diun'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi pressoqualsiasi impresa per due anni.2. Ha proposto ricorso l’imputata, per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]Ronsisvalle, articolando due motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamentenecessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si duole di vizio di motivazione in ordine alladimostrazione della qualità di amministratrice di fatto della società fallita [OSCURATO:SOCIETA]. in capo alla ricorrente. Deduce che: a) la dimostrazione del ruolo inoggetto era basata sulle dichiarazioni rese dall’amministratore di diritto, Iderdell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.le dichiarazioni rese dal medesimo Fantinuoliagli organi di indagine; c) le restanti dichiarazioni rese dallo stesso al Curatoreerano inidonee ad offrire una adeguata piattaforma accusatoria; d) il Fantinuoliera comunque mosso da interesse personale ad accusare i coimputati [OSCURATO:PERSONA]; e) le dichiarazioni del Fantinuoli erano prive di riscontri, in tal sensonon essendo significative le fonti richiamate dalla sentenza che avevano adoggetto il fatto, in sé non dirimente, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse in talune occasioniconsegnato stipendi ai dipendenti, partecipato a colloqui di assunzione, detenutobloc notes e quaderni di appunti inerenti alla [OSCURATO:PERSONA]; f) la stessa Corte avevaindicato che il ruolo preminente spettava al [OSCURATO:PERSONA], con ciò ponendoaffermazione in contrasto con l’attribuzione del ruolo gestionale alla [OSCURATO:PERSONA]; g)la Corte aveva tratto elementi di prova dal fatto che la l’imputata non si era resadisponibile per portare elementi idonei a provare la propria innocenza, con ciòviolando le prerogative connesse alle libere scelte difensive.2.2. Con il secondo motivo prospetta l’inosservanza di norma processuale, inrelazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., per violazione del divieto direformatio in peius in caso di appello dell’imputato, violazione derivante dallasentenza di secondo grado laddove aveva applicato le sanzioni accessorie dispostedal giudice di primo grado.3. Il PG ha presentato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso, aggiungendo che la sentenza impugnata non si eraconfrontata con il tema, introdotto in appello con le conclusioni, della sentenza1173/2021 emessa dal Tribunale di Ferrara che aveva assolto l’imputata da reatifiscali in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in quanto non era dimostrato il ruolo diamministratrice di fatto della società.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Il primo motivo, che contesta la motivazione con cui la sentenza impugnata haargomentato l’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto della fallita allaricorrente, è infondato.2.1. La doppia conforme affermazione di responsabilità posta in modo convergentedalle due sentenze di merito ha delineato il ruolo della ricorrente nel quadro diprime risultanze oggettive emerse nel corso di una verifica fiscale sulla ditta Eurotirs.r.l. di cui la [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] erano individuati qualiamministratori di fatto. Gli sviluppi della verifica, riportati nel [OSCURATO:PERSONA] diConstatazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], accertavano che «nelladisponibilità dei predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stata rinvenuta un'ampia evariegata documentazione rappresentata da blocchetti di assegni riportanti lafirma della [OSCURATO:PERSONA] necessari per il pagamento dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] ServiceSrl, bonifici effettuati per conto della società, lettere inviate dalla Cassa diRisparmio di Ferrara al Fantinuoli, copie fotostatiche di assegni recanti la firma delpredetto Fantinuoli, appunti inerenti alla gestione della [OSCURATO:PERSONA],comunicazioni riguardanti contestazioni provenienti da [OSCURATO:PERSONA] per tributi noncorrisposti allo Stato, contestazioni di fornitori per fatture insolute» (sentenza delTribunale, pp. 2 e s).Secondo i giudici di merito, entro la cornice così delineata assumevano credibilitàle dichiarazioni rese al curatore dal Fantinuoli che, risultando amministratore didiritto della fallita, aveva riferito di: a) non essere a conoscenza delle vicendesocietarie essendo stato chiamato a ricoprire il ruolo di legale rappresentante daManfredini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dietro la promessa di un compenso; b)essersi recato presso la società a Bari solo due volte per apporre alcune firme,aggiungendo che poi le predette persone che l’avevano ingaggiato erano sparite.Le due sentenze conformi, infine, valorizzavano quanto dichiarato da autisti e altradipendente della fallita che riferivano alla [OSCURATO:PERSONA] la gestione di alcuni profili deirapporti con gli addetti interni e con i fornitori nonché la tenuta della contabilità.2.2. La motivazione sulla ricostruzione così operata si sottrae alle censure dimanifesta illogicità e contraddittorietà articolate dalla difesa.2.3. Assolutamente generica è, al riguardo, la censura indirizzata dalla difesaall’utilizzo delle dichiarazioni del Fantinuoli.2.3.1. La Corte, escluse per inutilizzabilità, le dichiarazioni offerte dal Fantinuoliagli organi di indagine tributaria quando già erano emersi segni del suocoinvolgimento nelle vicende, ha preso in considerazione esclusivamente quellerese dal medesimo al Curatore. Dichiarazioni, queste ultime, la cui utilizzabilità è,invece, incontroversa. Secondo la difesa, peraltro, si trattava di propalazioni la cuiinattendibilità discendeva dal loro carattere interessato e strumentale adalleggerire la posizione dello stesso dichiarante.2.3.2. È dato peraltro evidenziare che la Corte territoriale ha preso inconsiderazione l’attendibilità sotto il profilo intrinseco ed estrinseco osservandorispettivamente come il Fantinuoli avesse comunque ammesso di avere accettatol’incarico a pagamento e come le sue dichiarazioni si inserissero in un ampioapparato che riscontravano, da un lato, il ruolo preminente della [OSCURATO:PERSONA] e delManfredini, dall’altro, la carenza di effettivi rapporti con la società da parte deldichiarante del cui ruolo e della cui stessa esistenza i dipendenti si mostravanocompletamente ignari.2.3.3. La valutazione di attendibilità si mostra quindi operata in coerenza con iprincipi posti dalla giurisprudenza nella applicazione del canone di cui all’art. 192comma 2 cod. proc. pen., senza che constino i vizi di logicità e contraddittorietàprospettati dalla difesa.Del resto, in generale, l’interesse versato dal coimputato nel proprio raccontoprocessuale è elemento pressoché naturale nelle vicende dichiarative regolatedalla richiamata disposizione del codice di rito che ne governa la portata propriomediante le corroborazioni valutative ivi specificate.Nel caso concretamente in esame, tra l’altro, l’apporto informativo offerto dalledichiarazioni oggetto di vaglio è pressoché autonomamente replicato, primaancora che riscontrato, dalle fonti esterne, in particolare risultando dai testiindifferenti che il Fantinuoli era rimasto estraneo alla gestione la quale, invece, erain mano alla [OSCURATO:PERSONA] ed al [OSCURATO:PERSONA].2.4. La motivazione delle due sentenze conformi evidenzia, appunto, come glielementi esterni non solo riscontrino la dichiarazione, ma ne amplino la portata.2.4.1. In primo luogo la linea difensiva trascura completamente il saliente datoche, secondo quanto puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata, ilprocedimento ha preso le mosse da un controllo sulla ditta [OSCURATO:SOCIETA]., al cuiinterno operavano l'imputata e [OSCURATO:PERSONA], controllo che aveva portato arinvenire la varia documentazione sopra specificata tra cui spiccavano blocchettidi assegni riportanti la firma della [OSCURATO:PERSONA] necessari per il pagamento deidipendenti della [OSCURATO:PERSONA], bonifici effettuati per conto della società, lettereinviate dalla Cassa di Risparmio di Ferrara al Fantinuoli, copie fotostatiche diassegni recanti la firma del predetto Fantinuoli. Ancor più specificamentesignificativo è il rilievo che «la parte più importante della documentazione dellaRoad [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era rinvenuta proprio nell’ufficio nella disponibilitàdell’imputata: blocchetti di assegni. emessi e da emettere relativi a pagamenti infavore di dipendenti e fornitori: carta bancomat con relativo codice PIN: ricevutedi bonifici; distinte di versamenti e prelevamenti su conti intestati al Fantinuoli oalla società direttamente; password di accesso ad un conto on line; bloc notes equaderno di appunti relativi alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (cfr. in particolare l'allegaton. 10 con i chiari riferimenti alla gestione finanziaria, amministrativa ecommerciale; contestazione di enti pubblici per tributi non pagati e di fornitoriper fatture non pagate; atti attestanti l'uso strumentale della firma del Fantinuoli(pag. 15 del P.v. ed allegati 16 e 17)» (sentenza impugnata, pp. 3 e s.).2.4.2. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, poi, la sentenza impugnataaveva correttamente valorizzato le dichiarazioni dei testi quali riscontri especificazioni del ruolo della imputata.La Corte di appello, nella indicata prospettiva, ha congruamente considerato comeBaraldi Alessandra avesse indicato la [OSCURATO:PERSONA] come persona che gestiva leproblematiche della società, ne aveva la gestione amministrativa, indicava qualifornitori pagare ed in quale misura. Nello stesso senso è stato speso il contenutodelle dichiarazioni degli autisti impiegati dalla società i quali hanno riferito che laricorrente provvedeva ai pagamenti degli stipendi e delle ricariche delle cartecarburante, anche falsificando la firma del Fantinuoli.2.5. La sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, ha composto unquadro che descrive compiutamente lo svolgimento di ruoli gestori da parte dellaCalligaro idonei a qualificarla come amministratore di fatto secondo i tratticaratterizzanti che merita di seguito specificare.2.5.1. In applicazione del più generale principio di effettività (cfr. art. 299 D. Lgs.81/2008; art. 136 D. Lgs. 385/1993; art. 5 D. Lgs. 231/2001), consolidatoorientamento giurisprudenziale ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta,i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuatisulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle merequalifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimentodella qualifica ricoperta” (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497– 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv.280550 - 03).Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdottadall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativodei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi,necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensìad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionaleo episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzinol'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase dellasequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempioi rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionaledell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale,contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep.2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01; Sez.5, Sentenza 10/02/2020, n. 15652, n.m.).Non è, appunto, necessario che l’amministratore di fatto eserciti tutti i poteridell’amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società,l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modocontinuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione,precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamentel'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'eserciziodi un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale(cfr. Sez. 5 Sent., 27/06/2019, n. 45134, rv. 277540-01).2.5.2. Coerente alle premesse così poste è il predicato che la presenza di unamministratore di diritto, dotato di poteri effettivi corrispondenti alla caricaformale, non impedisce di riconoscere la esistenza di un amministratore di fatto.Ed, invero, è dato osservare che, per un verso, ciò che è determinante è lacorrispondenza del potere esercitato dal soggetto al contenuto dei poteri gestoripropri dell’amministratore, e che, per altro verso, la coesistenza di plurimiamministratori in nessun modo contraddice i modelli di governance societaria chel’ordinamento riconosce. In tale linea è stato affermato che in tema di reatifallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'eserciziodei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi inconcomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - intempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativoe significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (v. Sez. 5 Sent.,06/02/2020, n. 12912, rv. 279040-01. Cfr. già Sez. 5, Sentenza n. 46962 del22/11/2007, Rv. 238893 – 01).2.5.3. In generale, secondo quanto discende dall’elaborazione della dottrina egiurisprudenza civilistiche, il potere-dovere dell’amministratore si articola in: 1)potere di promuovere l'attività dell'assemblea (potere di iniziativa); 2) di eseguirele relative deliberazioni (potere di esecuzione); 3) di decidere sugli atti di gestionedell'impresa sociale (potere di gestione in senso stretto: cfr. art. 2364 n. 5 c.c.);4) di manifestare all'esterno la volontà della società (potere di rappresentanza:cfr. art. 2384 comma 1° c.c.); 5) di tenuta delle scritture contabili.È naturale che, con riguardo all’amministratore di fatto, figura che, per suointrinseco carattere è volta a non manifestare formalmente il proprio ruoloeffettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In tal senso, gli attidi gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi(criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove pure nonessenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "altadirezione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizionedi decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa.Per converso, con riguardo alla figura dell’amministratore indiretto, spessocostituita dal socio di maggioranza: a) non è sufficiente l’esercizio dei dirittispettanti per legge alla maggioranza assembleare; b) neppure basta la semplicefissazione (anche extra-assembleare) di direttive di massima o di risultato. Sirichiede, invece, che il soggetto indirizzi in modo puntuale e pervasivo l'attivitàdegli amministratori formali.2.5.4. Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, sono statiad esempio ritenuti indici idonei:1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, confunzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commercialedell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispettoall'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operativitàdell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]2) il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività diimpresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costanteassenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo daparte dei dipendenti (Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 –01);3) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5,Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 – 01).2.6. Come premesso, la verifica operata dalle due sentenze conformi sostanzial’attribuzione alla ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della fallita.2.6.1. In tal senso, le sentenze hanno in primo luogo valorizzato il fatto stesso chela [OSCURATO:PERSONA], unitamente al [OSCURATO:PERSONA], ha individuato l’amministratore di diritto, difatto poi relegato nel ruolo formale di testa di legno. Circostanza che, oltre chedalle dichiarazioni del Fantinuoli, è risultata supportata dal rinvenimento nelladisponibilità dell’imputata di documentazione e di «atti attestanti l'uso strumentaledella firma del Fantinuoli». Il ritrovamento di documenti e strumenti funzionali allagestione finanziaria della società integravano il quadro.Il dato documentale rinveniva completamento e chiarimento nelle dichiarazionitestimoniali degli autisti i quali hanno rappresentato come la ricorrenteprovvedesse ai pagamenti degli stipendi e delle ricariche delle carte carburante,anche falsificando la firma del Fantinuoli.Contrariamente all’assunto difensivo, significativo era il contributo offerto dalladipendente Baraldi che, oltre ad indicare la [OSCURATO:PERSONA] come persona che in generalegestiva le problematiche della società avendone la gestione amministrativa,l’aveva individuata come il soggetto che stabiliva quali fornitori pagare ed in qualemisura, così esercitando uno dei più caratteristici compiti di governo della direzionecommerciale dell’impresa.In sintesi, la sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado, fondal’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto in capo alla ricorrente su uncompendio di elementi enucleato e valutato senza illogicità ed incoerenze con lerisultanze processuali nonché vagliato alla stregua di corretti canoni giuridici.2.7. La conclusione così assunta non è contraddetta dalle allegazioni difensive.2.7.1. La difesa assume che la soluzione adottata dalla Corte di appello si pone incontrasto con il riconoscimento di un ruolo preminente del [OSCURATO:PERSONA] desumibiledalle sentenze di merito. In particolare, tale preminenza, ad avviso del ricorrente,dovrebbe desumersi dal passaggio motivazionale che, all’esito dell’esame deltestimoniale degli autisti, osserva che «dalle dichiarazioni degli stessi emerge unruolo più marcato del [OSCURATO:PERSONA] quanto alle direttive e agli ordini ricevuti»(sentenza impugnata, p. 4).Si tratta, peraltro, di argomento inconsistente, frutto di una lettura parcellizzatadegli atti. Ed, invero, già nello specifico, il passaggio citato è completato dallaconstatazione che, al più penetrante ruolo del [OSCURATO:PERSONA] in quel compito specifico,ne corrispondevano altri, indicati dagli stessi autisti (gestione ferie, permessi,riposi e periodi di malattia) ovvero dalla Baraldi (tenuta della contabilità, gestionedei rapporti con fornitori) in cui la preminenza spettava alla [OSCURATO:PERSONA]. Sicché leindicazioni parcellizzate si ricompongono in un quadro di insieme che riconoscenelle specifiche risultanze il mero riflesso di un riparto di competenze tra duesoggetti di valenza essenzialmente paritaria.Conclusione, questa, che è l’unica che si ricava dalle due sentenze conformi, latematica essendo stata a più riprese risolta dalla pronuncia di primo grado che, intermini validati dalla Corte territoriale, ha, al riguardo, affermato che «la tesidifensiva mirata a conferire alla condotta dell'odierna imputata una connotazione"ancillare" rispetto a quella principale del [OSCURATO:PERSONA] risulta(va) smentita daltenore univoco di tutte le sopradescritte risultanze probatorie in atti»,specificando, anzi, che «le risultanze probatorie sopra descritte permettono diritenere che l'amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] srl fosse concentrata nella manidella [OSCURATO:PERSONA] (e del coimputato [OSCURATO:PERSONA])». Premesse, queste, da cui era trattala conclusione secondo cui «le risultanze probatorie in atti dimostr(avano) che laRoad [OSCURATO:PERSONA] fosse gestita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], in modoparitario, con una precisa ripartizione di competenze».È appena il caso di rimarcare che, alla stregua dei criteri generali sopra enunciati,nulla osta a che gli amministratori di fatto possano essere più di uno, secondoquanto del resto è coerente alla emulazione dei sistemi di governance formali chepossono articolarsi secondo il paradigma monocratico o collegiale.2.7.2. Non coglie nel segno la censura secondo cui la sentenza avrebbe valorizzatoil silenzio e l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva risposto alle convocazioni delCuratore), così assegnando valenza probatoria negativa all’esercizio della facoltàdifensiva di non offrire informazioni.In primo luogo, la Corte di appello ha, al riguardo, osservato che, a fronte dellaconvocazione da parte della Guardia di Finanza a seguito del compendio dielementi posti a suo carico, la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a trasmettere un fax in cuicontestava il ruolo attribuitole di amministratore di fatto senza mai, peraltro,essersi presentata né alla [OSCURATO:PERSONA] né nel corso del processo per offrireallegazioni di segno differente da quelle acquisite dal procedimento.La sentenza impugnata, al riguardo, si è, pertanto, in sostanza limitata adaffermare che, a fronte della valenza accusatoria degli elementi acquisiti,l’imputata non aveva portato allegazioni di segno opposto per falsificarne ilsignificato. Il che, lungi dal comportare una violazione delle prerogative difensiveo un’inversione dell’onere della prova, corrisponde al portato logico della dialetticaprocessuale in ordine alla quale, secondo consolidato insegnamento,«nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dallapubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spettaall'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementifattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d."vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione,tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2 - ,Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373 – 01. Cfr. Sez. 5, Sentenza n.32937 del 19/05/2014, Rv. 261657 – 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 35024 del09/10/2020, Rv. 280304 – 01).Da ultimo, è comunque dirimente constatare che al corretto enunciato la sentenzaimpugnata non ha fatto seguire altre conseguenze se non quella dellaconstatazione che le informazioni tratte dalle fonti prodotte dall’accusa nonavevano trovato smentita nelle allegazioni difensive.2.8. Deve essere disatteso l’argomento che la difesa ha preteso di addurre in forzadella sentenza 1173/2021, emessa in data 30/09/2021 dal Tribunale di Ferrarache ha assolto l’attuale ricorrente dai reati di omesse dichiarazioni IRES e IVAquale amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.2.8.1. Il tema e la produzione si mostrano tardive, in quanto introdotte soltantocon le memorie di conclusione.2.8.2. La questione è, comunque, infondata.Sotto un primo profilo, dovendosi osservare che la rilevanza della sentenza deveessere scrutinata secondo i canoni dell’art. 238-bis cod. proc. pen., appare di persé dirimente il rilievo che non è dimostrata la irrevocabilità della sentenza prodottaposto che il documento in atti è privo di qualsiasi attestazione al riguardo.È comunque assorbente la constatazione che la sentenza in oggetto risulta basatasu un ridotto compendio probatorio, in particolare non essendo entrate nella suacognizione, oltre alle risultanze offerte dal Curatore, quelle costituite dalledichiarazioni del Fantinuoli di cui, comunque, risulta attestato il ruolo di “testa dilegno”. Si tratta, pertanto, di sentenza fondata su una base cognitiva più ristrettail cui contenuto, anche per tale ragione, non è destinato ad imporsi nella presentesede.2.9. Alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo risulta infondato.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo.3.1. E’ consolidato l’orientamento secondo cui “è legittima l'applicazione d'ufficio,da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado,ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con ilgravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, commaterzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quandoappellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi,inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art.20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa. (Sez.5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv. 239474. Cfr. Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Rv.287589).3.2. Secondo il ricorrente il principio richiamato non può più trovare applicazionenella presente sede in quanto le pene accessorie, a seguito della pronuncia dellaCorte Costituzionale n. 222/2018, sono divenute oggetto di modulazionediscrezionale.L’assunto, peraltro, è manifestamente infondato in quanto la discrezionalitàevocata sussiste nel quantum non anche nell’an e, pertanto, non inficia lapremessa secondo cui le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna peri reati in rilievo come effetti penali di essa (Sez. 5, n. 8280 del 22/01/2008, Rv.239474).Ancor più specificamente, in nessun modo l’argomento speso vale a ricondurre lospecifico effetto penale nell’alveo del divieto di reformatio in peius previsto dall’art.597 comma 3 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv.287589 – 01)4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente allespese. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente