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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 12746/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22044/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ivi el.dom.to, come da procura in atti, presso il suo studio in C.so [OSCURATO:PERSONA] n.244; Pec: [OSCURATO:EMAIL]; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è dom.to in Roma, Via dei Portoghesi 12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2751/17 del 24.3.2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §1.1 [OSCURATO:PERSONA] srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime tanto le cinquantasei cartelle esattoriali opposte (in quanto regolarmente notificate e non impugnate a tempo debito), quanto l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/73 eseguita (su talune delle suddette cartelle) previa comunicazione del 6.11 –15.12.2014.

La commissione tributaria regionale, più in particolare, ha osservato che: - come già rilevato dai primi giudici, l'unica ipoteca di cui vi era traccia in giudizio era quella fatta ritualmente precedere dalla comunicazione da ultimo citata, mentre della precedente ipoteca, asseritamente iscritta nel 2007, facevano difetto sia la relativa allegazione in giudizio sia la prova di un reale collegamento con le cartelle qui dedotte, in larga parte relative a crediti successivi al 2007; - legittimamente il collegio di appello aveva autorizzato E quitalia alla ricostruzione del fascicolo delle produzioni documentali di primo grado, non più rinvenuto in sede di gravame, fermo restando che tali produzioni (concernenti il suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria e le risultanze della notificazione delle cartelle) ben avrebbero potuto essere effettuate anche in appello ex articolo 58 d.lgs. 546/92; - il disconoscimento, da parte della società contribuente, delle produzioni così effettuate da Equitalia in sede di ricostruzione del fascicolo risultava del tutto generico ed onnicomprensivo, non avendo la società (che, pure, aveva avuto modo di estrarre copia autentica delle originarie produzioni avversarie) fornito elementi dimostrativi della difformità dei documenti allegati in sede di ricostruzione rispetto a quelli già versati agli atti di primo grado; - per contro, già i giudici di primo grado avevano operato un vaglio analitico delle singole cartelle, così da appurarne il regolare deposito e l'effettiva regolare notificazione; - del tutto gener ica risultava pure l'eccezione di prescrizione di talune cartelle (anche alla luce dell'atto interruttivo di cui al suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria del dicembre 2014), in quanto formulata in maniera indistinta e senza indicazione del tributo sottostante a ciascun credito, così da porre il giudice in condizione di verificare la durata del termine prescrizionale di volta in volta applicabile ed il suo effettivo decorso; - poiché anche su questo punto la prima sentenza aveva ricostruito compiutamente sia la data di notifica di ciascuna cartella sia lo specifico titolo del tributo non pagato, la genericità dell'eccezione riproposta in appello dalla società si risolveva al contempo nella inammissibilità del relativo motivo ex art.53 d.lgs. 546/92. § 1.2 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per cassazione perché notificatole, il 13 settembre 2017, in persona del difensore di [OSCURATO:PERSONA] spa alla quale essa era succeduta ex legein data 1^ luglio 2017.

L’eccezione è infondata.

Ricorre in proposito quanto stabilito da Cass.SS.UU.n. 4845/21 secondo cui: “In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentroautomatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Data quindi la nullità, non inesistenza giuridica, della notificazione in questione, soccorre la causa generale di sanatoria ex art. 156 cod.proc.civ., essendosi [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente e regolarmente costituita nel giudizio, dove ha svolto ogni difesa. § 2.1 Con il primo motivodi ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fat to controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla “omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria del 16 maggio 2007 e dalla conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale”.

Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'iscrizione ipotecaria del maggio 2007 risultava dalla allegata ispezione immobiliare del 12 febbraio 2015, e risultava essere stata iscritta al registro generale n. 22171 e registro particolare n. 7891, così come indicato nel ricorso introduttivo e poi nell'atto di appello. § 2.2Il motivo non può trovare accoglimento.

In primo luogo esso lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che non attiene tanto alla fattispecie impositiva quanto ad un evento del processo (esatta delimitazione dell’oggetto della domanda) e che comunque, contrariamente all'assunto, è stato invece specificamente preso in considerazione e puntualmente deciso dal giudice di appello; il quale infatti testualmente riferisce che la parte appellante aveva indicato “una iscrizione ipotecaria del 2007”, e che sul punto andava recepita la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (il che tra l’altro rileva anche per gli effetti di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ.) la quale aveva ritenuto che il motivo di contestazione concernente questa iscrizione ipotecaria fosse inammissibile “per non essere stato allegato l'atto in questione”, ed anche perché vi era incongruenza tra l'iscrizione ipotecaria del 2007 e le cartelle opposte in giudizio le quali, per larga parte, erano successive a questa annualità.

Il che escludeva, al contempo, la possibilità di stabilire un collegamento che permettesse di individuare l'oggetto del giudizio proprio nella contestazione dell'iscrizione ipotecaria del 2007, invece che in quella (supportata dalle cartelle opposte) di cui alla comunicazione preventiva ritualmente inviata alla società contribuente nel dicembre 2014.

In secondo luogo, il motivo in esame insiste sul fatto che l'oggetto del giudizio fosse, tra il resto, costituito proprio dall’ iscrizione ipotecaria del 2007 (indicata per numero di protocollo) così come risultante dalla visura o ispezione di Conservatoria.

Sennonchè, sotto questo profilo il motivo di ricorso si palesa di nuovo inammissibile là dove si limita a ribadire apoditticamente che l'oggetto del giudizio fosse costituito appunto dall'iscrizione ipotecaria del 2007, così come risultante dagli atti di causa in primo ed in secondo grado, oltre che dalla allegata ispezione di Conservatoria.

Si tratta però di atti e produzioni che non solo non sono trascritti nel ricorso per cassazione, ma neppure risultano ad esso allegati (contrariamente a quanto si afferma, quantomeno per ciò che concerne l'ispezione di Conservatoria) ovvero specificamente indicati nella sede e momento di produzione in giudizio, oltre che nella ubicazione nel fascicolo di parte.

Va richiamato, in proposito, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”, il che nella specie non avviene.

Dunque si replica in sede di legittimità, a ben vedere, la stessa carenza già stigmatizzata dai giudici di primo e di secondo grado, che ebbero appunto a rilevare l'inammissibilità del motivo di opposizione concernente questa iscrizione ipotecaria proprio in ragione della indeterminatezza della domanda di parte sul punto.

E neppure, va qui aggiunto, la doglianza in esame è in grado di superare l'ulteriore obiezione integrante la ragione decisoria della sentenza di appello, secondo cui il fatto che la contestazione concernesse l'ipoteca ritualmente comunicata nel 2014, e non quella del 2007, trovava decisiva conferma nella circostanza che la società avesse stabilito una relazione tra l'iscrizione ipotecaria contestata e le cartelle di cui si assumeva la mancata notificazione, vale a dire una relazione insostenibile per il solo fatto che queste ultime erano, in larga parte, addirittura successive al 2007 così da non poter evidentemente fungere quale supporto creditorio dell'iscrizione ipotecaria pregressa.

In nessun modo, in definitiva, il ragionamento del giudice di appello risulta adeguatamente scalfito dal motivo di ricorso in esame, il quale - da ultimo - vorrebbe poi indebitamente veicolare attraverso un vizio di ‘omesso esame’ quella che, a tutto concedere, potrebbe al più costituire un vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. (mancata osservanza del contraddittorio preventivo all'iscrizione ipotecaria) secondo la, diffusamente riportata, decisione di cui in Cass.SSUU n. 19667/14; e però appunto con riguardo ad un’ipoteca diversa da quella oggetto del giudizio ed in questo allegata. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza sia per motivazione perplessa ed incomprensibile sulla omessa preventiva notificazione dell'iscrizione ipotecaria (non potendo la parte contribuente fornire la prova di un atto mai posto in essere), sia per violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 cod.proc.civ. (non avendo Equitalia mai contestato né prodotto nulla a legittimazione dell'ipoteca iscritta nel 2007). § 3.2Il motivo è per più versi infondato.

Sotto un primo aspetto, va osservato come la sentenza in esame non contenga affatto una motivazione perplessa ovvero incomprensibile, risultando anzi del tutto lineare, chiara ed univoca nell'individuare la propria ragione decisoria nella inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'annullamento di una iscrizione ipotecaria (2007) neppure allegata agli atti di causa e confliggente con il tenore sostanziale della domanda, nel suo complesso riferibile all'annullamento di cartelle ad essa successive.

Sicchè il rilievo mosso dal giudice regionale alla società contribuente non riguardava, evidentemente, la mancata produzione in giudizio di un atto-documento di cui si assumeva l'inesistenza (la comunicazione preventiva) bensì proprio la mancata produzione di prova che documentasse la stessa iscrizione ipotecaria che si assumeva essere stata realizzata in assenza di contraddittorio preventivo (il che, certo, non integrava una probatio diabolica).

Sotto un secondo aspetto, il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. risulta qui mal posto, dal momento che esso, pur applicandosi anche al processo tributario, riguarda in quest’ultimo, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass.nn. 12287/18; 2196/15).

Il che è esattamente ciò che è accaduto nel presente processo, nel quale il giudice di appello ha escluso che la domanda della società contribuente potesse ‘ammissibilmente’ investire anche l'ipoteca del 2007, con la conseguenza che nessun rilievo poteva essere attribuito, nell'ambito di un procedimento improntato all'impugnazione di un atto tipico (non disponibile) ex articolo 19 d.lgs. 546/92, all'atteggiamento in ipotesi serbato sul punto dall’agente per la riscossione. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal ‘ mancato deposito della documentazione attestante la regolare notificazione degli atti impugnati’ (ipoteca e cartelle).

Ciò per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente respinto ‘l'eccezione di infedele ricostruzione’ del fascicolo documentale e, inoltre, deciso la lite sulla base di produzioni irrituali e tardivamente eseguite in appello da Equitalia, sulla quale gravava l'onere di provare la ‘assoluta identicità degli allegati riprodotti, considerata la forte contestazione sul punto da parte della ricorrente, circostanza quest'ultima che avrebbe obbligato tra l'altro il collegio, qualora fosse stato realmente ‘terzo’, all'esibizione degli originali delle notifiche rispetto agli atti in contestazione (Cass.n. 16929/12)”. § 4.2Il motivo è infondato.

Lungi dall'essere stata presa ‘al buio’, come vorrebbe la ricorrente, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] risulta corretta e conforme ad indirizzi di legittimità del tutto costanti, là dove ha - per un verso - ritenuto legittima la procedura di ricostruzione del fascicolo di parte Equitalia che risultava essersi smarrito nel passaggio tra il primo ed il secondo grado per ragioni di Segreteria, “non potendo gravare sulla stessa le conseguenze del mancato reperimento: Cass.n. 9314/94, tanto più nel processo tributario in cui non è previsto, come detto, il ritiro del fascicolo di parte prima della sentenza definitiva del giudizio”, e – dall’altro -ritenuto del tutto generico ed apodittico il disconoscim ento dei documenti ‘ricostruiti’ (peraltro suscettibili di venire prodotti da Equitalia anche per la prima volta in appello ex art.58 d.lgs. 546/92) nella loro conformità a quelli originariamente prodotti.

Ricorre in proposito l'indirizzo secondo cui il disconoscimento ex art. 2712 cod.civ. deve essere, non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass.nn. 12794/21; 17526/16 ed altre).

Si è inoltre più volte stabilito (Cass.n. 3122/15 e sent.citt.) che: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il ‘disconoscimento’ che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.“ Ebbene, nel caso in esame ci si trova di fronte ad una valutazione di indeterminatezza ed onnicomprensività del disconoscimento (generica contestazione di difformità delle risultanze della procedura notificatoria delle cartelle) resa dal giudice di merito sulla scorta dei suddetti principi giurisprudenziali e nella considerazione della puntuale ricostruzione di tali risultanze (con esito confermativo della regolare notificazione delle cartelle) invece già realizzata dai primi giudici.

E si tratta di emergenze processuali neppure contestate dalla doglianza della ricorrente.

A tutto ciò va aggiunto un principio altrettanto assodato, secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass.n. 20769/21, con richiami). § 5.1Con il quarto motivo di ricorso la soci età lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per ‘ omessa pronuncia all'eccezione di prescrizione quinquennale degli atti impugnati’, nonostante che tale eccezione (relativa a cartelle numericamente indicate dalla società) fosse stata reiteratamente proposta in giudizio, e che la prova cartolare di essa risultasse dall'esame dell'estratto di ruolo e dalle date di notifica delle cartelle stesse. § 5.2Si tratta di doglianza infondata perché frontalmente smentita dal fatto che il giudice regionale, contrariamente all'assunto, ha preso specificamente in esame ed ha deciso il motivo di contestazione concernente l'avvenuta prescrizione quinquennale di alcune delle cartelle opposte.

E ciò ha fatto, in maniera inequivoca, rilevando l’inaccoglibilità di tale motivo di contestazione sul presupposto che si vertesse di materia non rilevabile d'ufficio ed assoggettata ad un onere di adeguata allegazione e specificazione ad opera della parte debitrice; allegazione e specificazione che, da un lato, doveva farsi carico dell'evento interruttivo rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2014 e, dall'altro, imponeva la specificazione del titolo creditorio posto a fondamento di ciascuna cartella, ben potendo il termine di prescrizione variare a seconda della causa del credito e, segnatamente, della tipologia di tributo posto in riscossione.

Il tutto, non senza osservare come la prescrizione maturata prima delle cartelle (siccome regolarmente notificate) non potesse che essere dedotta in sede di tempestiva impugnazione delle medesime.

E’ dunque destituita di fondamento la censura di omessa pronuncia, rilevandosi per altro verso come la decisione dei giudici regionali appaia del tutto in linea, anche in questo caso, con l'orientamento di legittimità secondo cui “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass.n. 14135/19; 15991/18). § 6.Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presup

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22044/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, ivi el.dom.to, come da procura in atti, presso il suo studio in C.so [OSCURATO:PERSONA] n.244; Pec: [OSCURATO:EMAIL]; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è dom.to in Roma, Via dei Portoghesi 12; -parte controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2751/17 del 24.3.2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §1.1 [OSCURATO:PERSONA] srl propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittime tanto le cinquantasei cartelle esattoriali opposte (in quanto regolarmente notificate e non impugnate a tempo debito), quanto l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/73 eseguita (su talune delle suddette cartelle) previa comunicazione del 6.11 –15.12.2014. La commissione tributaria regionale, più in particolare, ha osservato che: - come già rilevato dai primi giudici, l'unica ipoteca di cui vi era traccia in giudizio era quella fatta ritualmente precedere dalla comunicazione da ultimo citata, mentre della precedente ipoteca, asseritamente iscritta nel 2007, facevano difetto sia la relativa allegazione in giudizio sia la prova di un reale collegamento con le cartelle qui dedotte, in larga parte relative a crediti successivi al 2007; - legittimamente il collegio di appello aveva autorizzato E quitalia alla ricostruzione del fascicolo delle produzioni documentali di primo grado, non più rinvenuto in sede di gravame, fermo restando che tali produzioni (concernenti il suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria e le risultanze della notificazione delle cartelle) ben avrebbero potuto essere effettuate anche in appello ex articolo 58 d.lgs. 546/92; - il disconoscimento, da parte della società contribuente, delle produzioni così effettuate da Equitalia in sede di ricostruzione del fascicolo risultava del tutto generico ed onnicomprensivo, non avendo la società (che, pure, aveva avuto modo di estrarre copia autentica delle originarie produzioni avversarie) fornito elementi dimostrativi della difformità dei documenti allegati in sede di ricostruzione rispetto a quelli già versati agli atti di primo grado; - per contro, già i giudici di primo grado avevano operato un vaglio analitico delle singole cartelle, così da appurarne il regolare deposito e l'effettiva regolare notificazione; - del tutto gener ica risultava pure l'eccezione di prescrizione di talune cartelle (anche alla luce dell'atto interruttivo di cui al suddetto preavviso di iscrizione ipotecaria del dicembre 2014), in quanto formulata in maniera indistinta e senza indicazione del tributo sottostante a ciascun credito, così da porre il giudice in condizione di verificare la durata del termine prescrizionale di volta in volta applicabile ed il suo effettivo decorso; - poiché anche su questo punto la prima sentenza aveva ricostruito compiutamente sia la data di notifica di ciascuna cartella sia lo specifico titolo del tributo non pagato, la genericità dell'eccezione riproposta in appello dalla società si risolveva al contempo nella inammissibilità del relativo motivo ex art.53 d.lgs. 546/92. § 1.2 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepisce preliminarmente la inammissibilità del ricorso per cassazione perché notificatole, il 13 settembre 2017, in persona del difensore di [OSCURATO:PERSONA] spa alla quale essa era succeduta ex legein data 1^ luglio 2017. L’eccezione è infondata. Ricorre in proposito quanto stabilito da Cass.SS.UU.n. 4845/21 secondo cui: “In tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione - è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione ed il subentroautomatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata”. Data quindi la nullità, non inesistenza giuridica, della notificazione in questione, soccorre la causa generale di sanatoria ex art. 156 cod.proc.civ., essendosi [OSCURATO:PERSONA] tempestivamente e regolarmente costituita nel giudizio, dove ha svolto ogni difesa. § 2.1 Con il primo motivodi ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fat to controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla “omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria del 16 maggio 2007 e dalla conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale”. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, l'iscrizione ipotecaria del maggio 2007 risultava dalla allegata ispezione immobiliare del 12 febbraio 2015, e risultava essere stata iscritta al registro generale n. 22171 e registro particolare n. 7891, così come indicato nel ricorso introduttivo e poi nell'atto di appello. § 2.2Il motivo non può trovare accoglimento. In primo luogo esso lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che non attiene tanto alla fattispecie impositiva quanto ad un evento del processo (esatta delimitazione dell’oggetto della domanda) e che comunque, contrariamente all'assunto, è stato invece specificamente preso in considerazione e puntualmente deciso dal giudice di appello; il quale infatti testualmente riferisce che la parte appellante aveva indicato “una iscrizione ipotecaria del 2007”, e che sul punto andava recepita la decisione della [OSCURATO:PERSONA] (il che tra l’altro rileva anche per gli effetti di cui all’art. 348 ter cod.proc.civ.) la quale aveva ritenuto che il motivo di contestazione concernente questa iscrizione ipotecaria fosse inammissibile “per non essere stato allegato l'atto in questione”, ed anche perché vi era incongruenza tra l'iscrizione ipotecaria del 2007 e le cartelle opposte in giudizio le quali, per larga parte, erano successive a questa annualità. Il che escludeva, al contempo, la possibilità di stabilire un collegamento che permettesse di individuare l'oggetto del giudizio proprio nella contestazione dell'iscrizione ipotecaria del 2007, invece che in quella (supportata dalle cartelle opposte) di cui alla comunicazione preventiva ritualmente inviata alla società contribuente nel dicembre 2014. In secondo luogo, il motivo in esame insiste sul fatto che l'oggetto del giudizio fosse, tra il resto, costituito proprio dall’ iscrizione ipotecaria del 2007 (indicata per numero di protocollo) così come risultante dalla visura o ispezione di Conservatoria. Sennonchè, sotto questo profilo il motivo di ricorso si palesa di nuovo inammissibile là dove si limita a ribadire apoditticamente che l'oggetto del giudizio fosse costituito appunto dall'iscrizione ipotecaria del 2007, così come risultante dagli atti di causa in primo ed in secondo grado, oltre che dalla allegata ispezione di Conservatoria. Si tratta però di atti e produzioni che non solo non sono trascritti nel ricorso per cassazione, ma neppure risultano ad esso allegati (contrariamente a quanto si afferma, quantomeno per ciò che concerne l'ispezione di Conservatoria) ovvero specificamente indicati nella sede e momento di produzione in giudizio, oltre che nella ubicazione nel fascicolo di parte. Va richiamato, in proposito, quanto recentemente stabilito da Cass.SSUU n. 8950/22 secondo cui, se è vero che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. –quale corollario del requisito di specificità dei motivi ed anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, altrettanto indubbio è che ciò presuppone comunque che “nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”, il che nella specie non avviene. Dunque si replica in sede di legittimità, a ben vedere, la stessa carenza già stigmatizzata dai giudici di primo e di secondo grado, che ebbero appunto a rilevare l'inammissibilità del motivo di opposizione concernente questa iscrizione ipotecaria proprio in ragione della indeterminatezza della domanda di parte sul punto. E neppure, va qui aggiunto, la doglianza in esame è in grado di superare l'ulteriore obiezione integrante la ragione decisoria della sentenza di appello, secondo cui il fatto che la contestazione concernesse l'ipoteca ritualmente comunicata nel 2014, e non quella del 2007, trovava decisiva conferma nella circostanza che la società avesse stabilito una relazione tra l'iscrizione ipotecaria contestata e le cartelle di cui si assumeva la mancata notificazione, vale a dire una relazione insostenibile per il solo fatto che queste ultime erano, in larga parte, addirittura successive al 2007 così da non poter evidentemente fungere quale supporto creditorio dell'iscrizione ipotecaria pregressa. In nessun modo, in definitiva, il ragionamento del giudice di appello risulta adeguatamente scalfito dal motivo di ricorso in esame, il quale - da ultimo - vorrebbe poi indebitamente veicolare attraverso un vizio di ‘omesso esame’ quella che, a tutto concedere, potrebbe al più costituire un vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. (mancata osservanza del contraddittorio preventivo all'iscrizione ipotecaria) secondo la, diffusamente riportata, decisione di cui in Cass.SSUU n. 19667/14; e però appunto con riguardo ad un’ipoteca diversa da quella oggetto del giudizio ed in questo allegata. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza sia per motivazione perplessa ed incomprensibile sulla omessa preventiva notificazione dell'iscrizione ipotecaria (non potendo la parte contribuente fornire la prova di un atto mai posto in essere), sia per violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 cod.proc.civ. (non avendo Equitalia mai contestato né prodotto nulla a legittimazione dell'ipoteca iscritta nel 2007). § 3.2Il motivo è per più versi infondato. Sotto un primo aspetto, va osservato come la sentenza in esame non contenga affatto una motivazione perplessa ovvero incomprensibile, risultando anzi del tutto lineare, chiara ed univoca nell'individuare la propria ragione decisoria nella inammissibilità della domanda volta ad ottenere l'annullamento di una iscrizione ipotecaria (2007) neppure allegata agli atti di causa e confliggente con il tenore sostanziale della domanda, nel suo complesso riferibile all'annullamento di cartelle ad essa successive. Sicchè il rilievo mosso dal giudice regionale alla società contribuente non riguardava, evidentemente, la mancata produzione in giudizio di un atto-documento di cui si assumeva l'inesistenza (la comunicazione preventiva) bensì proprio la mancata produzione di prova che documentasse la stessa iscrizione ipotecaria che si assumeva essere stata realizzata in assenza di contraddittorio preventivo (il che, certo, non integrava una probatio diabolica). Sotto un secondo aspetto, il richiamo al principio di non contestazione ex art. 115 cod.proc.civ. risulta qui mal posto, dal momento che esso, pur applicandosi anche al processo tributario, riguarda in quest’ultimo, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass.nn. 12287/18; 2196/15). Il che è esattamente ciò che è accaduto nel presente processo, nel quale il giudice di appello ha escluso che la domanda della società contribuente potesse ‘ammissibilmente’ investire anche l'ipoteca del 2007, con la conseguenza che nessun rilievo poteva essere attribuito, nell'ambito di un procedimento improntato all'impugnazione di un atto tipico (non disponibile) ex articolo 19 d.lgs. 546/92, all'atteggiamento in ipotesi serbato sul punto dall’agente per la riscossione. § 4.1Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal ‘ mancato deposito della documentazione attestante la regolare notificazione degli atti impugnati’ (ipoteca e cartelle). Ciò per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente respinto ‘l'eccezione di infedele ricostruzione’ del fascicolo documentale e, inoltre, deciso la lite sulla base di produzioni irrituali e tardivamente eseguite in appello da Equitalia, sulla quale gravava l'onere di provare la ‘assoluta identicità degli allegati riprodotti, considerata la forte contestazione sul punto da parte della ricorrente, circostanza quest'ultima che avrebbe obbligato tra l'altro il collegio, qualora fosse stato realmente ‘terzo’, all'esibizione degli originali delle notifiche rispetto agli atti in contestazione (Cass.n. 16929/12)”. § 4.2Il motivo è infondato. Lungi dall'essere stata presa ‘al buio’, come vorrebbe la ricorrente, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] risulta corretta e conforme ad indirizzi di legittimità del tutto costanti, là dove ha - per un verso - ritenuto legittima la procedura di ricostruzione del fascicolo di parte Equitalia che risultava essersi smarrito nel passaggio tra il primo ed il secondo grado per ragioni di Segreteria, “non potendo gravare sulla stessa le conseguenze del mancato reperimento: Cass.n. 9314/94, tanto più nel processo tributario in cui non è previsto, come detto, il ritiro del fascicolo di parte prima della sentenza definitiva del giudizio”, e – dall’altro -ritenuto del tutto generico ed apodittico il disconoscim ento dei documenti ‘ricostruiti’ (peraltro suscettibili di venire prodotti da Equitalia anche per la prima volta in appello ex art.58 d.lgs. 546/92) nella loro conformità a quelli originariamente prodotti. Ricorre in proposito l'indirizzo secondo cui il disconoscimento ex art. 2712 cod.civ. deve essere, non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi esso concretizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass.nn. 12794/21; 17526/16 ed altre). Si è inoltre più volte stabilito (Cass.n. 3122/15 e sent.citt.) che: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il ‘disconoscimento’ che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.“ Ebbene, nel caso in esame ci si trova di fronte ad una valutazione di indeterminatezza ed onnicomprensività del disconoscimento (generica contestazione di difformità delle risultanze della procedura notificatoria delle cartelle) resa dal giudice di merito sulla scorta dei suddetti principi giurisprudenziali e nella considerazione della puntuale ricostruzione di tali risultanze (con esito confermativo della regolare notificazione delle cartelle) invece già realizzata dai primi giudici. E si tratta di emergenze processuali neppure contestate dalla doglianza della ricorrente. A tutto ciò va aggiunto un principio altrettanto assodato, secondo cui: “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica” (Cass.n. 20769/21, con richiami). § 5.1Con il quarto motivo di ricorso la soci età lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per ‘ omessa pronuncia all'eccezione di prescrizione quinquennale degli atti impugnati’, nonostante che tale eccezione (relativa a cartelle numericamente indicate dalla società) fosse stata reiteratamente proposta in giudizio, e che la prova cartolare di essa risultasse dall'esame dell'estratto di ruolo e dalle date di notifica delle cartelle stesse. § 5.2Si tratta di doglianza infondata perché frontalmente smentita dal fatto che il giudice regionale, contrariamente all'assunto, ha preso specificamente in esame ed ha deciso il motivo di contestazione concernente l'avvenuta prescrizione quinquennale di alcune delle cartelle opposte. E ciò ha fatto, in maniera inequivoca, rilevando l’inaccoglibilità di tale motivo di contestazione sul presupposto che si vertesse di materia non rilevabile d'ufficio ed assoggettata ad un onere di adeguata allegazione e specificazione ad opera della parte debitrice; allegazione e specificazione che, da un lato, doveva farsi carico dell'evento interruttivo rappresentato dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 2014 e, dall'altro, imponeva la specificazione del titolo creditorio posto a fondamento di ciascuna cartella, ben potendo il termine di prescrizione variare a seconda della causa del credito e, segnatamente, della tipologia di tributo posto in riscossione. Il tutto, non senza osservare come la prescrizione maturata prima delle cartelle (siccome regolarmente notificate) non potesse che essere dedotta in sede di tempestiva impugnazione delle medesime. E’ dunque destituita di fondamento la censura di omessa pronuncia, rilevandosi per altro verso come la decisione dei giudici regionali appaia del tutto in linea, anche in questo caso, con l'orientamento di legittimità secondo cui “L'eccezione di prescrizione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso” (Cass.n. 14135/19; 15991/18). § 6.Ne segue il rigetto del ricorso con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6000,00, oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presup
Sentenza Cassazione n. 12746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris