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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20304/2026

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i e difesi dall'avvocatoVezio Pagliarini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Ancona nel RG n.600/2021depositato il 12/07/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19128/2022Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 20304/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore antistatario.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Massimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesi dall'avvocatoVezio Pagliarini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Intesa [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto della Corte d'Appello di Ancona nel RG n.600/2021depositato il 12/07/2022;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 19128/2022Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 20304/2026Data pubblicazione 17/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente Fallimento, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge, con distrazione in favore del difensore antistatario.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Così deciso in Roma, il 16/06/2026Massimo Ferro
Decreto Cassazione n. 20304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris