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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25571/2023

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unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 8774-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , c.f. 01827060755, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 446/22/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 3.03.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a l la Fersalento fu notificat o l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperò, relativamente all’anno 2005, costi dichiarati, ma ritenuti non inerenti, non Accertamento –Condono ex art. 5 l. n. 130 del 2022 -Sospensione RGN 8774/2016 Consigliere rel.

Federici documentati o non di competenza, per un importo complessivo di € 306.329,00, così rideterminando maggiori imposte a titolo di Iva, Ires ed Irap.

Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che con sentenza n. 171/04/2010 accolse in parte le ragioni della società.

L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, fu rigettato con sentenza n. 446/22/2015.

Il giudice regionale ha ritenutodi confermare le statuizioni del giudice di primo grado, per quanto favorevoli alla contribuente.

L’ufficio ha censurato la sentenza con due motivi e ne ha chiesto la cassazione.

La società ha resistito con controricorso.

Nelle more del processo quest’ultima ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributari e pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130.

Nell’adunanza camerale del 21dicembre2022 la causa è stata riservata.

Considerato che La contribuenteha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022.

A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta.

Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia.

La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Sospende il giudizio e rinvia a nuovo r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 8774-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , c.f. 01827060755, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 54, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , è rappresentata e difesa- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 446/22/2015della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, depositata il 3.03.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 21 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che Dalla sentenza impugnata si evince che a l la Fersalento fu notificat o l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperò, relativamente all’anno 2005, costi dichiarati, ma ritenuti non inerenti, non Accertamento –Condono ex art. 5 l. n. 130 del 2022 -Sospensione RGN 8774/2016 Consigliere rel. Federici documentati o non di competenza, per un importo complessivo di € 306.329,00, così rideterminando maggiori imposte a titolo di Iva, Ires ed Irap. Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che con sentenza n. 171/04/2010 accolse in parte le ragioni della società. L’appello proposto dall’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, fu rigettato con sentenza n. 446/22/2015. Il giudice regionale ha ritenutodi confermare le statuizioni del giudice di primo grado, per quanto favorevoli alla contribuente. L’ufficio ha censurato la sentenza con due motivi e ne ha chiesto la cassazione. La società ha resistito con controricorso. Nelle more del processo quest’ultima ha chiesto la sospensione del giudizio,al fine di avvalersi della definizione agevolata delle cause tributari e pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130. Nell’adunanza camerale del 21dicembre2022 la causa è stata riservata. Considerato che La contribuenteha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 5, comma 10, della l. n. 130 del 2022. A tal fine ha depositato apposita dichiarazione, ritualmente sottoscritta. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. Sospende il giudizio e rinvia a nuovo r
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