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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 32759/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30766/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Patrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CassaràGraziella, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Repubblica Italiana; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Camera Patrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RestucciaAntonino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; -intimati - avverso la sentenza n. 2418/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e altri medici specialisti convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione.

Il Tribunale adito accolse soltanto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le altre domande per intervenuta prescrizione.

Proposto appello, con sentenza di data 20 maggio 2020 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettò l’appello proposto dagli altri appellanti.

Osservò la corte territoriale che la prescrizione decennale decorreva dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370 del 1999.

Aggiunse che nell’atto di appello non era formulato (né nella narrativa dell’atto, né nella precisazione delle conclusioni) uno specifico motivo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata accolta con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento della somma di Euro 26.855,75, e che il suo appello, eventualmente teso alla condanna al pagamento della somma maggiore prevista dall’art. 6 l. n. 257 del 1991, ovvero al riconoscimento di una diversa decorrenza degli interessi, doveva ritenersi inammissibile.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto controricorso con ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Successivamente ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

E’ stata presentata memoria da parte dei ricorrenti.Il pubblico ministero non ha presentato memoria.

Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni.

Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il motivo si denuncia la violazione di norma di diritto con riferimento alla prescrizione decennale, alla luce dell’incertezza che ha caratterizzato l’esperibilità dell’azione risarcitoria fino ad almeno l’anno 2011, rendendo di fatto impraticabile l’esercizio del diritto.

Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd.

Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11.

Osservano che la L. n. 370 del 1999non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione.

Aggiungono che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state superate le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir.

CEE 82/76, 75/363 e 93/16, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112, 113, 342 e 346 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la sentenza del Tribunale è stata specificatamente censurata nella parte in cui ha disposto la condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 11 l. n. 370 del 1990, dopo avere dato atto nella parte in fatto dell’accoglimento della domanda, con i motivi tre e quatto dell’atto di appello, ed in particolare: con il terzo motivo è stata denunciata l’erronea applicazione della norma indicata, in luogo del d. lgs. n. 257 del 1991, avuto riguardo ai danni lamentati (non solo la mancata remunerazione, ma anche la perdita di chance per l’omesso riconoscimento dei titoli comunitari e del maggior punteggio nei concorsi); con il quarto motivo è stata invocata l’applicazione, conformemente alla disciplina dei debiti di valore, della rivalutazione e degli interessi compensativi.

Aggiunge che l’indicata censura, sia pure in modo condizionato all’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta prescrizione, riguardava anche tutti gli altri ricorrenti, che diversamente sarebbero incorsi nel giudicato per mancata impugnazione, per cui vi è stata violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e delle altre norme indicate in rubrica.

Osserva ancora che in funzione dell’adeguata remunerazione, e del risarcimento del danno effettivo, deve trovare applicazione il d. lgs. n. 257 del 1991 e che ove permanga una situazione di dubbio deve essere disposto il rinvio pregiudiziale.

Passando infine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente che il legislatore non ha inteso recepire la direttiva comunitaria con l’art. 11 l. n. 370 del 1999, il quale è stato emanato solo per stabilire le modalità di adempimento delle decisioni del giudice amministrativo.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. sgg., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente che, poiché le direttive in questione non sono mai state trasposte, è solo dal 20 ottobre 2007 (data della loro abrogazione) che l’obbligo permanente dello Stato italiano può ritenersi cessato, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione.

Aggiunge, in subordine, che la questione dovrebbe essere rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. sgg., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente che il medico specializzato ha acquisito l’aspettativa legittima protetta dalla Cedu a vedersi riconosciuta l’adeguata remunerazione per la frequentazione della scuola di specializzazione e che, poiché la giurisprudenza nazionale ed euro- unitaria si è consolidata non prima del 2006, la prescrizione non poteva decorrere prima di quest’ultimo anno.

I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.

La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez.

U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023).

Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11".

Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata.

La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez.

U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

E’ stata formulata, con il primo ricorso, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.in ordine alla seguente questione: "se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda".

Si tratta di istanza manifestamente infondata.

Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare - da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez.

U. n. 17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.

Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1).

Quanto si è osservato non è in alcun modo infirmato dalle considerazioni svolte nella memoria dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed anzi vale ad evidenziarne l’infondatezza.

Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri è inammissibile.

La censura è formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ..

La parte ricorrente ha specificatamente indicato, provvedendo alla relativa trascrizione, sia i due motivi di appello aventi ad oggetto il quantum preteso che le conclusioni dell’atto di appello (pp. 16 e 17), formulate in modo generico, senza riferimenti all’appellante, con la precisazione che le indicate censure, sia pure in modo condizionato all’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta prescrizione, riguardavano anche tutti gli altri ricorrenti, che diversamente sarebbero incorsi nel giudicato per mancata impugnazione.

In tal modo però, sia alla luce del carattere generico dell’impugnazione (sia nella formulazione dei motivi che nelle conclusioni), che della richiamata precisazione, dal motivo di ricorso non si comprende se i motivi di appello in questione avessero natura condizionata, o avessero anche natura principalein quanto oggetto di un’impugnazione specificatamente proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile perché, decisi i motivi di impugnazione nella presente sede di legittimità in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, una volta riscontrata l’ipotetica erronea omessa pronuncia sui motivi, sarebbe emersa l’inammissibilità a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole dispecializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (da ultimo Cass. n. 13285 del 2020 e n. 1641 del 2020).

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30766/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Camera Patrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CassaràGraziella, Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca, Repubblica Italiana; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , Camera Patrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, [OSCURATO:PERSONA], Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Economia e delle Finanze; -intimati - nonchéda [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e RestucciaAntonino; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute,Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca; -intimati - avverso la sentenza n. 2418/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e altri medici specialisti convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione. Il Tribunale adito accolse soltanto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le altre domande per intervenuta prescrizione. Proposto appello, con sentenza di data 20 maggio 2020 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e rigettò l’appello proposto dagli altri appellanti. Osservò la corte territoriale che la prescrizione decennale decorreva dalla data di entrata in vigore dell’art. 11 l. n. 370 del 1999. Aggiunse che nell’atto di appello non era formulato (né nella narrativa dell’atto, né nella precisazione delle conclusioni) uno specifico motivo con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda era stata accolta con la condanna della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio al pagamento della somma di Euro 26.855,75, e che il suo appello, eventualmente teso alla condanna al pagamento della somma maggiore prevista dall’art. 6 l. n. 257 del 1991, ovvero al riconoscimento di una diversa decorrenza degli interessi, doveva ritenersi inammissibile. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] ed altri hanno proposto controricorso con ricorso incidentale sulla base di due motivi. Successivamente ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da parte dei ricorrenti.Il pubblico ministero non ha presentato memoria. Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle impugnazioni. Muovendo dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il motivo si denuncia la violazione di norma di diritto con riferimento alla prescrizione decennale, alla luce dell’incertezza che ha caratterizzato l’esperibilità dell’azione risarcitoria fino ad almeno l’anno 2011, rendendo di fatto impraticabile l’esercizio del diritto. Passando al ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, dell'art. 10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi; degli artt. 2934,2935 e 2938 c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11. Osservano che la L. n. 370 del 1999non può assumere rilievo ai fini della determinazione del danno risarcibile e, conseguentemente, neanche ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Aggiungono che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state superate le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, quanto meno, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, se del caso da investire con rinvio pregiudiziale, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, nonché della L. n. 370 del 1999, art. 11, degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., 112, 113, 342 e 346 cod. civ., nonché omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sentenza del Tribunale è stata specificatamente censurata nella parte in cui ha disposto la condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’art. 11 l. n. 370 del 1990, dopo avere dato atto nella parte in fatto dell’accoglimento della domanda, con i motivi tre e quatto dell’atto di appello, ed in particolare: con il terzo motivo è stata denunciata l’erronea applicazione della norma indicata, in luogo del d. lgs. n. 257 del 1991, avuto riguardo ai danni lamentati (non solo la mancata remunerazione, ma anche la perdita di chance per l’omesso riconoscimento dei titoli comunitari e del maggior punteggio nei concorsi); con il quarto motivo è stata invocata l’applicazione, conformemente alla disciplina dei debiti di valore, della rivalutazione e degli interessi compensativi. Aggiunge che l’indicata censura, sia pure in modo condizionato all’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta prescrizione, riguardava anche tutti gli altri ricorrenti, che diversamente sarebbero incorsi nel giudicato per mancata impugnazione, per cui vi è stata violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e delle altre norme indicate in rubrica. Osserva ancora che in funzione dell’adeguata remunerazione, e del risarcimento del danno effettivo, deve trovare applicazione il d. lgs. n. 257 del 1991 e che ove permanga una situazione di dubbio deve essere disposto il rinvio pregiudiziale. Passando infine al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. e 11 l. n. 370 del 1999, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il legislatore non ha inteso recepire la direttiva comunitaria con l’art. 11 l. n. 370 del 1999, il quale è stato emanato solo per stabilire le modalità di adempimento delle decisioni del giudice amministrativo. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. sgg., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, poiché le direttive in questione non sono mai state trasposte, è solo dal 20 ottobre 2007 (data della loro abrogazione) che l’obbligo permanente dello Stato italiano può ritenersi cessato, con conseguente inizio della decorrenza della prescrizione. Aggiunge, in subordine, che la questione dovrebbe essere rimessa in via pregiudiziale alla Corte di giustizia. Con il terzomotivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. sgg., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che il medico specializzato ha acquisito l’aspettativa legittima protetta dalla Cedu a vedersi riconosciuta l’adeguata remunerazione per la frequentazione della scuola di specializzazione e che, poiché la giurisprudenza nazionale ed euro- unitaria si è consolidata non prima del 2006, la prescrizione non poteva decorrere prima di quest’ultimo anno. I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nel senso che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime Eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11( Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ; Cass.20/03/2014, n. 6606; Cass. 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti, Cass. Sez. U. n. 30649 del 2018; Id. n. 18640 del 2022; Cass. nn. 32957-32960 del 2022; n. 29132 del 2022; n. 8096 del 2022; n. 39421 del 2021; n. 1589 del 2020; n. 18961 del 2020; n. 14112 del 2020; n. 16452 del 2019; n. 40 89 del 2023). Tale indirizzo si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11". Né potrebbe sostenersi che il precedente del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze che impedivano la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad i seguenti aspetti: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Tali argomenti, come più volte rilevato da questa Corte, sono del tutto inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata. La questione della giurisdizione non incide sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come è noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi della L. n. 260 del 1958, art. 4 ( Cass. Sez. U. 27/11/2018, n. 30649 ), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. Come si evince da quanto sopra rilevato, non vi è alcuna incertezza, sulla questione in esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E’ stata formulata, con il primo ricorso, istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 T.F.U.E.in ordine alla seguente questione: "se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda". Si tratta di istanza manifestamente infondata. Questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare - da ultimo, compiutamente, con Cass. Sez. U. n. 17619 e n. 18640 del 2022, ma si vedano già le ampie specifiche considerazioni svolte dalle sentenze gemelle nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011 -come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quodella prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto unionale, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, ma -deve ora aggiungersi - nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (si veda Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, p. 20.1). Quanto si è osservato non è in alcun modo infirmato dalle considerazioni svolte nella memoria dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed anzi vale ad evidenziarne l’infondatezza. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri è inammissibile. La censura è formulata in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. La parte ricorrente ha specificatamente indicato, provvedendo alla relativa trascrizione, sia i due motivi di appello aventi ad oggetto il quantum preteso che le conclusioni dell’atto di appello (pp. 16 e 17), formulate in modo generico, senza riferimenti all’appellante, con la precisazione che le indicate censure, sia pure in modo condizionato all’accoglimento del motivo di appello avente ad oggetto la ritenuta prescrizione, riguardavano anche tutti gli altri ricorrenti, che diversamente sarebbero incorsi nel giudicato per mancata impugnazione. In tal modo però, sia alla luce del carattere generico dell’impugnazione (sia nella formulazione dei motivi che nelle conclusioni), che della richiamata precisazione, dal motivo di ricorso non si comprende se i motivi di appello in questione avessero natura condizionata, o avessero anche natura principalein quanto oggetto di un’impugnazione specificatamente proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, il motivo sarebbe stato comunque inammissibile perché, decisi i motivi di impugnazione nella presente sede di legittimità in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, una volta riscontrata l’ipotetica erronea omessa pronuncia sui motivi, sarebbe emersa l’inammissibilità a norma dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore deimedici frequentanti le scuole dispecializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, a seguito dell'intervento con il quale il legislatore -dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 – ha effettuato una "aestimatio" del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt.1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (da ultimo Cass. n. 13285 del 2020 e n. 1641 del 2020). Nulla per le spese del giudizio di cassazione, in mancanza di partecipazione della parte intimata. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228
Sentenza Cassazione n. 32759/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris