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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 04061/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30892-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30892 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 223/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ricorso al Tribunale di Torino l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] convenne l’INPS per sentir dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’Istituto “sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008”, sostenendo che risultava illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e, in subordine, perché i crediti erano prescritti; il Tribunale adito accolse il ricorso, affermando che il Pennisi non era tenuto all’iscrizione nella Gestione separata; l’appello dell’INPS venne respinto dalla Corte territoriale, con la conferma dell’assunto del primo giudice;

2. tale pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 25196 del 2019 di questa Corte che, ribadito “il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS”, ha demandato al giudice del rinvio di “accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione separata”;

3. in seguito a riassunzione, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che con avviso di addebito era stato ingiunto al Pennisi “di pagare l’importo di euro 3.147,55 a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per l’anno 2007” e che residuava la questione della eccepita estinzione dei crediti Ric. 2021 n. 30892 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3- per prescrizione “sollevata dall’odierno convenuto in riassunzione”, ha statuito che detto credito contributivo risultava prescritto;

4. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidato ad unico articolato motivo, al quale ha resistito l’intimato; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., deducendo la “nullità del procedimento, perché i giudici di appello, con riferimento al credito contributivo afferente la Gestione separata per l’anno 2008, hanno omesso di pronunciarsi in ordine ai contributi dovuti per la predetta annualità dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] alla medesima Gestione separata INPS, siccome dovuti e non prescritti, come regolarmente dedotto ed allegato in causa”; 2.il motivo è fondato; la stessa parte controricorrente conferma di aver adito, in primo grado, il Tribunale di Torino per sentire “accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’INPS sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008” e l’ordinanza di questa Corte n. 25196 del 2019, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha premesso che la controversia aveva ad oggetto la “richiesta dell'INPS della contribuzione maturata negli anni 2007 e 2008”; invece la Corte territoriale, nuovamente adita in riassunzione, ha delibato esclusivamente la pretesa contributiva dell’Istituto relativa all’anno 2007, dichiarandola prescritta, ma nulla ha deciso sull’accertamento negativo del credito relativo all’anno 2008, violando così il canone imposto dall’art. 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; Ric. 2021 n. 30892 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4-

3. pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si pronuncerà anche sulla pretesa contributiva relativa all’anno 2008, essendo riservata al suo giudizio ogni valutazione in ordine alla prescrizione eccepita dal controricorrente; al giudice che ha pronunciato la sentenza qui cassata è rimessa la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30892-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2021 n. 30892 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 223/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ricorso al Tribunale di Torino l’Ing. [OSCURATO:PERSONA] convenne l’INPS per sentir dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’Istituto “sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008”, sostenendo che risultava illegittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e, in subordine, perché i crediti erano prescritti; il Tribunale adito accolse il ricorso, affermando che il Pennisi non era tenuto all’iscrizione nella Gestione separata; l’appello dell’INPS venne respinto dalla Corte territoriale, con la conferma dell’assunto del primo giudice; 2. tale pronuncia è stata cassata con ordinanza n. 25196 del 2019 di questa Corte che, ribadito “il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS”, ha demandato al giudice del rinvio di “accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l'iscrizione presso la Gestione separata”; 3. in seguito a riassunzione, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, dopo aver premesso che con avviso di addebito era stato ingiunto al Pennisi “di pagare l’importo di euro 3.147,55 a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata dell’INPS per l’anno 2007” e che residuava la questione della eccepita estinzione dei crediti Ric. 2021 n. 30892 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- per prescrizione “sollevata dall’odierno convenuto in riassunzione”, ha statuito che detto credito contributivo risultava prescritto; 4. per la cassazione di tale pronuncia ha proposto ricorso l’INPS affidato ad unico articolato motivo, al quale ha resistito l’intimato; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il motivo si denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., deducendo la “nullità del procedimento, perché i giudici di appello, con riferimento al credito contributivo afferente la Gestione separata per l’anno 2008, hanno omesso di pronunciarsi in ordine ai contributi dovuti per la predetta annualità dall’Ing. [OSCURATO:PERSONA] alla medesima Gestione separata INPS, siccome dovuti e non prescritti, come regolarmente dedotto ed allegato in causa”; 2.il motivo è fondato; la stessa parte controricorrente conferma di aver adito, in primo grado, il Tribunale di Torino per sentire “accertare e dichiarare non dovuto il contributo preteso dall’INPS sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008” e l’ordinanza di questa Corte n. 25196 del 2019, che ha dato luogo al giudizio di rinvio, ha premesso che la controversia aveva ad oggetto la “richiesta dell'INPS della contribuzione maturata negli anni 2007 e 2008”; invece la Corte territoriale, nuovamente adita in riassunzione, ha delibato esclusivamente la pretesa contributiva dell’Istituto relativa all’anno 2007, dichiarandola prescritta, ma nulla ha deciso sull’accertamento negativo del credito relativo all’anno 2008, violando così il canone imposto dall’art. 112 c.p.c. circa la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; Ric. 2021 n. 30892 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- 3. pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento e la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si pronuncerà anche sulla pretesa contributiva relativa all’anno 2008, essendo riservata al suo giudizio ogni valutazione in ordine alla prescrizione eccepita dal controricorrente; al giudice che ha pronunciato la sentenza qui cassata è rimessa la liquidazione delle spese della presente fase di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa
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