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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 17367/2026

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il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein relazione alla mancata riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa, oltre cheformulato in termini alquanto generici, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, concongrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (cfr.Sez. 2, n. 19680 del 12/04/2022, Silvani, Rv. 283199 - 02Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità emeramente apparenti (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 62, primo comma, n. 4, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appellomotivato il diniego tanto sulla base della non speciale tenuità dell’entità della somma carpitaalla persona offesa quanto sulla gravità delle minacce a quest’ultima rivolte, in linea conl’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025,dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia,Rv. 247122 - 01);che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza deipresupposti di fatto per l’applicazione delle circostanze è rimessa alla discrezionalità delgiudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede,se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di leggein relazione alla mancata riqualificazione del reato di estorsione in quello di truffa, oltre cheformulato in termini alquanto generici, risulta anche riproduttivo di profili di censura giàdedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, concongrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte (cfr.Sez. 2, n. 19680 del 12/04/2022, Silvani, Rv. 283199 - 02Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020,Bevilacqua, Rv. 279492 – 01), cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità emeramente apparenti (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e viziodi motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cuiall’art. 62, primo comma, n. 4, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appellomotivato il diniego tanto sulla base della non speciale tenuità dell’entità della somma carpitaalla persona offesa quanto sulla gravità delle minacce a quest’ultima rivolte, in linea conl’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025,dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia,Rv. 247122 - 01);che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza deipresupposti di fatto per l’applicazione delle circostanze è rimessa alla discrezionalità delgiudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede,se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.