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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00941/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E PRINCIPE( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pesaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna nei loro confronti alla pena di mesi tre di reclusione ed € 100,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 2 c.p.

Deducono le imputate l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 c.p., stante l'assenza della non equivocità della condotta riferibile alle deducenti. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e reiterativi di doglianze già sviluppate in appello, alle quali è stata fornita risposta logica immune da censure.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come non sussista in sé equivocità sulla condotta delle imputate / volta alla sottrazione dei beni in contestazione e quindi al tentativo di furto, in considerazione del fatto che le due imputate sono state viste aggirarsi per il supermercato ed occultare nelle loro borsette merce di diversa tipologie, mentre riponevano altra merce nel carrello.

A fronte di tale inequivoca condotta/ senza illogicità/ la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile la versione dei fatti resa dalle imputate, secondo cui sarebbe stata intenzione delle stesse pagare tutta la merce iovvero quella secondo cui avrebbero nascosto parte della merce all' interno delle loro borsette, perché destinata a regalo per i loro mariti. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E PRINCIPE( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Pesaro dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di condanna nei loro confronti alla pena di mesi tre di reclusione ed € 100,00 di multa ciascuna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1 n. 2 c.p. Deducono le imputate l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 c.p., stante l'assenza della non equivocità della condotta riferibile alle deducenti. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici e reiterativi di doglianze già sviluppate in appello, alle quali è stata fornita risposta logica immune da censure. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato come non sussista in sé equivocità sulla condotta delle imputate / volta alla sottrazione dei beni in contestazione e quindi al tentativo di furto, in considerazione del fatto che le due imputate sono state viste aggirarsi per il supermercato ed occultare nelle loro borsette merce di diversa tipologie, mentre riponevano altra merce nel carrello. A fronte di tale inequivoca condotta/ senza illogicità/ la Corte territoriale ha ritenuto inverosimile la versione dei fatti resa dalle imputate, secondo cui sarebbe stata intenzione delle stesse pagare tutta la merce iovvero quella secondo cui avrebbero nascosto parte della merce all' interno delle loro borsette, perché destinata a regalo per i loro mariti. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00941/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris