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Cassazione n. 03357/2023

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ro subordinato ORDINANZA sul ricorso 2415-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente principale - - con troricorrente al ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto 3L2-5 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente e ricorrente incidentale - e AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - per la cassazione della sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di SASSARI, pubblicata il 12 luglio 2017 con il numero 151/2017 (R.G.N. 352/2015).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 735 del 2014, ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la cartella di pagamento n. 025201000039569, che aveva intimato alla società il pagamento dell'importo di Euro 359.078,02, a titolo di recupero di contributi previdenziali evasi e di somme aggiuntive per contratti a progetto non genuini. 2.- L'INPS ha interposto gravame, incentrato su due motivi: il primo verte sulla nullità dei contratti a progetto, privi dei requisiti di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; il secondo attiene alla prova degli elementi costitutivi della subordinazione, che l'appellante assume siano stati dimostrati alla luce dell'istruttoria esperita. 3.- Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2017 con il numero 151/2017, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame dell'INPS e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, ha ravvisato gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, contraddistinto dall'eterodirezione della società appellata, e ha dunque applicato l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003: «Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti».

Le spese di entrambi i gradi sono state liquidate in Euro 12.000,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale e in Euro 7.000,00 per il giudizio d'appello, oltre agli accessori di legge, e sono state poste a carico della società appellata. 4.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 12 gennaio 2018 e affidato a tre motivi, impugna per cassazione la menzionata sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. 5.- L'INPS resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 6.- [OSCURATO:SOCIETA]. resiste al ricorso incidentale, notificando a sua volta controricorso, ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 7.- L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 8.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 9.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricorrente in via principale, articola tre motivi. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., che presuppongono, come elemento qualificante della subordinazione, la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Non sarebbe sufficiente il mero coordinamento, compatibile con le prestazioni autonome regolate dall'art. 2222 cod. civ.

La sentenza impugnata avrebbe valorizzato due dati ininfluenti, come la misura dell'orario e il testo consegnato dall'azienda in ordine alle domande da porre ai clienti, e avrebbe omesso di considerare la volontà espressa dalle parti in sede di stipulazione del contratto e altre circostanze decisive: la libertà di rifiutare il lavoro nelle giornate di sabato e in quelle festive, la mancanza di un vero e proprio obbligo di giustificare le assenze; la peculiarità della prestazione, consistente nella conclusione di un certo numero di contratti. 1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Le deposizioni delle "team leader" confermerebbero l'ampia autonomia dei collaboratori e sarebbero state erroneamente sminuite dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi di segno contrario che l'INPS, su cui ricade il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare. 1.3.- Con la terza doglianza, la ricorrente prospetta, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sarebbe rimasto inascoltato l'invito, rivolto all'INPS, a individuare in modo preciso i rapporti qualificabili in termini di subordinazione.

Non si potrebbero trarre elementi chiarificatori dalle testimonianze, del tutto generiche.

I giudici d'appello, mediante un richiamo indistinto delle deposizioni, avrebbero omesso l'esame del fatto decisivo che consiste nell'accertata impossibilità di supportare l'assunto della natura subordinata del rapporto di tutti i collaboratori presenti nel libro matricola nel periodo oggetto d'ispezione.

A sostegno della decisione, sarebbero state indicate le deposizioni di soggetti che non avevano collaborato con la società o avevano collaborato in un periodo diverso o per un breve arco di tempo. 2.- L'INPS propone ricorso incidentale, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza d'interesse e per difetto di autosufficienza e, nel merito, l'infondatezza.

Il ricorso incidentale si basa su due motivi. 2.1.- Con la prima critica, l'Istituto denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulla genericità dei progetti, che implica l'instaurazione ope legis di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a prescindere da ogni accertamento sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Nel caso di specie, la società avrebbe previsto un'attività contraddistinta da un identico contenuto per tutti i collaboratori, destinata a sovrapporsi all'attività aziendale, e si sarebbe limitata a descrivere il contenuto delle mansioni, senza fissare alcun obiettivo. 2.2.- Con il secondo mezzo, proposto in via subordinata, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003.

Anche a ritenere che la Corte d'appello si sia implicitamente pronunciata, per rigettarla, sulla censura di genericità dei progetti, tale statuizione sarebbe erronea: le emergenze probatorie avrebbero dovuto condurre i giudici d'appello ad accertare l'insussistenza d'un progetto specifico e a disporre la conversione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza svolgere alcuna indagine sui tratti distintivi della subordinazione. 3.- I tre motivi del ricorso principale censurano, sotto svariati profili, tra loro connessi, l'accertamento della subordinazione compiuto dalla Corte territoriale.

Le censure possono essere dunque esaminate congiuntamente e si rivelano in parte infondate e in parte inammissibili. 4.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ.

Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 5.- Posta tale linea di demarcazione, si deve rilevare che le censure della ricorrente sono infondate, nella parte in cui muovono dalla premessa che la Corte territoriale abbia configurato la subordinazione in termini dissonanti rispetto al paradigma dell'art.6 - 2094 cod. civ. (primo motivo) e abbia alterato i criteri che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori (secondo motivo).

La sentenza impugnata si conforma all'orientamento costante di questa Corte che, nell'interpretazione dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, impone di accertare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22289), senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti e agli aspetti eminentemente formali, di per sé non risolutivi. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha tenuto nel debito conto le peculiarità dell'attività prestata dai collaboratori e, alla luce di tali peculiarità, ha proceduto a qualificare come subordinato il rapporto di lavoro, senza conferire rilievo a elementi marginali ed equivoci e senza svalutare quelli che - della subordinazione - sono gl'indici caratteristici.

La sentenza impugnata annette il doveroso rilievo alla eterodirezione, che della subordinazione rappresenta il caposaldo (pagine 7 e 8), e di tale eterodirezione non adotta una nozione più blanda e sfumata, in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, gli argomenti svolti a pagina 8).

La pronuncia d'appello, inoltre, nel giudizio di qualificazione del tipo negoziale ha ponderato tutti gli elementi ritualmente acquisiti, senza far gravare sulla società committente l'onere della prova dell'insussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro controversi.

In questa chiave, si deve intendere l'affermazione che «l'onere probatorio è stato integralmente assolto dall'Istituto in particolare in ordine all'eterodeterminazione della prestazione lavorativa» (pagina 8).

Si deve ribadire che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395).

Evenienza che, nel caso di specie, non si ravvisa. 6.- Le censure sono, per altro verso, inammissibili, nella parte in cui tendono alla rivalutazione del materiale istruttorio e degl'indici che i giudici d'appello hanno posto in risalto al fine di affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Colgono dunque nel segno, a tale riguardo, le eccezioni d'inammissibilità sollevate dall'INPS nel controricorso (pagine 4 e 5). 6.1.- La sentenza impugnata ha passato in rassegna le deposizioni raccolte nel contraddittorio fra le parti e ha soppesato una pluralità di elementi di fatto, reputandoli indicativi della subordinazione: l'articolazione della prestazione su turni obbligatori con orario fisso, orario che non variava anche quando era stato concluso, prima del termine, il numero predeterminato di contratti; la necessità di giustificare i ritardi e di chiedere al "team leader" il consenso per la variazione di orari e turni (pagina 4 della pronuncia d'appello); il controllo, esercitato dal team leader, anche sulle pause (pagina 8); l'impiego in via esclusiva di strumenti approntati dalla società (pagina 7).

A favore dell'eterodirezione milita anche l'obbligo degli operatori di conformarsi, nella conclusione dei contratti, a un canovaccio fornito dall'azienda, secondo «modalità standardizzate» (pagina 7).

Tali elementi escludono la libertà dell'operatore di stabilire le modalità di contatto e di convincimento del cliente.

Al "team leader" l'operatore era chiamato, nei fatti, a rivolgersi nell'ipotesi di una domanda imprevista del cliente.

Tali elementi, che il ricorso si prefigge di sminuire nel contesto di una lettura riduttiva del compendio probatorio, sono incompatibili con l'autonomia dell'operatore e confermano che «Non si trattava, dunque, di generiche istruzioni rivolte al mero coordinamento, ma di vere e proprie direttive e di un controllo ravvicinato e stringente, che dimostra con chiarezza l'etero-organizzazione del lavoro» (pagina 8). 6.2.- [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha poi sottoposto ad accurato vaglio critico le deduzioni difensive dell'odierna ricorrente, riprodotte con dovizia di riferimenti nella sentenza (pagina 5), e le testimonianze di segno contrario sulle quali anche l'odierno ricorso focalizza l'attenzione.

All'esito di tale approfondita ricognizione, la Corte di merito è approdata alla conclusione che le testimonianze, quando tratteggiano un'ampia autonomia dei collaboratori, risultino «assai poco credibili», per il diretto coinvolgimento di chi le ha rese e per la divergenza rispetto a elementi logici. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha puntualizzato che «l'asserita organizzazione dei lavoratori che si mettono tutti d'accordo in ordine alla rotazione sulle postazioni, tanto da scegliere collettivamente come ruotare sui turni al fine di assicurare una presenza di operatori non eccedente il numero delle postazioni, è del tutto inverosimile, non solo per l'elevatissimo numero dei lavoratori, ma anche perché neppure gli altri team leader hanno riferito una simile circostanza» (pagina 5 della sentenza impugnata).

Quanto alla facoltà di rifiutare la prestazione nei giorni festivi, addotta anche nell'odierno giudizio come elemento probante dell'autonomia del rapporto di lavoro, i giudici del gravame hanno argomentato che non si pone in contrasto con la subordinazione e che «la pretesa di prestazione del lavoro nei giorni festivi è di per sé in gravissima contraddizione con il lavoro a progetto [...]. [A]nche la sola richiesta di lavoro nelle giornate festive da parte dell'azienda non è compatibile con la subordinazione» (pagina 7 della sentenza impugnata). 6.3.- Nel percorso argomentativo che conduce all'accoglimento dell'appello, puntuale, inoltre, è il raffronto tra le astratte pattuizioni negoziali, enfatizzate dall'odierna ricorrente, e la concreta esplicazione del rapporto di lavoro (pagina 6 della decisione d'appello).

Se il regolamento contrattuale accorda ai collaboratori un'ampia autonomia nella definizione dei tempi e delle modalità di esecuzione, la realtà effettuale depone in senso contrario (pagine 6 e 7 della sentenza) e, a fronte delle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, recede il peso della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo (pagina 8 della sentenza), qualificazione che la parte ricorrente enfatizza nel presente giudizio (pagina 22 del ricorso). [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha passato in rassegna le testimonianze acquisite nel giudizio, le ha confrontate con le risultanze dell'accertamento ispettivo, le ha vagliate alla luce di elementi logici e dei dati di segno antitetico allegati dall'odierna ricorrente.

Di tale minuzioso scrutinio delle risultanze di causa le doglianze del ricorrente si prefiggono di ottenere un riesame, propugnando una lettura più favorevole di elementi che la sentenza impugnata ha tutti, e nel loro complessivo interagire, già vagliato. 7.- Sul medesimo versante di una rivalutazione dell'apprezzamento delle prove si collocano le doglianze espresse con il terzo motivo. 7.1.- Il fatto decisivo, di cui i giudizi d'appello avrebbero omesso l'esame, consisterebbe nella «accertata impossibilità, per l'INPS, di supportare, probatoriamente, l'assunto secondo il quale il rapporto di tutti i collaboratori presenti nel libro matricolare nel periodo oggetto di ispezione è venuto a configurare un rapporto di natura subordinata» (pagina 27). 7.2.- Come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagine 5 e 6), tale motivo è irritualmente articolato.

L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che s'identifica in un preciso accadimento storico-naturalistico, in una circostanza determinata (Cass., sez.

II, 26 aprile 2022, n. 13024).

Non rilevano le mere questioni, le argomentazioni (Cass., sez.

VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2268, e 6 settembre 2019, n. 22397), le deduzioni difensive (Cass., sez.

II, 14 giugno 2017, n. 14802).

L'impossibilità di valutare analiticamente tutti i rapporti di lavoro non integra un fatto in senso naturalistico, poiché implica una imprescindibile componente valutativa, che influisce sul giudizio d'impossibilità.

Né di tale fatto comunque si allega e si avvalora la portata decisiva, in relazione al complesso degli elementi di prova che i giudici d'appello hanno scrutinato, senza tralasciare quelli divergenti o suscettibili di una lettura alternativa.

Come traspare dalla stessa illustrazione del motivo (pagina 28), la censura si appunta, nella sua essenza, non già sull'omessa disamina di un fatto, ma sulla mancanza di «un approfondito esame logico e giuridico tale da rendere possibile il controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento», e mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, auspicando un inquadramento che ricalchi quello già compiuto dal giudice di primo grado.

Ne consegue l'inammissibilità della terza doglianza. 8.- Dalle considerazioni svolte, discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso principale. 9.- Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dall'INPS.

Come si può evincere dalle conclusioni (pagina 14 del controricorso, contenente ricorso incidentale), l'INPS ha chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e, solo in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ha chiesto di riformare la sentenza d'appello in accoglimento del ricorso incidentale.

Alla luce del rigetto del ricorso principale, tale ipotesi non si è verificata. 10.- La ricorrente principale deve rifondere le spese del presente giudizio in favore dell'INPS (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.).

Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 11.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso principale impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all'INPS le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro subordinato ORDINANZA sul ricorso 2415-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente principale - - con troricorrente al ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, anche in qualità di procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto 3L2-5 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente e ricorrente incidentale - e AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - per la cassazione della sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di SASSARI, pubblicata il 12 luglio 2017 con il numero 151/2017 (R.G.N. 352/2015). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 735 del 2014, ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la cartella di pagamento n. 025201000039569, che aveva intimato alla società il pagamento dell'importo di Euro 359.078,02, a titolo di recupero di contributi previdenziali evasi e di somme aggiuntive per contratti a progetto non genuini. 2.- L'INPS ha interposto gravame, incentrato su due motivi: il primo verte sulla nullità dei contratti a progetto, privi dei requisiti di cui all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; il secondo attiene alla prova degli elementi costitutivi della subordinazione, che l'appellante assume siano stati dimostrati alla luce dell'istruttoria esperita. 3.- Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2017 con il numero 151/2017, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha accolto il gravame dell'INPS e, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, alla luce delle risultanze probatorie acquisite, ha ravvisato gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, contraddistinto dall'eterodirezione della società appellata, e ha dunque applicato l'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003: «Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti». Le spese di entrambi i gradi sono state liquidate in Euro 12.000,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale e in Euro 7.000,00 per il giudizio d'appello, oltre agli accessori di legge, e sono state poste a carico della società appellata. 4.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con ricorso notificato il 12 gennaio 2018 e affidato a tre motivi, impugna per cassazione la menzionata sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. 5.- L'INPS resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 6.- [OSCURATO:SOCIETA]. resiste al ricorso incidentale, notificando a sua volta controricorso, ai sensi dell'art. 371, quarto comma, cod. proc. civ. 7.- L'Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 8.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 9.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ricorrente in via principale, articola tre motivi. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2222 cod. civ., che presuppongono, come elemento qualificante della subordinazione, la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Non sarebbe sufficiente il mero coordinamento, compatibile con le prestazioni autonome regolate dall'art. 2222 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe valorizzato due dati ininfluenti, come la misura dell'orario e il testo consegnato dall'azienda in ordine alle domande da porre ai clienti, e avrebbe omesso di considerare la volontà espressa dalle parti in sede di stipulazione del contratto e altre circostanze decisive: la libertà di rifiutare il lavoro nelle giornate di sabato e in quelle festive, la mancanza di un vero e proprio obbligo di giustificare le assenze; la peculiarità della prestazione, consistente nella conclusione di un certo numero di contratti. 1.2.- Con la seconda censura, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. Le deposizioni delle "team leader" confermerebbero l'ampia autonomia dei collaboratori e sarebbero state erroneamente sminuite dalla sentenza impugnata, in difetto di elementi di segno contrario che l'INPS, su cui ricade il relativo onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare. 1.3.- Con la terza doglianza, la ricorrente prospetta, infine, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sarebbe rimasto inascoltato l'invito, rivolto all'INPS, a individuare in modo preciso i rapporti qualificabili in termini di subordinazione. Non si potrebbero trarre elementi chiarificatori dalle testimonianze, del tutto generiche. I giudici d'appello, mediante un richiamo indistinto delle deposizioni, avrebbero omesso l'esame del fatto decisivo che consiste nell'accertata impossibilità di supportare l'assunto della natura subordinata del rapporto di tutti i collaboratori presenti nel libro matricola nel periodo oggetto d'ispezione. A sostegno della decisione, sarebbero state indicate le deposizioni di soggetti che non avevano collaborato con la società o avevano collaborato in un periodo diverso o per un breve arco di tempo. 2.- L'INPS propone ricorso incidentale, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso, eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza d'interesse e per difetto di autosufficienza e, nel merito, l'infondatezza. Il ricorso incidentale si basa su due motivi. 2.1.- Con la prima critica, l'Istituto denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulla genericità dei progetti, che implica l'instaurazione ope legis di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a prescindere da ogni accertamento sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto. Nel caso di specie, la società avrebbe previsto un'attività contraddistinta da un identico contenuto per tutti i collaboratori, destinata a sovrapporsi all'attività aziendale, e si sarebbe limitata a descrivere il contenuto delle mansioni, senza fissare alcun obiettivo. 2.2.- Con il secondo mezzo, proposto in via subordinata, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003. Anche a ritenere che la Corte d'appello si sia implicitamente pronunciata, per rigettarla, sulla censura di genericità dei progetti, tale statuizione sarebbe erronea: le emergenze probatorie avrebbero dovuto condurre i giudici d'appello ad accertare l'insussistenza d'un progetto specifico e a disporre la conversione dei rapporti di lavoro a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza svolgere alcuna indagine sui tratti distintivi della subordinazione. 3.- I tre motivi del ricorso principale censurano, sotto svariati profili, tra loro connessi, l'accertamento della subordinazione compiuto dalla Corte territoriale. Le censure possono essere dunque esaminate congiuntamente e si rivelano in parte infondate e in parte inammissibili. 4.- Occorre ribadire, in linea preliminare, che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato di questa Corte è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile alla stregua dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, così come sono tipizzati dall'art. 2094 cod. civ. Tale giudizio è sindacabile, per contro, nei limiti fissati dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché le doglianze si appuntino sul ragionamento (necessariamente presuntivo), che concerne la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito a includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846 e, negli stessi termini, già Cass., S.U., 30 giugno 1999, n. 379). 5.- Posta tale linea di demarcazione, si deve rilevare che le censure della ricorrente sono infondate, nella parte in cui muovono dalla premessa che la Corte territoriale abbia configurato la subordinazione in termini dissonanti rispetto al paradigma dell'art.6 - 2094 cod. civ. (primo motivo) e abbia alterato i criteri che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori (secondo motivo). La sentenza impugnata si conforma all'orientamento costante di questa Corte che, nell'interpretazione dell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, impone di accertare in concreto le modalità di svolgimento del rapporto (Cass., sez. lav., 21 ottobre 2014, n. 22289), senza arrestarsi al nomen iuris attribuito dalle parti e agli aspetti eminentemente formali, di per sé non risolutivi. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha tenuto nel debito conto le peculiarità dell'attività prestata dai collaboratori e, alla luce di tali peculiarità, ha proceduto a qualificare come subordinato il rapporto di lavoro, senza conferire rilievo a elementi marginali ed equivoci e senza svalutare quelli che - della subordinazione - sono gl'indici caratteristici. La sentenza impugnata annette il doveroso rilievo alla eterodirezione, che della subordinazione rappresenta il caposaldo (pagine 7 e 8), e di tale eterodirezione non adotta una nozione più blanda e sfumata, in contraddizione con la giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, gli argomenti svolti a pagina 8). La pronuncia d'appello, inoltre, nel giudizio di qualificazione del tipo negoziale ha ponderato tutti gli elementi ritualmente acquisiti, senza far gravare sulla società committente l'onere della prova dell'insussistenza della natura subordinata dei rapporti di lavoro controversi. In questa chiave, si deve intendere l'affermazione che «l'onere probatorio è stato integralmente assolto dall'Istituto in particolare in ordine all'eterodeterminazione della prestazione lavorativa» (pagina 8). Si deve ribadire che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). Evenienza che, nel caso di specie, non si ravvisa. 6.- Le censure sono, per altro verso, inammissibili, nella parte in cui tendono alla rivalutazione del materiale istruttorio e degl'indici che i giudici d'appello hanno posto in risalto al fine di affermare la natura subordinata del rapporto di lavoro. Colgono dunque nel segno, a tale riguardo, le eccezioni d'inammissibilità sollevate dall'INPS nel controricorso (pagine 4 e 5). 6.1.- La sentenza impugnata ha passato in rassegna le deposizioni raccolte nel contraddittorio fra le parti e ha soppesato una pluralità di elementi di fatto, reputandoli indicativi della subordinazione: l'articolazione della prestazione su turni obbligatori con orario fisso, orario che non variava anche quando era stato concluso, prima del termine, il numero predeterminato di contratti; la necessità di giustificare i ritardi e di chiedere al "team leader" il consenso per la variazione di orari e turni (pagina 4 della pronuncia d'appello); il controllo, esercitato dal team leader, anche sulle pause (pagina 8); l'impiego in via esclusiva di strumenti approntati dalla società (pagina 7). A favore dell'eterodirezione milita anche l'obbligo degli operatori di conformarsi, nella conclusione dei contratti, a un canovaccio fornito dall'azienda, secondo «modalità standardizzate» (pagina 7). Tali elementi escludono la libertà dell'operatore di stabilire le modalità di contatto e di convincimento del cliente. Al "team leader" l'operatore era chiamato, nei fatti, a rivolgersi nell'ipotesi di una domanda imprevista del cliente. Tali elementi, che il ricorso si prefigge di sminuire nel contesto di una lettura riduttiva del compendio probatorio, sono incompatibili con l'autonomia dell'operatore e confermano che «Non si trattava, dunque, di generiche istruzioni rivolte al mero coordinamento, ma di vere e proprie direttive e di un controllo ravvicinato e stringente, che dimostra con chiarezza l'etero-organizzazione del lavoro» (pagina 8). 6.2.- [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha poi sottoposto ad accurato vaglio critico le deduzioni difensive dell'odierna ricorrente, riprodotte con dovizia di riferimenti nella sentenza (pagina 5), e le testimonianze di segno contrario sulle quali anche l'odierno ricorso focalizza l'attenzione. All'esito di tale approfondita ricognizione, la Corte di merito è approdata alla conclusione che le testimonianze, quando tratteggiano un'ampia autonomia dei collaboratori, risultino «assai poco credibili», per il diretto coinvolgimento di chi le ha rese e per la divergenza rispetto a elementi logici. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha puntualizzato che «l'asserita organizzazione dei lavoratori che si mettono tutti d'accordo in ordine alla rotazione sulle postazioni, tanto da scegliere collettivamente come ruotare sui turni al fine di assicurare una presenza di operatori non eccedente il numero delle postazioni, è del tutto inverosimile, non solo per l'elevatissimo numero dei lavoratori, ma anche perché neppure gli altri team leader hanno riferito una simile circostanza» (pagina 5 della sentenza impugnata). Quanto alla facoltà di rifiutare la prestazione nei giorni festivi, addotta anche nell'odierno giudizio come elemento probante dell'autonomia del rapporto di lavoro, i giudici del gravame hanno argomentato che non si pone in contrasto con la subordinazione e che «la pretesa di prestazione del lavoro nei giorni festivi è di per sé in gravissima contraddizione con il lavoro a progetto [...]. [A]nche la sola richiesta di lavoro nelle giornate festive da parte dell'azienda non è compatibile con la subordinazione» (pagina 7 della sentenza impugnata). 6.3.- Nel percorso argomentativo che conduce all'accoglimento dell'appello, puntuale, inoltre, è il raffronto tra le astratte pattuizioni negoziali, enfatizzate dall'odierna ricorrente, e la concreta esplicazione del rapporto di lavoro (pagina 6 della decisione d'appello). Se il regolamento contrattuale accorda ai collaboratori un'ampia autonomia nella definizione dei tempi e delle modalità di esecuzione, la realtà effettuale depone in senso contrario (pagine 6 e 7 della sentenza) e, a fronte delle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, recede il peso della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo (pagina 8 della sentenza), qualificazione che la parte ricorrente enfatizza nel presente giudizio (pagina 22 del ricorso). [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha passato in rassegna le testimonianze acquisite nel giudizio, le ha confrontate con le risultanze dell'accertamento ispettivo, le ha vagliate alla luce di elementi logici e dei dati di segno antitetico allegati dall'odierna ricorrente. Di tale minuzioso scrutinio delle risultanze di causa le doglianze del ricorrente si prefiggono di ottenere un riesame, propugnando una lettura più favorevole di elementi che la sentenza impugnata ha tutti, e nel loro complessivo interagire, già vagliato. 7.- Sul medesimo versante di una rivalutazione dell'apprezzamento delle prove si collocano le doglianze espresse con il terzo motivo. 7.1.- Il fatto decisivo, di cui i giudizi d'appello avrebbero omesso l'esame, consisterebbe nella «accertata impossibilità, per l'INPS, di supportare, probatoriamente, l'assunto secondo il quale il rapporto di tutti i collaboratori presenti nel libro matricolare nel periodo oggetto di ispezione è venuto a configurare un rapporto di natura subordinata» (pagina 27). 7.2.- Come ha eccepito l'INPS nel controricorso (pagine 5 e 6), tale motivo è irritualmente articolato. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che s'identifica in un preciso accadimento storico-naturalistico, in una circostanza determinata (Cass., sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024). Non rilevano le mere questioni, le argomentazioni (Cass., sez. VI-I, 26 gennaio 2022, n. 2268, e 6 settembre 2019, n. 22397), le deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14 giugno 2017, n. 14802). L'impossibilità di valutare analiticamente tutti i rapporti di lavoro non integra un fatto in senso naturalistico, poiché implica una imprescindibile componente valutativa, che influisce sul giudizio d'impossibilità. Né di tale fatto comunque si allega e si avvalora la portata decisiva, in relazione al complesso degli elementi di prova che i giudici d'appello hanno scrutinato, senza tralasciare quelli divergenti o suscettibili di una lettura alternativa. Come traspare dalla stessa illustrazione del motivo (pagina 28), la censura si appunta, nella sua essenza, non già sull'omessa disamina di un fatto, ma sulla mancanza di «un approfondito esame logico e giuridico tale da rendere possibile il controllo sulla esattezza e logicità del suo ragionamento», e mira a contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie, auspicando un inquadramento che ricalchi quello già compiuto dal giudice di primo grado. Ne consegue l'inammissibilità della terza doglianza. 8.- Dalle considerazioni svolte, discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso principale. 9.- Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale proposto dall'INPS. Come si può evincere dalle conclusioni (pagina 14 del controricorso, contenente ricorso incidentale), l'INPS ha chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e, solo in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, ha chiesto di riformare la sentenza d'appello in accoglimento del ricorso incidentale. Alla luce del rigetto del ricorso principale, tale ipotesi non si è verificata. 10.- La ricorrente principale deve rifondere le spese del presente giudizio in favore dell'INPS (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.). Le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo. 11.- A norma dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il rigetto del ricorso principale impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all'INPS le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 03357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris