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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 35293/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi i e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'Amine, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen..

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen..

Si deduce che erroneamente è stata disposta la confisca del danaro sequestrato, mentre, in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre un nesso di pertinenzialità tra il danaro e l'attività di cessione contestata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, la sentenza di patteggiannento impugnata, di applicazione di pena per il reato di violazione alla disciplina degli stu- pefacenti, non contiene statuizioni di confisca del danaro. l/fr2+ Ebbene, a. riconosciuta la competenza del giudice pti, esecuzione sulla sorte dei beni in sequestro, qualora il giudice di cognizione non abbia emesso alcuna statui- zione al riguardo.

Pertanto, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la restituzione del danaro, nel caso in cui questo sia stato effettiva- mente sequestrato.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] t 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.U.P. del Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73, commi i e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'Amine, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 240 cod. pen.. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 240 cod. pen.. Si deduce che erroneamente è stata disposta la confisca del danaro sequestrato, mentre, in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, occorre un nesso di pertinenzialità tra il danaro e l'attività di cessione contestata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Diversamente da quanto indicato dal ricorrente, la sentenza di patteggiannento impugnata, di applicazione di pena per il reato di violazione alla disciplina degli stu- pefacenti, non contiene statuizioni di confisca del danaro. l/fr2+ Ebbene, a. riconosciuta la competenza del giudice pti, esecuzione sulla sorte dei beni in sequestro, qualora il giudice di cognizione non abbia emesso alcuna statui- zione al riguardo. Pertanto, l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione, al fine di ottenere la restituzione del danaro, nel caso in cui questo sia stato effettiva- mente sequestrato. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 m
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